CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 31422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., dichiarando nel resto inammissibile il ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 10 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi U(artt. 81, comma 2, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 1 e 3- quinquies, 416-bis.1. cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), V(artt.81 cpv.,513-bis, 416-bis. 1. cod. pen.), X(artt. 2,4 e 7 l.n. 895/1967) e W(artt. 2, 4 e 7 I. n. 895/67). 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo motivazione apparente in relazione alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. con riferimento al reato di cui al capo U essendosi l'ordinanza limitata a riprodurre una massima giurisprudenziale senza indicare le modalità oggettive della condotta alla quale la stessa deve essere applicata. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 513-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo V. Il Tribunale ha desunto detta gravità indiziaria attraverso il travisamento del dato captativo, limitato al progressivo n. 1388 del 20/06/2018 senza individuare la fonte che documenti le istruzioni che il ricorrente avrebbe dato ai propri dipendenti per impedire alla clientela di raggiungere il lido del [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio del proprio. Peraltro, il dato captativo documenta - al contrario - che il ricorrente imponeva al proprio dipendente - allorquando si raggiungeva l'esaurimento degli ombrelloni - di non aggiungerne altri, proprio per consentire l'occupazione di quelli del [OSCURATO:PERSONA]. Anche la pretesa prospettazione da parte del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] di dismettere la sua attività e di cederla in affitto in suo favore è fondata su un capovolgimento del senso delle parole intercettate, in quanto è lo stesso ricorrente a prospettare al [OSCURATO:PERSONA] che la proposta di un canone di 20mila euro sarebbe antieconomica, ricevendo l'assenso della parte offesa su tale giudizio e senza che risulti alcuna reale volontà di trasferire l'attività da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 513-bis cod. pen. in relazione alla individuazione degli elementi costitutivi, essendosi individuato il solo accadimento del 20/06/2018 - nonostante la norma richieda una pluralità di atti di concorrenza - che non individua alcuna condotta minacciosa o violenta da parte del ricorrente.2.4. Con il quarto motivo motivazione apparente in ordine alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. in relazione al capo V, giustificata attraverso il rinvio alla analoga aggravante del capo U aggiungendovi la evidenziata espressione "glielo dai ad un mafioso. .sembra che io sono.. .non sono un mafioso...non sono all'altezza di disbrigare una cosa", senza considerare la eccepita decontestualizzazione di tale espressione. 2.5. Con il quinto motivo violazione degli artt. 27, 51, comma 3-bis, 291, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla dedotta questione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro con riferimento ai reati di cui ai capi X e W in materia di armi commessi [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali non è stata contestata l'aggravante mafiosa e per i quali non risultano specificate le ragioni della pretesa vis actrativa. 2.6. Con il sesto motivo motivazione apparente in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi X e W per omessa valutazione della memoria difensiva a riguardo. 2.7. Con il settimo motivo violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. con riferimento alle esigenze cautelarì essendosi omessa qualsiasi considerazione in ordine alla distanza temporale dalla presunta epoca del fatti (2018) rispetto alla attualità ed all'assenza, in tale periodo, di rilievi di natura penale a carico del ricorrente. Parimenti è assente la valutazione in ordine alla inidoneità della minor misura degli arresti domiciliarí con procedure di controllo. 3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio della ordinanza limitatamente alla aggravante di cui all'art. 416-6/5.1. cod. pen. ed inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Il primo motivo sulla contestata aggravante del metodo mafioso sub U è evidentemente fondato non avendo dato conto la ordinanza degli elementi di fatto sulla base dei quali essa si fonda, limitandosi alla citazione di un principio di legittimità. 3. Il secondo e terzo motivo in ordine alla gravità indiziaria del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. sono fondati non essendosi dato conto dell'utilizzo di metodiche violente o minacciose da parte del ricorrente, affidandosi la ordinanza alla autoevidenza di brani delle captazioni riportati, esulando dal tema indiziario l'evasione fiscale da parte del ricorrente in ragione della abusiva gestione del lido. In tale modo la ritenuta gravità indiziaria non fa buon governo dell'autorevole orientamento per il quale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513- bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735). 4. Il quarto motivo sulla aggravante mafiosa - giustificato con il rinvio operato dalla ordinanza alla già censurata motivazione resa in relazione al reato estorsivo sub U e con una pretesa autoevidenza di un brano captato - è comunque assorbito dall'accoglimento del precedente motivo. 5. Il quinto motivo è fondato non essendo state giustificate in fatto le ragioni della attrazione dei reati sub X e W nell'ambito della competenza della A.G. di Catanzaro, limitandosi la ordinanza ad affermare apoditticamente la generica connessione dei predetti reati rispetto a quelli aggravati dal metodo mafioso enunciando il correlato principio giurisprudenziale. 9.11 sesto motivo è infondato, avendo dato conto la ordinanza - ancorché non si comprenda il richiamo al sequestro di una scacciacani - delle ragioni poste a base della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi X e W, genericamente attaccata dal ricorrente. 10. Il settimo motivo sulle esigenze cautelari è assorbito dall'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo. 11. Ritiene il Collegio che le radicali censure accolte non giustificano la massima misura cautelare applicata sulla base del solo regime presuntivo considerato e, pertanto, conducono all'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quella genetica, al quale consegue l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. 12. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 10.1.2023, disponendo l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa. Manda alla Cance