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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14256/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 612 cod. pen., per l'assenza di valenza intimidatoria delle frasi contestate, e la determinazione della pena, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha rimarcato sia che le parole pronunciate dall'imputato all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], nel contesto accertato, avevano sicura valenza minatoria, che si connotava, peraltro, come obiettivamente grave sia che, nel corso della telefonata, l'imputato, la cui pericolosità era ben nota alla persona offesa - che conosceva la sua condizione detentiva e i numerosi precedenti, anche di matrice violenta - non si era limitato ad esternare generiche minacce ma aveva prospettato di tornare nella comunità per compiere una strage, ovvero per uccidere l'interlocutrice e tutti gli operatori; quanto alla pena, la Corte territoriale ha valorizzato il curriculum criminale, espresso dall'eloquente casellario); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 612 cod. pen., per l'assenza di valenza intimidatoria delle frasi contestate, e la determinazione della pena, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha rimarcato sia che le parole pronunciate dall'imputato all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], nel contesto accertato, avevano sicura valenza minatoria, che si connotava, peraltro, come obiettivamente grave sia che, nel corso della telefonata, l'imputato, la cui pericolosità era ben nota alla persona offesa - che conosceva la sua condizione detentiva e i numerosi precedenti, anche di matrice violenta - non si era limitato ad esternare generiche minacce ma aveva prospettato di tornare nella comunità per compiere una strage, ovvero per uccidere l'interlocutrice e tutti gli operatori; quanto alla pena, la Corte territoriale ha valorizzato il curriculum criminale, espresso dall'eloquente casellario); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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