CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02679/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore Generale chiedendo il rigetto del ricorso; nelle more rileva la maturata prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello ha riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'ad 639 cp, dichiarandone la prescrizione e confermando nel resto le assoluzioni per i reati di minaccia e lesioni. 1.Avverso la sentenza del Giudice monocratico hanno proposto ricorso le parti civili costituite per il tramite del difensore di fiducia, che articolano due motivi. Col primo hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mera apparenza della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe omesso di rispondere alle censure presentate nei relativi motivi riguardanti le informazioni rese dai testi nelle sommarie informazioni, con particolare riguardo a quelle dell'amministratore del condominio e della figlia delle parti civili. 2.Nel secondo motivo ci si è doluti della errata applicazione dell'ad 649 cpp in riferimento al quale il Tribunale aveva pronunziato sentenza di non luogo a procedere per essere il fatto già oggetto di precedente giudicato. A seguito di istanza ritualmente presentata è stata disposta la discussione pubblica ed all'odierna udienza il PG drssa Tassone ha concluso per l'inammissibilità; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'imputato si è associato alla richiesta del PG, insistendo per la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile ex ad 606/2 bis cpp. Va, in primis,osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 31.10.2019 e la difesa delle parti civili sotto la veste del vizio di violazione della disposizione ex art 125 cpp, ipotizzando la motivazione apparente, propone censure sul merito dell'apprezzamento probatorio esercitato dal Tribunale, oltre che esplicitamente di vizio motivazionale. In proposito : sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'ad. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'ad. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art.606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. Nella fattispecie in esame la difesa ha censurato espressamente la ponderazione dei risultati di prova quanto alle prove testimoniali assunte nel giudizio di merito, riproponendo ampiamente nell'atto di ricorso le dichiarazioni dei testi e lamentandosi della interpretazione ad esse data dal giudice di pace. 2.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse per le ragioni di seguito esposte, la cui illustrazione richiede un breve excursus riguardo al percorso esegetico seguito da questa Corte sul tema dell'interesse della parte civile ad impugnare decisioni liberatorie nei confronti del giudicabile, adottate per motivi esclusivamente processuali.2.1 Più pronunzie di questa Corte regolatrice avevano risolto la questione riconoscendo l'interesse della parte civile all'impugnazione nei casi di sentenza di proscioglimento per la mancanza di una valida querela. In esse si è fatto leva sulla tutela che l'ordinamento giuridico riconosce a chi, ritenendosi danneggiato dal reato, scelga di coltivare l'azione civile nel processo penale, garantendogli il diritto di impugnazione; nel contempo si è svalutata la considerazione che la pronunzia non faccia stato nell'eventuale giudizio civile, sottolineandosi l'interesse che la costituita parte civile ha verso l'affermazione di responsabilità civilistica, nonchè a vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. In coerenza col predetto orientamento e con specifico riguardo ad un caso - sovrapponibile al presente - di proscioglimento dell'imputato per l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'alt 649 cpp, questa stessa Sezione aveva ritenuto sussistente l'interesse ad impugnare della parte civile. Così sez. 5, sentenza n. 35876 del 17/06/2010 ud. (dep. 06/10/2010 rv. 248424) secondo la quale sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per violazione del divieto del principio del "ne bis in idem" determinato da precedente esercizio dell'azione penale sullo stesso fatto; né, a tal fine, spiega rilievo il fatto che detta impugnazione sia preordinata ad una pronuncia destinata a produrre effetti soltanto sul piano civile e che, in caso di rinvio, sia il giudice civile competente in grado di appello a decidere, trattandosi di circostanze che non fanno, comunque, venire meno l'interesse della parte civile alla coltivazione del gravame in sede penale. 2.2 Si è, così, formato e consolidato un contrasto di giurisprudenza tra le Sezioni semplici, per la presenza di più decisioni che - diversamente da quelle suindicate - in coerenza con l'indirizzo interpretativo formatosi sotto il previgente codice di rito, affermavano la mancanza di interesse della parte civile ad impugnare la pronuncia di improcedibilità, con particolare riferimento all'assenza di una valida querela, sottolineando che la pronunzia di carattere meramente processuale non incide sull'eventuale diritto al risarcimento del danno e riguarda esclusivamente l'azione penale. 3.La questione se sussista o meno l'interesse della parte civile a proporre impugnazione avverso la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela è stata rimessa allo scrutinio delle Sezioni Unite. Il massimo consesso di questa Corte ha argomentato la sua decisione ponendo in luce le seguenti considerazioni : a) l'interesse ad impugnare deve essere apprezzato non solo in termini di attualità ma anche di concretezza, nel senso che il gravame deve essere idoneo ad eliminare una situazione pregiudizievole per l'impugnante e costituire effetti pratici ad esso vantaggiosi; b) il giudice penale può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente accerti la responsabilità penale dell'autore dell'illecito e, per converso, può statuire sugli effetti civili su impugnazione della sola parte civile avverso la sentenza di proscioglimento ex art 576 cpp; in tal caso può accertare incidentalmente il fatto-reato e la sua attribuibilità all'imputato già prosciolto in primo grado, con una nuova valutazione difforme ma priva di effetti sul giudicato penale formatosi; c) la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un accertamento sul fatto storico di reato, si limita a statuire su un aspetto processuale e non è idonea a fondare efficacia di giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari ai sensi degli artt 652, 654 cpp; d) la decisione processuale in parola, quindi, non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile per la disposizione ex art 652 cpp, né alcun effetto altrimenti pregiudizievole; e) in sede civile è assicurata la risarcibilità per il danneggiato per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, dovendo per questi ultimi il giudice civile, applicando l'art 185 cp, accertare incidentalmente se ricorrano o meno gli estremi di reato. Il massimo consesso di questa Corte ha, infine, osservato che l'orientamento divergente faceva perno, in sostanza, sulla legittimità della scelta della parte civile di coltivare l'azione civile in sede penale, opzione certamente riconosciuta e tutelata dall'ordinamento ma che, in assenza di valide condizioni di procedibilità, non è giustificata semplicemente per la preferenza che la parte accordi a seguire un determinato iter processuale, potendo il diritto al risarcimento del danno essere congruamente garantito innanzi al giudice civile. 3.1 Si è, affermato, quindi,i1 principio di diritto per cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale, priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica. Sez. U, Sentenza n. 35599 del 21/06/2012 Ud. (dep. 17/09/2012 ) Rv. 253242. Tale principio appare estensibile senza dubbio alla pronunzia di non doversi procedere per la violazione del divieto di un secondo giudizio ex art 649 cpp, che ha natura meramente processuale come la sentenza di improcedibilità per difetto di (valida) querela, valendo, quindi le stesse argomentazioni a sostegno del ribadito principio. Del resto, nel solco della citata sentenza SU, questa stessa Sezione, occupandosi di un caso sovrapponibile al presente, di proscioglimento per violazione del principio del "ne bis in idem", ha ritenuto che la parte civile sia priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'ad 649 cpp, non comportando tale pronuncia alcun pregiudizio per il danneggiato, che può azionare la propria pretesa in sede civile.Sez. 5, Sentenza n. 32983 del 16/06/2014 Ud.(dep. 24/07/2014 )Rv. 260075. 4. I suindicati principi sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame riguardo alla quale emerge dall'atto di ricorso che il precedente giudicato fu pronunziato per il fatto diversamente qualificato ai sensi dell'ad 674 cp per prescrizione lasciando, pertanto, intatta la facoltà delle parti civile di tutelare le proprie pretese nella competente sede civilistica. 4.1 D'altra parte la tesi proposta dai ricorrenti, secondo la quale il divieto del doppio giudizio ex art 649 cpp non varrebbe nel caso in esame, essendo i reati oggetto dei due giudizi in parola - alt 639 cp nel presente ed art 674 cp nel precedente giudizio - in concorso formale, ex ad 81 cp, pur astrattamente valida, non si conforma alla peculiarità del caso concreto. Invero, se per l'indirizzo esegetico citato dal ricorrente, il concorso formale di reati si pone da ostacolo al funzionamento dell'alt 649 cpp, ciò non avviene nel caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento. Ex multis : Sez. 4, Sentenza n. 54986 del 24/10/2017 Ud. (dep. 07/12/2017 ) Rv. 271717. Nella fattispecie concreta la contravvenzione ex a rt 674 cp, pur avendo oggetto giuridico diverso rispetto a quello ex ad 639 cp, è stata contestata - per come risulta dalla sentenza impugnata - in relazione a condotte realizzate dinanzi alla porta di abitazione delle parti civili, coincidendo completamente quanto alla triade condotta- nesso causale- evento con il fatto storico-naturalistico di cui si discute nel presente processo. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed jil ricorrente condannat0 al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore P esidente Eduardo de Gregorio LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 CPP È [OSCURATO:PERSONA] DELL'ESTENSORE. Corte Suprerry,a di Casszi