CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5/4/2021, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riciclaggio di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] così come contestatogli, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen. rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Castaldo ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge - in particolare dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e dell'art. 27 Cost. - e vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento, da parte del Tribunale di Rieti, dell'istanza di differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanzata dalla difesa, sul rilievo che "si trattava dell'ennesima istanza di differimento avanzata dalla difesa" e che le circostanze con questa addotte non potevano avere "valore di impedimento". Evidenzia a tal proposito il ricorso che il difensore aveva preso parte a precedenti udienze - in particolare quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso della quale si era proceduto all'esame di un teste del P.M. - sicché non poteva ritenersi che lo stesso difensore avesse "continuamente ed unicamente inoltrato istanze di rinvio", e che nel caso di specie l'istanza doveva ritenersi legittima per l'impegno del difensore in altro procedimento presso il Tribunale di Napoli, come da istanza corredata da "visto per la verità" dello stesso Tribunale, procedimento nel quale il difensore non poteva avvalersi di un sostituto processuale "attesa la mancanza di abilitazione alla sostituzione in udienza del proprio collaboratore di studio". 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa motivazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla condotta di cui all'art. 648 cod. pen., per essersi ritenuto il possesso dell'autovettura e la consapevolezza della sua illecita provenienza da parte del ricorrente sulla base del mero rinvenimento del Castaldo alla guida di questa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, dal momento che ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi con essa: la Corte territoriale, infatti, premesso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva già beneficiato di cinque rinvii di udienze per legittimo impedimento, aveva rilevato che lo stesso legale non aveva documentato e nemmeno dedotto di essere l'unico difensore del [OSCURATO:PERSONA], suo assistito in un procedimento dinanzi al Tribunale di Napoli, né aveva documentato l'ora dell'udienza, così da consentire di rilevare quale fosse l'impegno in quella sede e la sua compatibilità con la partecipazione ad un'udienza fissata per le ore 14,00 dinanzi al Tribunale di Rieti. Inoltre, la sentenza impugnata ha anche rilevato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che l'impedimento del difensore avrebbe • dovuto essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione •della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento idonea a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo, non potendosi ritenere sufficiente il "visto per la verità" apposto dalla cancelleria sull'istanza di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 8537 del 17/10/2017, Rv. 272297). Anche a prescindere dall'ulteriore considerazione secondo cui la mancanza di abilitazione dei colleghi di studio a partecipare alle udienze non impedisce, di per sé, il ricorso ad un sostituto processuale, che non deve necessariamente dividere lo studio con il delegante, appare evidente la mancanza di specificità del motivo, che deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la sua aspecifictà e la sua manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza, laddove questa ha concesso le circostanze attenuanti generiche, specificando che il virtù di queste la pena base di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa veniva ridotta ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, così evidenziando che I attenuanti in parola venivano concesse nella loro massima estensione di un terzo della pena base. 1.3. E' manifestamente infondato, infine, anche l'ultimo motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale ha riconosciuto il possesso, da parte del ricorrente, del veicolo di provenienza illecita non solo sulla base del rilievo che lo stesso è stato visto alla guida di questo pochi minuti prima del controllo ad opera della P.G., ma altresì della circostanza che il Castaldo, che era in possesso delle chiavi del veicolo, assumendo di non disporre di carta di circolazione e di certificato assicurativo, ebbe a prelevare dall'abitacolo e ad esibire alla P.G. il certificato di proprietà del mezzo, dal quale risultava un numero di telaio diverso da quello del veicolo in parola. Così constatato il possesso dell'autovettura provento di furto da parte del ricorrente, la Corte territoriale si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapedosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la casa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). 2. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor