CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 giugno 1985
Cassazione n. 42029/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/06/1985 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Fer2- 1( t-71-7g k aa/Art--(:( , udit~ore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano che il 21/1/2021 ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato dallo stesso avanzata ex art. 629 bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna n. 2214/2018 emessa dal Tribunale di Milano nei suoi confronti il 12/7/2018. A sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 420 quinques cod. proc. pen., 6 par. 2 lett. A) CEDU, 143, 144 e 146 cod. proc. pen., per l'assenza di motivazione, se non meramente apparente, in ordine alla questioni poste ai fini della decisione, riguardanti in particolare la mancata conoscenza della lingua italiana, che non avrebbe consentito al ricorrente di esercitare la difesa, non essendo stati tradotti in lingua a lui nota il decreto di rinvio a giudizio ed i verbali. Ad avviso del ricorrente, illegittimamente il giudice avrebbe disposto di procedersi in sua assenza quando egli aveva ricevuto una copia del decreto di rinvio a giudizio scritta in italiano, con richiesta dei carabinieri al coniuge dell'imputato di tradurre l'atto in lingua conosciuta al Plop. 2. Con requisitoria scritta del 29/4/2021 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Dal provvedimento impugnato, infatti, emerge che il procedimento di merito veniva in un primo momento sospeso per il difetto di prova della conoscenza dello stesso da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che, già dichiarato irreperibile, all'esito delle ricerche successivamente disposte veniva, però, rintracciato e in data 31/3/2016 gli venivano notificati a mani gli atti introduttivi del processo, sicché, in conformità al disposto degli artt. 420 quarter e 420 quinques cod. proc. pen., l'ordinanza di sospensione del processo veniva revocata. Il processo, tuttavia, proseguiva nell'assenza dell'imputato, che non nominava difensore di fiducia. Il ricorrente si duole dell'omessa traduzione degli atti notificatigli il 16/3/2018, essendosi limitata la P.G. incaricata delle ricerche a dare atto che la moglie del Plop parlava e comprendeva la lingua italiana e si impegnava a tradurre gli atti notificati. Conseguentemente, il ricorso invoca la rescissione del giudicato sul rilievo dell'irritualità dell'operato della P.G. che, in luogo di notificare allo straniero gli atti tradotti in lingua a lui comprensibile, aveva onerato della traduzione la compagna del ricorrente. Tanto.premesso, deve rilevarsi che, per consolidata.giurisprudenza, l'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio, nei confronti dell'imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio, che resta sanata dalla comparizione della parte (Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017 Rv. 272861), nel caso di specie non verificatasi. Tuttavia, deve rilevarsi che presupposto della rescissione del giudicato è unicamente l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato, sicché non è sufficiente, a tal fine, la mera sussistenza di un vizio di notifica, se da questo non ne è conseguita tale mancata conoscenza, e l'onere della prova al riguardo grava sul ricorrente: tale onere non è stato assolto dal Plop. Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di rilevare, a tal proposito, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629- bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo", in quanto l'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., e l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza (Sez. 5, Sentenza n. 31201 del 15/09/2020, Rv. 280137). Nel caso di specie tale onere di allegazione, prima ancora che di prova, non risulta in alcun modo soddisfatto, atteso che il ricorrente, nel dolersi dell'irritualità della richiesta, rivolta dalla RG. alla compagna dello stesso Plop, di tradurre gli atti notificati, non indica le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza del processo, atteso che nemmeno riferisce che la compagna non sarebbe stata in grado di tradurre gli atti in lingua a lui comprensibile per suoi eventuali limiti di conoscenza, oppure per eventuali ragioni inerenti un mutamento dei rapporti tra i due, o per qualsivoglia altra ragione. Nel difetto anche solo dell'allegazione di elementi che possano indurre a riconoscere la mancata conoscenza del processo da parte del Plop, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento. 4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] ,e