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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23267/2026

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iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con unico atto, nel rispettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova testimoniale sollecitata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in diritto, dovendo a tal riguardo osservarsi come il mancato esercizio del potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova non richieda un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 24430 del 16/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247366 - 01); considerato, invero, che l'esercizio del potere di supplenza in materia di assunzione di prove, spettante al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non è incondizionato, ma subordinato all'assoluta necessità delle prove stesse, com'è reso palese dalla stessa formulazione della norma citata, la quale dispone che "il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuove prove" (non essendo indicato né "deve" né semplicemente "dispone"), con la conseguenza che l'esercizio di detto potere è frutto di una valutazione discrezionale del giudice, la cui motivazione può essere dedotta anche implicitamente dalla stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Mitidieri, Rv. 258115 - 01); che nella fattispecie la Corte territoriale ha effettuato una valutazione di completezza e piena utilizzabilità del compendio probatorio raccolto in primo grado, evidenziando come i fatti fossero stati compiutamente ricostruiti sulla base delle dichiarazioni del brigadiere che aveva effettuato il controllo del veicolo, di quelle rese dagli stessi imputati, oltre che della documentazione acquisita nel corso del giudizio (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che è parimenti manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciandone la carenza e l'illogicità, oltre che la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato come la denuncia presentata dalla società proprietaria del veicolo costituisse prova sufficiente della provenienza delittuosa del mezzo e come la disponibilità della medesima auto da parte di entrambi gli imputati, in assenza dei documenti attestanti la relativa proprietà, consentisse di affermare la loro consapevolezza in merito alla illecita provenienza del mezzo, quanto meno a titolo di dolo eventuale (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]A CANCELLERV\ 24 2026 L 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con unico atto, nel rispettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova testimoniale sollecitata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in diritto, dovendo a tal riguardo osservarsi come il mancato esercizio del potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova non richieda un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 24430 del 16/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247366 - 01); considerato, invero, che l'esercizio del potere di supplenza in materia di assunzione di prove, spettante al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non è incondizionato, ma subordinato all'assoluta necessità delle prove stesse, com'è reso palese dalla stessa formulazione della norma citata, la quale dispone che "il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuove prove" (non essendo indicato né "deve" né semplicemente "dispone"), con la conseguenza che l'esercizio di detto potere è frutto di una valutazione discrezionale del giudice, la cui motivazione può essere dedotta anche implicitamente dalla stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Mitidieri, Rv. 258115 - 01); che nella fattispecie la Corte territoriale ha effettuato una valutazione di completezza e piena utilizzabilità del compendio probatorio raccolto in primo grado, evidenziando come i fatti fossero stati compiutamente ricostruiti sulla base delle dichiarazioni del brigadiere che aveva effettuato il controllo del veicolo, di quelle rese dagli stessi imputati, oltre che della documentazione acquisita nel corso del giudizio (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che è parimenti manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciandone la carenza e l'illogicità, oltre che la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato come la denuncia presentata dalla società proprietaria del veicolo costituisse prova sufficiente della provenienza delittuosa del mezzo e come la disponibilità della medesima auto da parte di entrambi gli imputati, in assenza dei documenti attestanti la relativa proprietà, consentisse di affermare la loro consapevolezza in merito alla illecita provenienza del mezzo, quanto meno a titolo di dolo eventuale (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]A CANCELLERV\ 24 2026 L 3
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