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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27096/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato assumendo che la sentenza n. 6304/2017 del 23 maggio 2017, passata in giudicato, con cui la Corte d'appello di Napoli lo ha condannato quale partecipante all'associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]" dal 2011 al maggio 2013, con il ruolo di "uomo di 1fiducia" del capo [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 delle imputazioni), è in contrasto con altre sentenze passate in giudicato: - con la sentenza n. 8580/2021 del 9 novembre 2021 con cui la Corte d'appello di Napoli ha assolto [OSCURATO:PERSONA] reputando insussistente il delitto ex art. 416-bis cod. pen. a lui contestato e per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato come assistente di [OSCURATO:PERSONA]; - con le sentenze nn. 226/2015, 734/2020, 1411/2021 del Tribunale di Benevento e nn. 2377/2018 e 442/2019 della Corte d'appello di Napoli con le quali sono stati assolti dalla accusa di partecipazione al "clan [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Della Camera [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonchè [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (nipote di [OSCURATO:PERSONA]), pur indicati come organizzatori della associazione e dalle quali deriva anche il venire meno del numero minimo di componenti di una associazione per delinquere.

Tuttavia, «con riguardo alla alta complessità delle questioni di fatto e giuridiche sollevate e trattate dai suoi Difensori», la Corte d'appello non ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

2. Nel ricorso presentato dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la inconciliabilità fra i fatti posti a base dei provvedimenti di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e dei coimputati dello stesso e quelli su cui si fonda la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA].

Si assume che la sentenza n. 8580/2021 della Corte di appello di Napoli ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen.

«perché il fatto non sussiste» e che con le sentenze richiamate nella richiesta di revisione, con le quali è stata disconosciuta la sussistenza dell'associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]", sarebbero venuti meno i presupposti per affermare la responsabilità penale del ricorrente.

Si osserva che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata (p. 20) secondo la quale «il [OSCURATO:PERSONA] era stato sempre e storicamente il capo del sodalizio» è pretestuosa perché il mero dato storico non rileva al fine di dimostrare la permanenza della condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo (dal 2011 al 2013) in cui [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe stato "uomo di fiducia", così risultando anche partecipe della associazione (p. 8 del ricorso).

Si aggiunge che l'assoluzione delle persone coimputate come partecipi della associazione, che sarebbe stata guidata da [OSCURATO:PERSONA], elide il presupposto della 2esistenza della operatività del clan nel periodo (2011-2013) in relazione al quale si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di esserne stato partecipe.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel trascurare che l'assoluzione di tutti i componenti dell'associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]" è venuto meno il numero minimo di componenti necessario per la sussistenza di una associazione per delinquere.

Si rileva che dalle sentenze emesse nel giudizio ordinario (davanti al Tribunale di Benevento e poi alla Corte di appello di Napoli) e da quelle emesse, nel giudizio abbreviato davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli risulta che sono stati condannati ex art. 416-bis cod. pen. soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli ex art. 110 e 416-bis cod. pen. per concorso esterno nella associazione, per delinquere di stampo mafioso.

Si considera che nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Napoli del 22/02/2016 a [OSCURATO:PERSONA], per i fatti successivi all'arresto di Pangozzi, è stato attribuito il ruolo di "accompagnatore" di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), la quale stata assolta dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen., che le attribuiva il ruolo di organizzatore del gruppo — sicché la condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] perde comunque rilevanza penale — e anche [OSCURATO:PERSONA] (qualificato anch'egli come organizzatore del gruppo) è stato assolto dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen.

Si evidenzia che con la sentenza n. 734 del 2020 del Tribunale di Benevento tutti gli altri imputati ex art. 416-bis cod. pen. sono stati assolti «per non aver commesso il fatto»., sicché è comunque venuto meno il requisito del numero minimo di partecipanti (tre persone) per configurare una associazione per delinquere.

Si rimarca che i precedenti giudiziari sono irrilevanti per dimostrare l'esistenza e l'operatività della associazione nel periodo, dal 2011 al maggio 2013, al quale si riferisce l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], e che, rispetto a tale arco temporale mancano sentenze irrevocabili che abbiano accertato l'esistenza e la permanenza del vincolo associativo, anzi l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] (che ne sarebbe il capo e il promotore) e degli altri imputati depone in senso contrario.

Si osserva, infine, che il richiamo contenuto nella sentenza impugnata (p. 21) alla precedente sentenza della Corte di cassazione (17178/2024), emessa nel giudizio di revisione promosso da [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente — perché nella sentenza si afferma che l'esistenza della associazione sarebbe stata più volte accertata con sentenze passate in giudicato, ma senza specificare quali esse siano — e che la sentenza n. 29248 del 26/04/2018 della Seconda sezione della Corte di cassazione — emessa in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 3e [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla condanna ex art. 416-bis cod. pen. — è anteriore alla sentenza n. 37720/2019 della Corte di cassazione e a quella, in sede di rinvio, emessa dalla Corte di appello di Napoli nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato (anche) per il reato ex art. 416-bis cod. pen. oggetto delle i m putazioni.

1.1. La sentenza del 22/02/2016, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli a conclusione di un giudizio abbreviato, indica gli atti utilizzati per la decisione sulla relativa imputazione (capo 1).

Esamina, inoltre, gli elementi di prova desumibili dalla ordinanza di custodia cautelare n. 334/2012 eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non imputato ex art. 416-bis cod. pen. nel processo) — evidenziando (anche con estesi richiami a contenuti delle conversazioni intercettate) gli elementi costituitivi dell'associazione camorristica, il prestigio di [OSCURATO:PERSONA] nelle relazioni con altri gruppi criminali, la disponibilità di esplosivi e armi da parte dei suoi collaboratori, le estorsioni, la disponibilità di armi, gli specifici elementi di valutazione concernenti la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione (p. 7-94) — nonchè elementi relativi alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] accertate dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, e le limitazioni che a lui derivarono dall'applicazione, nell'agosto del 2009, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e, nel giugno del 2012, dalla sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere con (p. 94 ss.).

In particolare, vi si osserva che, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], nella gestione del gruppo emerse il ruolo di sua moglie [OSCURATO:PERSONA] con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA], che si attivò anche per soddisfare sopravvenute esigenze economiche (p. 105), e di [OSCURATO:PERSONA] (p. 107-123).

Si precisa che l'esistenza di una associazione denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]" è stata accertata «con sentenze di condanna ormai divenute irrevocabili, richiamate nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare n. 354/2012, più volte ricordata, ed in quella emessa nel corso del presente procedimento» (p. 124), ma delle quali non sono riportati gli estremi e neanche i contenuti essenziali.

Si evidenzia che il mantenimento della rendita di posizione criminale è rilevante per accertare il reato in esame e che gli elementi di prova valutati nel procedimento sono stati acquisiti in relazione a vicende avvenute quando [OSCURATO:PERSONA] non poteva dimorare nel territorio controllato, a causa (prima) dell'obbligo si soggiornare a Roma e (poi) della custodia cautelare in carcere.

Si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] stava cominciando a estendere le proprie attività illecite nel territorio di Roma con la commissione di reati-fine (p. 156-1819, 182- 4190, 192-197. 198-201) e con l'apporto costante (p. 124-125) della moglie [OSCURATO:PERSONA] (p. 127-140), di [OSCURATO:PERSONA] (p. 141- 142) di [OSCURATO:PERSONA] (p. 144-155), nonché di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al quale sono elencati gli elementi di valutazione — tratti fondamentalmente dai contenuti delle conversazioni intercettate — che hanno condotto a riconoscerne la partecipazione alla associazione criminale (p. 143-144).

1.2. Con la sentenza n. 6304/2017 del 23 maggio 2017 (quella di cui si chiede la revisione) la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 1, mentre, diversamente qualificandone la condotta, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 110 e 416-bis cod. pen.

La Corte di appello aveva condannato per il capo 1 anche [OSCURATO:PERSONA], ma la stessa è stata assolta — a seguito di annullamento con rinvio della sentenza sul punto da parte della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018) — con sentenza n. 442/2019 della Corte d'appello di Napoli.

Nel capo di imputazione si attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di partecipe, «accertato dal 2011 e fino al maggio 2013», dell'associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]" promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] «con il compito di prestare assistenza materiale e logistica a [OSCURATO:PERSONA], ausiliandolo anche nella commissione delle condotte estorsive in danno di vari imprenditori» e nella sentenza si afferma che il "clan [OSCURATO:PERSONA]" è radicato da molto tempo nella [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA] (p. 6-7) e si argomenta circa la continuità della sua operatività e sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA] (p. 7-14, 18, 46-49).

1.3. La sentenza ha richiamato le argomentazioni dei difensori con le quali si assume che il Giudice di primo grado ha presupposto l'esistenza della associazione per delinquere perché accertata «da non meglio indicate sentenze di condanna, richiamate nella ordinanza applicativa della misura cautelare n. 354/2012, estranea al presente diudizio» e si osserva che tali riferimenti sono ininfluenti ai fini della decisione perché le prove raccolte dovrebbero «tendere a dimostrare l'esistenza di una nuova struttura associativa, la cui operatività alla stregua della contestazione è fissata a partire dall'anno 2011, mentre l'ordinanza cautelare non rientra fra i mezzi di prova e il consenso prestato alla celebrazione del rito abbreviato non può riguardare atti che non abbiano geneticamente una funzione.

A tali argomentazioni la Corte ha replicato che il presente procedimento n. 13671/2015 [OSCURATO:PERSONA] costituisce uno stralcio del procedimento penale n. 629666/2010» e che gli elementi di prova elencati nella sentenza di primo grado (p. 5-6) costituiscono patrimonio comune dei due procedimenti suindicati, essendo comune la loro origine.

Da questa premessa ha dedotto che, per dimostrare l'esistenza della associazione, il Giudice di primo grado non si è basato sull'ordinanza cautelare, 5ma sui contenuti degli elementi di prove sui quali questa si fonda (p. 3).

Inoltre, ha rigettato la richiesta dei difensori di acquisire le prove formatesi nel dibattimento dell'altro procedimento sul presupposto che, optando per il rito abbreviato, gli imputati hanno accettato di essere giudicati allo stato degli atti.

In particolare, la Corte ha osservato che l'esistenza del "clan [OSCURATO:PERSONA]" è attestata dalla sentenza irrevocabile del Tribunale di Avellino del 15/07/1999 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in concorso con i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 6).

Inoltre, ha considerato che le investigazioni più recenti (2009-2012) indicano che i figli hanno assunto la guida della associazione e ha richiamato i contenuti di conversazioni intercettate nel dicembre del 2011 e varie vicende a sostegno della tesi (p.7-18) che l'organizzazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] e poi dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] ha operato con metodo mafioso, «sfruttando il timore radicato che suscitava la famiglia Pangozzi nelle zone del [OSCURATO:PERSONA]» (p.18-55).

1.4. La condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 416-bis cod. pen. è divenuta definitiva con la sentenza n. 29248 del 26/04/2018 della Seconda Sezione della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato sul punto.

2. I contenuti delle sentenze di assoluzione richiamate nella richiesta di revisione e nel ricorso in esame risultano in radicale contrasto con quelli della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 416-bis cod. pen. 2.1.

Con le sentenze n. 226/2015 e n. 734/2020 del Tribunale di Benevento e n. 2377/2018 e n. 442/2019 della Corte d'appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Della Camera, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (però condannato ex artt. 110 e 416-bis cod. pen.) e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dalla accusa di essere componenti del "clan [OSCURATO:PERSONA]", «per non aver commesso il fatto».

2.2. La sentenza n. 1411/2021 del Tribunale di Benevento ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 416-bis cod. pen «perché il fatto non sussiste» (p. 20 ss).

Il Tribunale ha escluso la responsabilità dell'imputato considerando che egli ha fornito una plausibile spiegazione alternativa delle conversazioni che le sgancia da connessioni con l'aftiVità criminale (p. 23-32) e ha evidenziato che con l'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato si sarebbe relazionato per svolgere il ruolo di coordinatore del clan, è venuto meno il primo dei pilastri sui quali poggiava l'ipotesi accusatoria (p. 22) e con l'assoluzione anche degli altri coimputati è venuto meno il secondo dei pilastri sui quali poggiava l'accusa.

62.3. Condannato nel primo grado di giudizio e con una prima sentenza della Corte d'appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] è stato infine assolto con sentenza n. 8580/2021 del 9 novembre 2021 dalla Corte d'appello di Napoli (a seguito di annullamento della precedente sentenza con rinvio dalla Corte di cassazione) per il reato ex 416-bis cod..pen., ascrittogli nel capo 1, per il periodo «da marzo 2009 con condotta perdurante», con la formula «perché il fatto non sussiste».

In tale sentenza la Corte d'appello di Napoli ha osservato che il Tribunale di Benevento e la precedente sentenza della Corte di appello «avevano ritenuto dimostrata la colpevolezza dell'imputato», nella qualità di capo e promotore della associazione camorrista (p.2), sulla base dei contenuti delle intercettazioni autorizzate con un decreto del quale la Corte di cassazione (Sez. 6.n. 37720 del 12/06/2019) ha rilevato la nullità assoluta, annullando con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello, e che l'assoluzione è derivata dalla mancanza di elementi di prova diversi da quelli provenienti dalle intercettazioni.

Ha preso atto della inutilizzabilità dei contenuti delle conversazioni intercettate, sulla base dei quali il Tribunale di Benevento e la Corte di appello avevano ritenuto dimostrata la colpevolezza dell'imputato e, in aggiunta, ha argomentato che «né dalle emergenze processuali è dato riscontrare validi elementi di prova al fine di affermare la penale responsabilità del prevenuto quale capo e promotore del sodalizio criminoso in relazione a fatti del 2009, nuovi e diversi da quelli del 2009.

Mancano, a tale scopo, elementi in ragione dei quali si possano individuare gli affiliati, singolarmente e anagraficamente, nonché i ruoli di ognuno nel contesto criminale in oggetto» (p. 2).

3. Nella precedente sentenza di questa Corte (Sez.

6. n. 37720 del 12/06/2019) si precisava che «la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione a un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente a altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale» (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586).

Si rilevava che la sentenza n. 2377/2018 del 22/03/2018 della Corte di appello di Napoli — oggetto del ricorso al suo esame — aveva ritenuto «provata la perdurante esistenza di un'associazione ex art. 416 c.p. armata, che vede [OSCURATO:PERSONA] nelle vesti di capo e promotore» e che rilevano fatti del 2009, «nuovi e diversi rispetto a quelli del 2006, oggetto di una precedente condanna», costituiti da condotte di [OSCURATO:PERSONA] successive alla sua scarcerazione. 7Si osservava che, tuttavia, la sentenza della Corte di appello non aveva chiarito quali fossero i connotati della associazione limitandosi, relativamente agli affiliati, a considerare genericamente che «si deve tenere conto anche degli originari coimputati giudicati con rito abbreviato anziché ordinario» (p. 8 della sentenza della Corte di appello), mentre avrebbe dovuto precisarne i nomi e i ruoli — essendo questo tanto più necessario se si considera che soltanto di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna per il reato ex art. 416-bis cod. pen. — e indicare puntualmente su quali elementi di valutazione si fondano i suoi assunti.

Si valutava che la stessa sentenza di primo grado - che pure, a differenza di quella impugnata, aveva descritto (sulla scorta dei brani di conversazioni intercettate interpolati nel suo testo) l'attività del gruppo, indicando i luoghi dove depositare le armi o dove svolgere le riunioni (la casa rurale denominata Masseria la Montagna), l'onere dei capi di sovvenzionare i detenuti e stipendiare gli affiliati, la consumazione e la pianificazione di estorsioni, rapine e usure e l'individuazione di attività economiche vantaggiose (p. 18-20 e, analiticamente, p. 21-29 della sentenza di primo grado) non si era soffermata su questo aspetto, ma aveva soltanto incidentalmente rilevato che «talvolta i componenti del clan conducono le vittime (gli imprenditori sottoposti a estorsione) davanti al capo [OSCURATO:PERSONA]» (p.20).

Si concludeva che la Corte di appello non aveva motivato in alcun modo circa la concreta utilizzazione della forza di intimidazione propria della associazione di stampo mafioso e circa i connotati di stabilità e permanenza richiesti dall'art. 416 bis cod. pen. 4.

In realtà, la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], della quale viene chiesta la revisione, presenta carenze analoghe, rese più manifeste nel contesto delle sentenze di assoluzione di altri imputati (due dei quali accusati di essere promotori della associazione) e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (accusato di essere il capo della associazione, nel periodo per H quale a [OSCURATO:PERSONA] si contesta di esserne stato l'assistente), che ha prodotto anche il venire meno del numero minimo di partecipi necessario per configurare una associazione per delinquere.

5. La rilevanza di queste evidenze non è superata dalla motivazione con la quale la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA].

5.1. La Corte di appello ha argomentato la sua decisione nei termini che seguono.

5.1.1. Ha ritenuto che i fatti storici oggetto della sentenza n. 6304/2017 (quella di cui si chiede la revisione) e quelli oggetto della sentenza n. 8580/2021 8sono diversi, rilevando che: a) il reato contestato nella sentenza n. 8580/2021 cui la Corte d'appello di Napoli ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto ex art. 416- bis cod. pen. si è consumato a partire dall'anno 2009; b) le intercettazioni telefoniche, dalla cui inutilizzabilità è derivata l'assoluzione (senza una argomentazione circa la effettiva insussistenza del reato) di [OSCURATO:PERSONA], risalivano al 2009 e [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato nel 2012, mentre a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata una partecipazione che va dal 2011 fino al maggio 2013.

5.1.2. Ha rilevato che le due sentenze si fondano su prove diverse a causa della diversità del rito prescelto e del correlato diverso regime di utilizzabilità: la sentenza n. 6304/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla completa utilizzabilità degli atti investigativi per il giudizio abbreviato svoltosi davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; la seconda soltanto sulle prove formate nel dibattimento davanti al Tribunale di Benevento, stante la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

5.1.3. Ha osservato che la assoluzione con la formula «per non aver commesso il fatto» (e non con la formula «perché il fatto non sussiste») utilizzata per gli altri componenti dell'associazione camorristica e, in particolare, per [OSCURATO:PERSONA] (accusata di essere organizzatrice del clan) e la condanna definitiva ex art. 416-bis cod. pen. non solo di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna definitiva ex artt. 110 e 416-bis -cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], denotano, nonostante la non dimostrazione della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] nello stesso periodo al quale viene riferita la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza della associazione.

5.1.4. Ha rimarcato che: nessuna delle sentenze di merito o di legittimità intervenute nella vicenda processuale ha escluso l'esistenza della associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]", o il ruolo di capo di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] di accompagnatore e esecutore degli ordini di [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato una diversa ricostruzione dei fatti e tantomeno espresso valutazioni circa la inesistenza o non operatività della associazione camorristica (p. 20).

5.1.5. Ha valutato che le sentenze — emesse da giudici diversi e con riti diversi, seppur aventi un'unica origine — con le quali i coimputati di [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti per non avere commesso il fatto hanno affermato comunque il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale uomo di fiducia del capoclan [OSCURATO:PERSONA] e che dal certificato del casellario giudiziale emerge, con una sentenza di condanna passata in giudicato, il dato storico dell'esistenza del clan camorristico da lui diretto (p. 21).

6. Questi argomenti non risultano condivHsibili, per le ragioni che seguono.

96.1. Addurre che il delitto ex art. 416-bis cod. pen. dal quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto si è consumato a partire dall'anno 2009 e che [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato nel 2012, mentre a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata una partecipazione che va dal 2011 fino al maggio 2013, non vale, di per sé, a fondare una attribuzione di responsabilità a [OSCURATO:PERSONA] per il periodo che va dal 2012 al 2013.

Infatti, si risolve in una petitio principii, se non vengono individuate e provate delle sue condotte partecipative diverse da quelle ricollegabili al ruolo (quello contestatogli nella imputazione) di "uomo di fiducia" di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo di capo della associazione non è stato provato, essendo stato egli assolto dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen.

«perché il fatto non sussiste».

Al riguardo, si rileva che, nella sentenza della quale si chiede la revisione, le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] — desunte dai contenuti delle conversazioni intercettate e dalle osservazioni di appartenenti alla Polizia giudiziaria — sono fondamentalmente connesse a [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] accompagnò «più volte» nel territorio di Benevento (p. 16-17).

A queste condotte si aggiungono due specifici episodi — la detenzione di una pistola utilizzata per minacciare [OSCURATO:PERSONA] e la iniziativa per la dazione di una somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA], compagna del detenuto [OSCURATO:PERSONA] (p 17) — di per sé non specificamente denotativi della partecipazione a una associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. 6.2.

Addurre che le due sentenze si fondano su prove diverse, a causa della diversità del rito prescelto e del correlato diverso regime di utilizzabilità, non vale di per sé a giustificare la condanna di [OSCURATO:PERSONA], se la sua condotta e quella degli altri imputati ex art. 416-bis cod. pen. non risultano ricostruite sulla base di premesse autonome da quelle che, in altre sentenze, hanno condotto alla assoluzione dei coimputati.

In altri termini, occorrerebbe che la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] fosse dotata di una autosufficienza probatoria circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione nel periodo oggetto della imputazione, che, invece, come prima osservato, nel caso in esame manca.

6.3. Addurre che l'utilizzo della formula «per non aver commesso il fatto» (e non della formula «perché il fatto non sussiste») per l'assoluzione di altri componenti dell'associazione denoterebbe comunque la sussistenza della associazione nirnis probat quando — come nel caso in esame — non residua un numero di soggetti condannati ex art. 416-bis cod. pen. sufficiente a integrare il numero minimo (tre) dei partecipanti a una associazione.

In altri termini, la certezza del numero di partecipanti necessario affinchè sussista una associazione costituisce l'antecedente logico-giuridico e fattuale della prova della partecipazione alla associazione stessa.

6.4. Addurre che nessuna delle sentenze intervenute nella vicenda processuale ha escluso l'esistenza della associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]", 10o il ruolo di capo di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] di accompagnatore e esecutore degli ordini di [OSCURATO:PERSONA] rimane un argomento inconducente.

Se, invece, si risolvesse nel ritenere "provato", perché "non escluso", un fatto che, invece, dovrebbe essere "provato" equivarrebbe a ammettere un'inammissibile inversione dell'onere della prova.

6.5. Addurre che le sentenze con le quali i coimputati di [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti per non avere commesso il fatto affermerebbe comunque il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale uomo di fiducia del capoclan [OSCURATO:PERSONA] non è conducente per quanto prima osservato sub 6.2.,

6.3. e

6.4. Né lo è rilevare che da una sentenza di condanna passata in giudicato risulta l'esistenza del clan camorristico diretto dal [OSCURATO:PERSONA], perché quel che in questa sede rileva è la prova della esistenza del clan nel periodo in cui si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di esserne stato partecipe.

7. Deve ribadirsi che la partecipazione a una associazione per delinquere di stampo mafioso va provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato nell'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto relativamente a un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo inserito in più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento assieme ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2022, Rv. 286395; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586) e della associazione stessa.

Il principio vale a fortiori per chi non è stato precedentemente condannato ex art. 416-bis cod. pen. e risulta imputato di una associazione per delinquere in relazione alla quale manca la prova della responsabilità del numero minimo (tre) di partecipanti, nonché del capo e dei promotori.

8. In precedenti sentenze di questa Corte è stata ritenuta passibile di revisione ex art. 630, lett. a), cod. proc. pen. la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato per il reato di associazione per delinquere se altra sentenza abbia assolto gli altri imputati dallo stesso reato per insussistenza del fatto, stante l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare l'esistenza di un'associazione per delinquere composta da una sola persona (Sez. 6, n. 695 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 257849; Sez: 2, n. 48613 del 15/10/2009, Rv. 246043).

L'esclusione della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione richiesto dalla legge non produce un semplice contrasto valutativo circa le posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma fa venir meno uno degli elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione 11per l'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due sentenze data dall'impossibilità di configurare una associazione per delinquere composta da un numero di partecipanti inferiore a quello previsto ex lege (Sez. 2, n. 27365 del 30/04/2024, non mass.; Sez. 2, n. 24324 del 26/04/2022, Rv. 283536; Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Rv. 260702; Sez. 6, n. 695 del 3/12/2013, Rv. 257849).

9. Questo principio vale sia per il caso in cui tutti gli altri imputati siano stati assolti che per quello in cui dalle assoluzioni sia derivato il venir meno del numero di partecipanti necessario per integrare una associazione per delinquere.

Vale anche per il caso in cui le assoluzioni siano state decise, tutte o in parte, con la formula «per non aver commesso il fatto» e non con la formula «perché il fatto non sussiste».

In tutti questi casi, infatti, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata risulta irrimediabilmente compromesso (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, Rv. 260238).

10. Da quel che precede deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la conseguente revoca della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 23 maggio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato assumendo che la sentenza n. 6304/2017 del 23 maggio 2017, passata in giudicato, con cui la Corte d'appello di Napoli lo ha condannato quale partecipante all'associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]" dal 2011 al maggio 2013, con il ruolo di "uomo di 1fiducia" del capo [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 delle imputazioni), è in contrasto con altre sentenze passate in giudicato: - con la sentenza n. 8580/2021 del 9 novembre 2021 con cui la Corte d'appello di Napoli ha assolto [OSCURATO:PERSONA] reputando insussistente il delitto ex art. 416-bis cod. pen. a lui contestato e per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato come assistente di [OSCURATO:PERSONA]; - con le sentenze nn. 226/2015, 734/2020, 1411/2021 del Tribunale di Benevento e nn. 2377/2018 e 442/2019 della Corte d'appello di Napoli con le quali sono stati assolti dalla accusa di partecipazione al "clan [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Della Camera [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonchè [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (nipote di [OSCURATO:PERSONA]), pur indicati come organizzatori della associazione e dalle quali deriva anche il venire meno del numero minimo di componenti di una associazione per delinquere. Tuttavia, «con riguardo alla alta complessità delle questioni di fatto e giuridiche sollevate e trattate dai suoi Difensori», la Corte d'appello non ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. 2. Nel ricorso presentato dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la inconciliabilità fra i fatti posti a base dei provvedimenti di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e dei coimputati dello stesso e quelli su cui si fonda la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che la sentenza n. 8580/2021 della Corte di appello di Napoli ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen. «perché il fatto non sussiste» e che con le sentenze richiamate nella richiesta di revisione, con le quali è stata disconosciuta la sussistenza dell'associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]", sarebbero venuti meno i presupposti per affermare la responsabilità penale del ricorrente. Si osserva che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata (p. 20) secondo la quale «il [OSCURATO:PERSONA] era stato sempre e storicamente il capo del sodalizio» è pretestuosa perché il mero dato storico non rileva al fine di dimostrare la permanenza della condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo (dal 2011 al 2013) in cui [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe stato "uomo di fiducia", così risultando anche partecipe della associazione (p. 8 del ricorso). Si aggiunge che l'assoluzione delle persone coimputate come partecipi della associazione, che sarebbe stata guidata da [OSCURATO:PERSONA], elide il presupposto della 2esistenza della operatività del clan nel periodo (2011-2013) in relazione al quale si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di esserne stato partecipe. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel trascurare che l'assoluzione di tutti i componenti dell'associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]" è venuto meno il numero minimo di componenti necessario per la sussistenza di una associazione per delinquere. Si rileva che dalle sentenze emesse nel giudizio ordinario (davanti al Tribunale di Benevento e poi alla Corte di appello di Napoli) e da quelle emesse, nel giudizio abbreviato davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli risulta che sono stati condannati ex art. 416-bis cod. pen. soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli ex art. 110 e 416-bis cod. pen. per concorso esterno nella associazione, per delinquere di stampo mafioso. Si considera che nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Napoli del 22/02/2016 a [OSCURATO:PERSONA], per i fatti successivi all'arresto di Pangozzi, è stato attribuito il ruolo di "accompagnatore" di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), la quale stata assolta dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen., che le attribuiva il ruolo di organizzatore del gruppo — sicché la condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] perde comunque rilevanza penale — e anche [OSCURATO:PERSONA] (qualificato anch'egli come organizzatore del gruppo) è stato assolto dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen. Si evidenzia che con la sentenza n. 734 del 2020 del Tribunale di Benevento tutti gli altri imputati ex art. 416-bis cod. pen. sono stati assolti «per non aver commesso il fatto»., sicché è comunque venuto meno il requisito del numero minimo di partecipanti (tre persone) per configurare una associazione per delinquere. Si rimarca che i precedenti giudiziari sono irrilevanti per dimostrare l'esistenza e l'operatività della associazione nel periodo, dal 2011 al maggio 2013, al quale si riferisce l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], e che, rispetto a tale arco temporale mancano sentenze irrevocabili che abbiano accertato l'esistenza e la permanenza del vincolo associativo, anzi l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] (che ne sarebbe il capo e il promotore) e degli altri imputati depone in senso contrario. Si osserva, infine, che il richiamo contenuto nella sentenza impugnata (p. 21) alla precedente sentenza della Corte di cassazione (17178/2024), emessa nel giudizio di revisione promosso da [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente — perché nella sentenza si afferma che l'esistenza della associazione sarebbe stata più volte accertata con sentenze passate in giudicato, ma senza specificare quali esse siano — e che la sentenza n. 29248 del 26/04/2018 della Seconda sezione della Corte di cassazione — emessa in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 3e [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla condanna ex art. 416-bis cod. pen. — è anteriore alla sentenza n. 37720/2019 della Corte di cassazione e a quella, in sede di rinvio, emessa dalla Corte di appello di Napoli nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato (anche) per il reato ex art. 416-bis cod. pen. oggetto delle i m putazioni. 1.1. La sentenza del 22/02/2016, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli a conclusione di un giudizio abbreviato, indica gli atti utilizzati per la decisione sulla relativa imputazione (capo 1). Esamina, inoltre, gli elementi di prova desumibili dalla ordinanza di custodia cautelare n. 334/2012 eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non imputato ex art. 416-bis cod. pen. nel processo) — evidenziando (anche con estesi richiami a contenuti delle conversazioni intercettate) gli elementi costituitivi dell'associazione camorristica, il prestigio di [OSCURATO:PERSONA] nelle relazioni con altri gruppi criminali, la disponibilità di esplosivi e armi da parte dei suoi collaboratori, le estorsioni, la disponibilità di armi, gli specifici elementi di valutazione concernenti la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione (p. 7-94) — nonchè elementi relativi alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] accertate dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, e le limitazioni che a lui derivarono dall'applicazione, nell'agosto del 2009, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e, nel giugno del 2012, dalla sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere con (p. 94 ss.). In particolare, vi si osserva che, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], nella gestione del gruppo emerse il ruolo di sua moglie [OSCURATO:PERSONA] con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA], che si attivò anche per soddisfare sopravvenute esigenze economiche (p. 105), e di [OSCURATO:PERSONA] (p. 107-123). Si precisa che l'esistenza di una associazione denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]" è stata accertata «con sentenze di condanna ormai divenute irrevocabili, richiamate nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare n. 354/2012, più volte ricordata, ed in quella emessa nel corso del presente procedimento» (p. 124), ma delle quali non sono riportati gli estremi e neanche i contenuti essenziali. Si evidenzia che il mantenimento della rendita di posizione criminale è rilevante per accertare il reato in esame e che gli elementi di prova valutati nel procedimento sono stati acquisiti in relazione a vicende avvenute quando [OSCURATO:PERSONA] non poteva dimorare nel territorio controllato, a causa (prima) dell'obbligo si soggiornare a Roma e (poi) della custodia cautelare in carcere. Si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] stava cominciando a estendere le proprie attività illecite nel territorio di Roma con la commissione di reati-fine (p. 156-1819, 182- 4190, 192-197. 198-201) e con l'apporto costante (p. 124-125) della moglie [OSCURATO:PERSONA] (p. 127-140), di [OSCURATO:PERSONA] (p. 141- 142) di [OSCURATO:PERSONA] (p. 144-155), nonché di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al quale sono elencati gli elementi di valutazione — tratti fondamentalmente dai contenuti delle conversazioni intercettate — che hanno condotto a riconoscerne la partecipazione alla associazione criminale (p. 143-144). 1.2. Con la sentenza n. 6304/2017 del 23 maggio 2017 (quella di cui si chiede la revisione) la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 1, mentre, diversamente qualificandone la condotta, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 110 e 416-bis cod. pen. La Corte di appello aveva condannato per il capo 1 anche [OSCURATO:PERSONA], ma la stessa è stata assolta — a seguito di annullamento con rinvio della sentenza sul punto da parte della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018) — con sentenza n. 442/2019 della Corte d'appello di Napoli. Nel capo di imputazione si attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di partecipe, «accertato dal 2011 e fino al maggio 2013», dell'associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]" promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] «con il compito di prestare assistenza materiale e logistica a [OSCURATO:PERSONA], ausiliandolo anche nella commissione delle condotte estorsive in danno di vari imprenditori» e nella sentenza si afferma che il "clan [OSCURATO:PERSONA]" è radicato da molto tempo nella [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA] (p. 6-7) e si argomenta circa la continuità della sua operatività e sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA] (p. 7-14, 18, 46-49). 1.3. La sentenza ha richiamato le argomentazioni dei difensori con le quali si assume che il Giudice di primo grado ha presupposto l'esistenza della associazione per delinquere perché accertata «da non meglio indicate sentenze di condanna, richiamate nella ordinanza applicativa della misura cautelare n. 354/2012, estranea al presente diudizio» e si osserva che tali riferimenti sono ininfluenti ai fini della decisione perché le prove raccolte dovrebbero «tendere a dimostrare l'esistenza di una nuova struttura associativa, la cui operatività alla stregua della contestazione è fissata a partire dall'anno 2011, mentre l'ordinanza cautelare non rientra fra i mezzi di prova e il consenso prestato alla celebrazione del rito abbreviato non può riguardare atti che non abbiano geneticamente una funzione. A tali argomentazioni la Corte ha replicato che il presente procedimento n. 13671/2015 [OSCURATO:PERSONA] costituisce uno stralcio del procedimento penale n. 629666/2010» e che gli elementi di prova elencati nella sentenza di primo grado (p. 5-6) costituiscono patrimonio comune dei due procedimenti suindicati, essendo comune la loro origine. Da questa premessa ha dedotto che, per dimostrare l'esistenza della associazione, il Giudice di primo grado non si è basato sull'ordinanza cautelare, 5ma sui contenuti degli elementi di prove sui quali questa si fonda (p. 3). Inoltre, ha rigettato la richiesta dei difensori di acquisire le prove formatesi nel dibattimento dell'altro procedimento sul presupposto che, optando per il rito abbreviato, gli imputati hanno accettato di essere giudicati allo stato degli atti. In particolare, la Corte ha osservato che l'esistenza del "clan [OSCURATO:PERSONA]" è attestata dalla sentenza irrevocabile del Tribunale di Avellino del 15/07/1999 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in concorso con i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 6). Inoltre, ha considerato che le investigazioni più recenti (2009-2012) indicano che i figli hanno assunto la guida della associazione e ha richiamato i contenuti di conversazioni intercettate nel dicembre del 2011 e varie vicende a sostegno della tesi (p.7-18) che l'organizzazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] e poi dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] ha operato con metodo mafioso, «sfruttando il timore radicato che suscitava la famiglia Pangozzi nelle zone del [OSCURATO:PERSONA]» (p.18-55). 1.4. La condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 416-bis cod. pen. è divenuta definitiva con la sentenza n. 29248 del 26/04/2018 della Seconda Sezione della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato sul punto. 2. I contenuti delle sentenze di assoluzione richiamate nella richiesta di revisione e nel ricorso in esame risultano in radicale contrasto con quelli della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 416-bis cod. pen. 2.1. Con le sentenze n. 226/2015 e n. 734/2020 del Tribunale di Benevento e n. 2377/2018 e n. 442/2019 della Corte d'appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Della Camera, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (però condannato ex artt. 110 e 416-bis cod. pen.) e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dalla accusa di essere componenti del "clan [OSCURATO:PERSONA]", «per non aver commesso il fatto». 2.2. La sentenza n. 1411/2021 del Tribunale di Benevento ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 416-bis cod. pen «perché il fatto non sussiste» (p. 20 ss). Il Tribunale ha escluso la responsabilità dell'imputato considerando che egli ha fornito una plausibile spiegazione alternativa delle conversazioni che le sgancia da connessioni con l'aftiVità criminale (p. 23-32) e ha evidenziato che con l'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato si sarebbe relazionato per svolgere il ruolo di coordinatore del clan, è venuto meno il primo dei pilastri sui quali poggiava l'ipotesi accusatoria (p. 22) e con l'assoluzione anche degli altri coimputati è venuto meno il secondo dei pilastri sui quali poggiava l'accusa. 62.3. Condannato nel primo grado di giudizio e con una prima sentenza della Corte d'appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] è stato infine assolto con sentenza n. 8580/2021 del 9 novembre 2021 dalla Corte d'appello di Napoli (a seguito di annullamento della precedente sentenza con rinvio dalla Corte di cassazione) per il reato ex 416-bis cod..pen., ascrittogli nel capo 1, per il periodo «da marzo 2009 con condotta perdurante», con la formula «perché il fatto non sussiste». In tale sentenza la Corte d'appello di Napoli ha osservato che il Tribunale di Benevento e la precedente sentenza della Corte di appello «avevano ritenuto dimostrata la colpevolezza dell'imputato», nella qualità di capo e promotore della associazione camorrista (p.2), sulla base dei contenuti delle intercettazioni autorizzate con un decreto del quale la Corte di cassazione (Sez. 6.n. 37720 del 12/06/2019) ha rilevato la nullità assoluta, annullando con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello, e che l'assoluzione è derivata dalla mancanza di elementi di prova diversi da quelli provenienti dalle intercettazioni. Ha preso atto della inutilizzabilità dei contenuti delle conversazioni intercettate, sulla base dei quali il Tribunale di Benevento e la Corte di appello avevano ritenuto dimostrata la colpevolezza dell'imputato e, in aggiunta, ha argomentato che «né dalle emergenze processuali è dato riscontrare validi elementi di prova al fine di affermare la penale responsabilità del prevenuto quale capo e promotore del sodalizio criminoso in relazione a fatti del 2009, nuovi e diversi da quelli del 2009. Mancano, a tale scopo, elementi in ragione dei quali si possano individuare gli affiliati, singolarmente e anagraficamente, nonché i ruoli di ognuno nel contesto criminale in oggetto» (p. 2). 3. Nella precedente sentenza di questa Corte (Sez. 6. n. 37720 del 12/06/2019) si precisava che «la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione a un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente a altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale» (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586). Si rilevava che la sentenza n. 2377/2018 del 22/03/2018 della Corte di appello di Napoli — oggetto del ricorso al suo esame — aveva ritenuto «provata la perdurante esistenza di un'associazione ex art. 416 c.p. armata, che vede [OSCURATO:PERSONA] nelle vesti di capo e promotore» e che rilevano fatti del 2009, «nuovi e diversi rispetto a quelli del 2006, oggetto di una precedente condanna», costituiti da condotte di [OSCURATO:PERSONA] successive alla sua scarcerazione. 7Si osservava che, tuttavia, la sentenza della Corte di appello non aveva chiarito quali fossero i connotati della associazione limitandosi, relativamente agli affiliati, a considerare genericamente che «si deve tenere conto anche degli originari coimputati giudicati con rito abbreviato anziché ordinario» (p. 8 della sentenza della Corte di appello), mentre avrebbe dovuto precisarne i nomi e i ruoli — essendo questo tanto più necessario se si considera che soltanto di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna per il reato ex art. 416-bis cod. pen. — e indicare puntualmente su quali elementi di valutazione si fondano i suoi assunti. Si valutava che la stessa sentenza di primo grado - che pure, a differenza di quella impugnata, aveva descritto (sulla scorta dei brani di conversazioni intercettate interpolati nel suo testo) l'attività del gruppo, indicando i luoghi dove depositare le armi o dove svolgere le riunioni (la casa rurale denominata Masseria la Montagna), l'onere dei capi di sovvenzionare i detenuti e stipendiare gli affiliati, la consumazione e la pianificazione di estorsioni, rapine e usure e l'individuazione di attività economiche vantaggiose (p. 18-20 e, analiticamente, p. 21-29 della sentenza di primo grado) non si era soffermata su questo aspetto, ma aveva soltanto incidentalmente rilevato che «talvolta i componenti del clan conducono le vittime (gli imprenditori sottoposti a estorsione) davanti al capo [OSCURATO:PERSONA]» (p.20). Si concludeva che la Corte di appello non aveva motivato in alcun modo circa la concreta utilizzazione della forza di intimidazione propria della associazione di stampo mafioso e circa i connotati di stabilità e permanenza richiesti dall'art. 416 bis cod. pen. 4. In realtà, la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], della quale viene chiesta la revisione, presenta carenze analoghe, rese più manifeste nel contesto delle sentenze di assoluzione di altri imputati (due dei quali accusati di essere promotori della associazione) e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (accusato di essere il capo della associazione, nel periodo per H quale a [OSCURATO:PERSONA] si contesta di esserne stato l'assistente), che ha prodotto anche il venire meno del numero minimo di partecipi necessario per configurare una associazione per delinquere. 5. La rilevanza di queste evidenze non è superata dalla motivazione con la quale la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. La Corte di appello ha argomentato la sua decisione nei termini che seguono. 5.1.1. Ha ritenuto che i fatti storici oggetto della sentenza n. 6304/2017 (quella di cui si chiede la revisione) e quelli oggetto della sentenza n. 8580/2021 8sono diversi, rilevando che: a) il reato contestato nella sentenza n. 8580/2021 cui la Corte d'appello di Napoli ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto ex art. 416- bis cod. pen. si è consumato a partire dall'anno 2009; b) le intercettazioni telefoniche, dalla cui inutilizzabilità è derivata l'assoluzione (senza una argomentazione circa la effettiva insussistenza del reato) di [OSCURATO:PERSONA], risalivano al 2009 e [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato nel 2012, mentre a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata una partecipazione che va dal 2011 fino al maggio 2013. 5.1.2. Ha rilevato che le due sentenze si fondano su prove diverse a causa della diversità del rito prescelto e del correlato diverso regime di utilizzabilità: la sentenza n. 6304/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla completa utilizzabilità degli atti investigativi per il giudizio abbreviato svoltosi davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; la seconda soltanto sulle prove formate nel dibattimento davanti al Tribunale di Benevento, stante la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. 5.1.3. Ha osservato che la assoluzione con la formula «per non aver commesso il fatto» (e non con la formula «perché il fatto non sussiste») utilizzata per gli altri componenti dell'associazione camorristica e, in particolare, per [OSCURATO:PERSONA] (accusata di essere organizzatrice del clan) e la condanna definitiva ex art. 416-bis cod. pen. non solo di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna definitiva ex artt. 110 e 416-bis -cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], denotano, nonostante la non dimostrazione della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] nello stesso periodo al quale viene riferita la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza della associazione. 5.1.4. Ha rimarcato che: nessuna delle sentenze di merito o di legittimità intervenute nella vicenda processuale ha escluso l'esistenza della associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]", o il ruolo di capo di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] di accompagnatore e esecutore degli ordini di [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato una diversa ricostruzione dei fatti e tantomeno espresso valutazioni circa la inesistenza o non operatività della associazione camorristica (p. 20). 5.1.5. Ha valutato che le sentenze — emesse da giudici diversi e con riti diversi, seppur aventi un'unica origine — con le quali i coimputati di [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti per non avere commesso il fatto hanno affermato comunque il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale uomo di fiducia del capoclan [OSCURATO:PERSONA] e che dal certificato del casellario giudiziale emerge, con una sentenza di condanna passata in giudicato, il dato storico dell'esistenza del clan camorristico da lui diretto (p. 21). 6. Questi argomenti non risultano condivHsibili, per le ragioni che seguono. 96.1. Addurre che il delitto ex art. 416-bis cod. pen. dal quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto si è consumato a partire dall'anno 2009 e che [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato nel 2012, mentre a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata una partecipazione che va dal 2011 fino al maggio 2013, non vale, di per sé, a fondare una attribuzione di responsabilità a [OSCURATO:PERSONA] per il periodo che va dal 2012 al 2013. Infatti, si risolve in una petitio principii, se non vengono individuate e provate delle sue condotte partecipative diverse da quelle ricollegabili al ruolo (quello contestatogli nella imputazione) di "uomo di fiducia" di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo di capo della associazione non è stato provato, essendo stato egli assolto dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen. «perché il fatto non sussiste». Al riguardo, si rileva che, nella sentenza della quale si chiede la revisione, le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] — desunte dai contenuti delle conversazioni intercettate e dalle osservazioni di appartenenti alla Polizia giudiziaria — sono fondamentalmente connesse a [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] accompagnò «più volte» nel territorio di Benevento (p. 16-17). A queste condotte si aggiungono due specifici episodi — la detenzione di una pistola utilizzata per minacciare [OSCURATO:PERSONA] e la iniziativa per la dazione di una somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA], compagna del detenuto [OSCURATO:PERSONA] (p 17) — di per sé non specificamente denotativi della partecipazione a una associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. 6.2. Addurre che le due sentenze si fondano su prove diverse, a causa della diversità del rito prescelto e del correlato diverso regime di utilizzabilità, non vale di per sé a giustificare la condanna di [OSCURATO:PERSONA], se la sua condotta e quella degli altri imputati ex art. 416-bis cod. pen. non risultano ricostruite sulla base di premesse autonome da quelle che, in altre sentenze, hanno condotto alla assoluzione dei coimputati. In altri termini, occorrerebbe che la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] fosse dotata di una autosufficienza probatoria circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione nel periodo oggetto della imputazione, che, invece, come prima osservato, nel caso in esame manca. 6.3. Addurre che l'utilizzo della formula «per non aver commesso il fatto» (e non della formula «perché il fatto non sussiste») per l'assoluzione di altri componenti dell'associazione denoterebbe comunque la sussistenza della associazione nirnis probat quando — come nel caso in esame — non residua un numero di soggetti condannati ex art. 416-bis cod. pen. sufficiente a integrare il numero minimo (tre) dei partecipanti a una associazione. In altri termini, la certezza del numero di partecipanti necessario affinchè sussista una associazione costituisce l'antecedente logico-giuridico e fattuale della prova della partecipazione alla associazione stessa. 6.4. Addurre che nessuna delle sentenze intervenute nella vicenda processuale ha escluso l'esistenza della associazione camorristica "clan [OSCURATO:PERSONA]", 10o il ruolo di capo di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] di accompagnatore e esecutore degli ordini di [OSCURATO:PERSONA] rimane un argomento inconducente. Se, invece, si risolvesse nel ritenere "provato", perché "non escluso", un fatto che, invece, dovrebbe essere "provato" equivarrebbe a ammettere un'inammissibile inversione dell'onere della prova. 6.5. Addurre che le sentenze con le quali i coimputati di [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti per non avere commesso il fatto affermerebbe comunque il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale uomo di fiducia del capoclan [OSCURATO:PERSONA] non è conducente per quanto prima osservato sub 6.2., 6.3. e 6.4. Né lo è rilevare che da una sentenza di condanna passata in giudicato risulta l'esistenza del clan camorristico diretto dal [OSCURATO:PERSONA], perché quel che in questa sede rileva è la prova della esistenza del clan nel periodo in cui si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di esserne stato partecipe. 7. Deve ribadirsi che la partecipazione a una associazione per delinquere di stampo mafioso va provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato nell'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto relativamente a un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo inserito in più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento assieme ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2022, Rv. 286395; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586) e della associazione stessa. Il principio vale a fortiori per chi non è stato precedentemente condannato ex art. 416-bis cod. pen. e risulta imputato di una associazione per delinquere in relazione alla quale manca la prova della responsabilità del numero minimo (tre) di partecipanti, nonché del capo e dei promotori. 8. In precedenti sentenze di questa Corte è stata ritenuta passibile di revisione ex art. 630, lett. a), cod. proc. pen. la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato per il reato di associazione per delinquere se altra sentenza abbia assolto gli altri imputati dallo stesso reato per insussistenza del fatto, stante l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare l'esistenza di un'associazione per delinquere composta da una sola persona (Sez. 6, n. 695 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 257849; Sez: 2, n. 48613 del 15/10/2009, Rv. 246043). L'esclusione della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione richiesto dalla legge non produce un semplice contrasto valutativo circa le posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma fa venir meno uno degli elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione 11per l'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due sentenze data dall'impossibilità di configurare una associazione per delinquere composta da un numero di partecipanti inferiore a quello previsto ex lege (Sez. 2, n. 27365 del 30/04/2024, non mass.; Sez. 2, n. 24324 del 26/04/2022, Rv. 283536; Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Rv. 260702; Sez. 6, n. 695 del 3/12/2013, Rv. 257849). 9. Questo principio vale sia per il caso in cui tutti gli altri imputati siano stati assolti che per quello in cui dalle assoluzioni sia derivato il venir meno del numero di partecipanti necessario per integrare una associazione per delinquere. Vale anche per il caso in cui le assoluzioni siano state decise, tutte o in parte, con la formula «per non aver commesso il fatto» e non con la formula «perché il fatto non sussiste». In tutti questi casi, infatti, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata risulta irrimediabilmente compromesso (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, Rv. 260238). 10. Da quel che precede deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la conseguente revoca della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 23 maggio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27096/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris