Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:419
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 30 giugno 2005
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]96/04
[OSCURATO:PERSONA]
1. Dopo la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
2
), ancora una volta si chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con il divieto di discriminazione e con i diritti
di cittadinanza sanciti dal Trattato CE di una normativa nazionale concernente la determinazione del cognome di un minore.
2. La questione sostanziale sollevata è se le norme sulla scelta della legge applicabile possano condurre ad una determinazione
fondata esclusivamente sulla legge dello Stato di appartenenza del minore (e/o dei genitori) – nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] –,
prescindendo dal diritto dello Stato di nascita – nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] –, con la conseguenza che il nome risulta
diverso nei due ordinamenti giuridici.
3. Una questione preliminare riguarda invece la ricevibilità del rinvio pregiudiziale, ossia se effettivamente il giudice nazionale
«[sia] stat[o] chiamat[o] a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale» (
3
), ovvero se esso eserciti semplicemente una funzione di natura amministrativa.
Ambito normativo
Disposizioni del Trattato richiamate
4. L’art. 12, primo comma, CE, dispone quanto segue:
«Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste,
è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
5. L’art. 17 CE così recita:
«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza
dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.
2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente Trattato».
6. L’art. 18, n. 1, CE, prevede quanto segue:
«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte
salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello Stesso».
7. L’art. 234 CE così recita:
«La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull’interpretazione del presente Trattato;
(…)
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può,
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di
pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui
decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla
Corte di giustizia».
Norme internazionali sull’attribuzione dei cognomi
8. Per individuare il diritto applicabile alla determinazione del cognome di una persona allorché sussistono elementi di connessione
a più di un ordinamento, alcuni sistemi giuridici fanno riferimento al luogo del domicilio dell’interessato, anche se risulta
più comune il riferimento alla legge dello Stato di appartenenza, che è un criterio sancito, per vari Stati membri, da accordi
internazionali.
9. Ad esempio, la Convenzione ICCS («[OSCURATO:PERSONA] on Civil Status», [OSCURATO:PERSONA] internazionale dello stato civile)
sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi (
4
) prevede che i nomi di una persona sono determinati in base alla legge dello Stato di cui la persona è cittadino.
10. Esiste anche una Convenzione ICCS sui cambiamenti di nomi e cognomi (
5
). Ai sensi dell’art. 2 di detta Convenzione, ciascuno Stato contraente si impegna «a non autorizzare il cambiamento dei nomi
o cognomi dei cittadini di un altro Stato contraente, salvo che essi siano anche cittadini del primo Stato».
11. Infine, il 25 settembre 2003 è stata adottata a Madrid una bozza di Convenzione ICCS sul riconoscimento dei cognomi. [OSCURATO:PERSONA],
dopo la sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
6
) si è deciso di rivedere l’intero testo allo scopo di tenere in maggiore considerazione la volontà dei singoli interessati.
12. L’ICCS è un’organizzazione intergovernativa di cui fanno parte 13 Stati membri dell’Unione europea, e in cui altri tre Stati
membri svolgono funzioni di osservatori. Tra gli Stati membri interessati dal presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha ratificato
la Convenzione di Istanbul menzionata al paragrafo 10, che è in vigore tra detto Stato e gli altri Stati contraenti, e ha
sottoscritto, ma non ratificato, la Convenzione di Monaco citata al paragrafo 9. [OSCURATO:PERSONA], invece, non è membro dell’ICCS
e non svolge funzioni di osservatore nell’ambito della stessa.
Normativa nazionale pertinente
(
7
)
13. Ai sensi del diritto privato internazionale danese, tutte le questioni relative allo status personale, comprese quelle concernenti
la determinazione del cognome di una persona, sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui detta persona ha il proprio
domicilio, quale definito dalla legge danese.
14. Pertanto, qualora occorra determinare il cognome di una persona domiciliata (in particolare, alla nascita) in [OSCURATO:PERSONA], si
applica il diritto danese. In sostanza, se i genitori portano un unico cognome, quello è il cognome assegnato al minore; qualora
essi non portino lo stesso cognome, si può scegliere il cognome di uno dei due. [OSCURATO:PERSONA], la legge danese consente anche un
cambiamento amministrativo del cognome in un altro composto dai cognomi di entrambi i genitori, separati da un trattino.
15. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 1 del Personenstandsgesetz (legge sullo stato civile), gli atti relativi allo stato civile
devono essere registrati presso l’Ufficio dello stato civile.
16. Ai sensi dell’art. 10, n. 1, dell’Einführungsgesetz zum [OSCURATO:PERSONA] (disposizioni preliminari al codice civile;
in prosieguo: lo «EGBGB»), il cognome di una persona è di competenza del diritto dello Stato di cui essa possiede la cittadinanza.
17. Il collegamento al diritto di un altro Stato membro è ammesso, ai sensi dell’art. 10, n. 3, dello EGBGB, solo qualora uno
dei genitori abbia la cittadinanza di tale Stato (e, qualora uno di due abbia più di una cittadinanza, i genitori possono
scegliere liberamente la legge nazionale applicabile). Inoltre, è applicabile il diritto tedesco se nessuno dei genitori ha
la cittadinanza tedesca ma almeno uno di essi è residente in [OSCURATO:PERSONA], e può applicarsi la legge nazionale del marito della
madre qualora questi desideri attribuire al minore il proprio cognome.
18. Nel caso in cui sia applicabile la legge tedesca, se i genitori portano cognomi diversi, il cognome da assegnare al figlio
va determinato ai sensi dell’art. 1617 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), che dispone quanto
segue:
«1) Qualora i genitori non portino lo stesso cognome, ma abbiano la custodia congiunta del figlio, essi devono scegliere, mediante
dichiarazione resa dinanzi ad un Ufficio dello stato civile, il cognome del padre o quello della madre al momento della dichiarazione
quale cognome da assegnare al figlio alla nascita. (…)
(2) Qualora i genitori non abbiano effettuato la dichiarazione entro un mese dalla nascita del figlio, il Familiengericht conferisce
ad uno dei genitori il diritto di stabilire il cognome del figlio. Il paragrafo 1 è applicabile mutatis mutandis. Il giudice
può fissare un termine per l’esercizio di tale diritto. Qualora il diritto di scegliere il cognome non venga esercitato prima
della scadenza del termine, al figlio viene assegnato il cognome del genitore cui è stato conferito tale diritto.
3) Qualora il figlio sia nato al di fuori del territorio tedesco, il giudice non attribuisce il diritto di sceglierne il cognome
ai sensi del paragrafo 2, salvo che un genitore o il figlio non lo richiedano, ovvero occorra indicare il cognome del figlio
in un registro o in un documento d’identità tedesco».
19. «Familiengericht» (giudice specializzato in materia di diritto di famiglia) è la denominazione assegnata ad una sezione dell’[OSCURATO:PERSONA]
(Pretore) competente in materia di diritto di famiglia.
20. L’art. 46 bis del Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sulla giurisdizione volontaria;
in prosieguo: lo «FGG») dispone quanto segue:
«Prima di adottare una decisione relativa all’attribuzione ad uno dei genitori del diritto di determinare il cognome ai sensi
dell’art. 1617, n. 2, del codice civile, il Familiengericht sente entrambi i genitori e tenta di conciliarli. La decisione
del Familiengericht non deve indicare i motivi che ne costituiscono il fondamento e non è soggetta ad impugnazione».
Fatti e procedimento
21. Il minore [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1998 dai genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi di nazionalità
tedesca. Non vi sono indizi nel senso che il figlio o uno dei genitori abbiano una cittadinanza diversa da quella tedesca.
Fin dalla nascita, il figlio ha abitato principalmente in [OSCURATO:PERSONA], dove i genitori hanno inizialmente convissuto. Per alcuni
mesi nel periodo 2001-2002, egli ha vissuto a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA]; a partire dal febbraio 2002 vive principalmente con la
madre a Tønder, in [OSCURATO:PERSONA], dove quest’ultima ha stabilito la sua residenza e svolge la propria attività medica, ma soggiorna
regolarmente presso il padre a [OSCURATO:PERSONA], a circa 20 chilometri di distanza.
22. La nascita di [OSCURATO:PERSONA] è stata registrata in [OSCURATO:PERSONA]. Alcuni mesi dopo la nascita, sul suo certificato di nascita
danese è stato registrato il cognome «[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]» in virtù di un certificato amministrativo che attestava tale nome, rilasciato
ai sensi della legge danese. Si può presumere che il certificato sia stato rilasciato in base al fatto che il minore era domiciliato
in [OSCURATO:PERSONA] ai fini del diritto privato internazionale danese, per cui alla determinazione del cognome era applicabile il
diritto sostanziale danese.
23. I genitori, che non hanno mai portato un cognome comune, intendono registrare il figlio presso le autorità tedesche di [OSCURATO:PERSONA],
sempre con il cognome «[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]» assegnatogli in [OSCURATO:PERSONA]. Le dette autorità hanno rifiutato di riconoscere tale nome
in forza della normativa tedesca sopra citata (
8
), insistendo sul fatto che il cognome scelto dev’essere o «[OSCURATO:PERSONA]» o «[OSCURATO:PERSONA]».
24. I genitori hanno impugnato tale rifiuto dinanzi ai giudici tedeschi, ma il loro ricorso è stato respinto in ultima istanza
il 7 gennaio 2003. Il 27 febbraio 2003, è stato dichiarato irricevibile il loro ultimo ricorso per incostituzionalità proposto
dinanzi al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale).
25. Conformemente all’art. 1617, n. 2, del BGB, lo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio dello stato civile) ha deferito la questione all’[OSCURATO:PERSONA], che, in quanto Familiengericht, deve designare il genitore avente il diritto di scegliere il cognome del figlio o
il cui cognome va assegnato al figlio nel caso in cui non venga esercitato tale diritto.
26. Detto giudice chiede se la scelta della legge applicabile concessa dall’art. 10 dell’EGBGB sia valida alla luce degli artt. 12 CE
e 18 CE, in quanto la determinazione dei cognomi dipende esclusivamente dalla cittadinanza. Esso rileva che il minore utilizza
nel paese di nascita e di residenza un cognome diverso da quello imposto dalla legge dello Stato di appartenenza. Il giudice
del rinvio ritiene difficile conciliare con il principio della libera circolazione il fatto che un cittadino dell’Unione sia
obbligato, a motivo della sua nazionalità, ad utilizzare nomi diversi in Stati membri diversi.
27. Poiché il diritto nazionale non prevede rimedi contro l’adottanda decisione, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene di essere tenuto, in forza
dell’art. 234 CE, a sottoporre alla Corte di giustizia una questione relativa all’interpretazione del Trattato CE.
28. Pertanto, con ordinanza 2 giugno 2003, depositata il 23 febbraio 2004, detto giudice ha proposta una domanda di pronuncia
pregiudiziale sull’«interpretazione del Trattato CE in relazione alla compatibilità dell’art. 10 della legge EGBGB con il
Trattato CE».
29. Hanno presentato osservazioni scritte i governi belga, francese, tedesco, greco, olandese e spagnolo, nonché la [OSCURATO:PERSONA].
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], i governi tedesco, greco e spagnolo e la [OSCURATO:PERSONA] hanno esposto le rispettive tesi in udienza.
Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale
30. Conformemente all’art. 234 CE, un giudice di uno Stato membro può sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del
diritto comunitario qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto.
31. Secondo costante giurisprudenza, la questione se l’organo remittente possegga le caratteristiche di un «giudice» va risolta
unicamente in base al diritto comunitario. La Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l’origine legale dell’organo,
il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto
che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Inoltre, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente
qualora siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura giurisdizionale.
Pertanto, un organo può costituire un «giudice» ai sensi dell’art. 234 CE quando svolge funzioni giurisdizionali, ma non quando
esercita, ad esempio, funzioni amministrative. La questione se un organo cui sono affidate funzioni di natura diversa debba
essere qualificato come «giudice» va risolta in base alla natura delle funzioni che esso esercita quando è indotto a rivolgersi
alla Corte. A tale proposito, è irrilevante che altre sezioni dello stesso organo, o addirittura la stessa sezione che ha
adito la Corte, ma nell’esercizio di funzioni diverse da quelle che sono all’origine del rinvio, debbano essere qualificate
come «giudici» (
9
).
32. Alla luce di quanto precede, il governo tedesco sostiene che, nella fattispecie, l’[OSCURATO:PERSONA] non è competente ad effettuare
un rinvio pregiudiziale. Nel contesto dell’art. 1617, n. 2, del BGB, detto giudice svolge una funzione meramente amministrativa
che competerebbe altrimenti al tenutario di un registro. L’[OSCURATO:PERSONA] svolge la suddetta funzione nell’ambito di un procedimento
non contenzioso in cui l’unica parte è l’Ufficio dello stato civile, anche se il giudice deve sentire entrambi i genitori
prima di adottare la sua decisione; in ogni caso, nella fattispecie non sussiste alcuna controversia tra i genitori. L’[OSCURATO:PERSONA]
non adotta direttamente una decisione in merito al cognome del minore, ma designa semplicemente il genitore legittimato a
scegliere tale cognome; qualora il genitore non effettui tale scelta, al minore viene assegnato ex lege il cognome di tale
genitore.
33. Il governo tedesco sottolinea che la situazione oggetto del presente procedimento va contrapposta a quella esistente nell’ambito
dei ricorsi dinanzi alle giurisdizioni ordinarie già esperiti dai genitori. Prima del procedimento de quo, i genitori di [OSCURATO:PERSONA] avevano già chiesto alle autorità tedesche di riconoscere il cognome assegnatogli in [OSCURATO:PERSONA]. Essi avevano proposto
un ricorso contro il rifiuto di concedere tale riconoscimento, che è sfociato nel rigetto del loro appello in ultima istanza
dinanzi al Kammergericht (Corte di appello) di Berlino, e avevano impugnato quest’ultima decisione dinanzi al Bundesverfassungsgericht.
Poiché tutti i suddetti procedimenti avevano effettivamente natura giurisdizionale, avrebbe potuto essere effettuato un rinvio
pregiudiziale in ciascuna di tali fasi, ma ciò non è avvenuto. Pertanto, la considerazione che procedimenti quali quello pendente
dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] non sono destinati a concludersi con una decisione di natura giurisdizionale non escluderebbe, in
altri casi, la possibilità di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
34. In udienza, i governi greco e spagnolo hanno sostenuto questa tesi, che è stata invece contestata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla
[OSCURATO:PERSONA].
35. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato in particolare che in procedimenti come quello ora in esame i genitori non solo hanno il diritto
di essere sentiti, ma sono parti essenziali per l’avvio del procedimento.
36. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la questione della ricevibilità va esaminata non in base alle circostanze del caso di specie,
che sono inusuali, bensì in base alla situazione che normalmente dà origine a procedimenti di questa natura. Normalmente,
i genitori non scelgono concordemente un cognome non consentito dal diritto tedesco, ma si trovano semmai in disaccordo quanto
al cognome da attribuire al figlio. Tale situazione normale è chiaramente e radicalmente diversa dalle fattispecie relative
alla registrazione di un terreno o di un’impresa riscontrabili nella giurisprudenza della Corte. Esiste una controversia tra
due parti che dev’essere risolta da un organo giurisdizionale. Tale organo, inoltre, dispone della massima discrezionalità
ai fini della soluzione della causa e non deve semplicemente applicare criteri formali come negli altri casi menzionati; esso
deve valutare gli argomenti e adottare una decisione essenzialmente nell’interesse del minore. I genitori hanno il diritto
di essere sentiti e possono dare inizio essi stessi alla procedura. Infine, è irrilevante che il diritto tedesco contempli
un’altra procedura per raggiungere lo stesso risultato, la quale può dare adito a una domanda di pronuncia pregiudiziale;
la circostanza che tale domanda venga proposta o meno nell’ambito di un determinato tipo di procedimento non può influire
sulla sua ricevibilità nel contesto di un procedimento diverso avente il medesimo oggetto.
37. I motivi dedotti dal governo tedesco sono indubbiamente persuasivi. La procedura disciplinata dagli artt. 1617, n. 2, della
BGBG e 46 bis della FGG presenta rilevanti elementi di natura amministrativa, più che giurisdizionale. Il fatto che sia disponibile
una procedura diversa, di natura chiaramente giurisdizionale, conferma questa tesi.
38. Si può inoltre osservare che, non essendo prevista impugnazione contro le decisioni adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] in casi di questo
tipo, la tesi contraria renderebbe obbligatorio il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE, conseguenza
che non sembra coerente con il sistema istituito da tale disposizione.
39. Ritengo invece che l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] sia persuasiva anche perché è incentrata sulla natura fondamentalmente contenziosa
dei procedimenti nel loro contesto normale, in cui entrambe le parti hanno il diritto di essere sentite, e sulla natura giurisdizionale
della decisione adottata dall’[OSCURATO:PERSONA].
40. Ovviamente, tale analisi risulta meno pertinente rispetto alle caratteristiche del procedimento principale, che sollevano
un ulteriore dubbio circa la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale: in quale misura la soluzione della questione
sottoposta alla Corte è necessaria per consentire all’[OSCURATO:PERSONA] di pronunciare la propria sentenza?
41. Stando alla descrizione del procedimento fornita alla Corte, l’unica decisione che l’[OSCURATO:PERSONA] è chiamato, o è competente,
ad adottare è la designazione del genitore legittimato a scegliere il cognome da assegnare al minore. Esso non può precisare
quale debba essere tale cognome. Nella fattispecie, è chiaro che, qualunque sia il genitore designato, la scelta ricadrà su
«[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]», ed è solo a quel punto, quando la questione sarà uscita dalla sfera di controllo dell’Amsgericht, che entreranno
in gioco le norme relative alla scelta del cognome, eventualmente confliggenti con il diritto comunitario.
42. Se tale è effettivamente la situazione determinatasi in base al diritto tedesco, non si vede come l’[OSCURATO:PERSONA] possa chiedere
alla Corte di pronunciarsi, in qualsiasi senso lo faccia, sulla questione sollevata.
43. [OSCURATO:PERSONA], può darsi che i poteri dell’[OSCURATO:PERSONA] in tale materia siano maggiori rispetto a come sono stati presentati, oppure
che esso voglia intendere che l’Ufficio di stato civile è vincolato – come di norma – alla pronuncia richiesta. In tali circostanze,
non sarebbe saggio per la Corte respingere la domanda in quanto la soluzione non è necessaria affinché il giudice nazionale
possa pronunciare la sua sentenza; in definitiva, spetta esclusivamente al giudice nazionale stabilire se sussista tale circostanza.
44. Di conseguenza, pur cosciente dei dubbi circa l’esistenza delle condizioni cui è subordinato il rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE,
ritengo preferibile risolvere la questione sollevata.
Sulla questione sottoposta alla Corte
45. Nel diritto comunitario non sono frequenti le questioni relative alla determinazione dei cognomi. Nondimeno, in tale materia
esistono due precedenti rinvii alla Corte: si tratta delle cause [OSCURATO:PERSONA] (
10
) e [OSCURATO:PERSONA] (
11
).
46. Nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato contrario al divieto di discriminazione in base alla nazionalità l’obbligo
imposto ad un cittadino greco di utilizzare, per poter svolgere un’attività lavorativa in un altro Stato membro, la translitterazione
del suo nome, che ne modificava la pronuncia, se la risultante alterazione comportava il rischio che potenziali clienti avrebbero
potuto confondere l’interessato con altre persone.
47. Nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha considerato che gli artt. 12 CE e 17 CE ostavano a che le autorità belghe respingessero
automaticamente una domanda di cambiamento del cognome di figli minorenni residenti in Belgio, ma in possesso di una doppia
cittadinanza belga e spagnola, nel cognome di cui essi sarebbero stati titolari in forza del diritto e della tradizione spagnoli.
48. In entrambi i casi, la Corte ha anzitutto verificato se le situazioni in esame rientrassero nell’ambito di applicazione del
diritto comunitario – e si è pronunciata in senso affermativo – prima di esaminare le questioni sollevate. Nella causa [OSCURATO:PERSONA],
il nesso consisteva nel fatto che il ricorrente deduceva un’interferenza con l’esercizio di una libertà economica, ossia la
libertà di stabilimento. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] – in un’epoca in cui era già stata istituita la cittadinanza dell’Unione,
con i relativi diritti – la Corte ha semplicemente considerato che esisteva un collegamento con il diritto comunitario nel
caso dei minori in questione, «che sono cittadini di uno Stato membro i quali soggiornano legalmente sul territorio di un
altro Stato membro» (
12
).
49. È chiaro che quest’ultima considerazione vale anche nel caso di [OSCURATO:PERSONA].
50. Benché gli Stati membri siano competenti a stabilire le norme per la determinazione del cognome di una persona, essi devono
comunque rispettare il diritto comunitario nell’esercizio della loro competenza. A tale proposito, i cittadini dell’Unione
possono far valere i diritti loro conferiti dal Trattato, in particolare quello sancito dall’art. 12 CE, di non subire discriminazioni
in base alla nazionalità, e quello di cui all’art. 18, n. 1, CE, di spostarsi e soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri (
13
).
51. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
14
), la Corte ha sostanzialmente rilevato che, conformemente alla prassi belga, le persone con sola cittadinanza belga e quelle
con doppia cittadinanza belga e spagnola erano trattate allo stesso modo, per cui queste ultime avrebbero portato cognomi
diversi nei due ordinamenti giuridici. Poiché tale situazione era tale da generare inconvenienti pratici, sussisteva una discriminazione
in base alla nazionalità. Il principio di non discriminazione presuppone che situazioni equiparabili non siano trattate in
maniera differente e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo.
52. Tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte ritengono che nella fattispecie non sussista una discriminazione
di questo tipo. In udienza, neanche il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che sussisteva una discriminazione in base alla nazionalità.
Sono d’accordo.
53. Dalla normativa tedesca pertinente (
15
) emerge che tutte le persone in possesso della sola nazionalità tedesca sono trattate allo stesso modo e che tutte le persone
aventi (o i cui genitori hanno) più di una cittadinanza sono trattate diversamente, ma senza alcuna discriminazione in base
alla loro nazionalità.
54. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dal punto di vista pratico, si trova in una situazione molto simile a quella dei minori [OSCURATO:PERSONA] se nello Stato membro di cui è cittadino egli dev’essere registrato con un cognome diverso da quello di cui è titolare
nello Stato membro di nascita. Sebbene le difficoltà pratiche ch’egli potrebbe incontrare possano non derivare da una discriminazione
in base alla nazionalità, esse costituiscono chiaramente un ostacolo al suo diritto di cittadino di spostarsi e soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri. Benché tali inconvenienti possano essere di natura analoga a quelli incontrati
dal sig. [OSCURATO:PERSONA], l’effetto combinato degli artt. 17 CE e 18, n. 1, CE, è tale che in questa sede non occorre individuare
un nesso economico per dimostrare l’esistenza di una violazione del diritto alla libera circolazione.
55. Al di là degli aspetti pratici, che possono oscillare dal semplice inconveniente al problema estremamente grave – nel clima
di sospetto instauratosi in seguito ai fatti dell’11 settembre 2001 –, il nome di una persona è un elemento fondamentale dell’identità
e della vita privata, la cui tutela è ampiamente riconosciuta nelle costituzioni nazionali e nei trattati internazionali (
16
).
56. Mi sembra quindi del tutto incompatibile con lo status e con i diritti di un cittadino dell’Unione europea – che, per utilizzare
i termini impiegati dalla Corte, è «destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri» (
17
) – essere obbligati a portare nomi diversi ai sensi delle leggi di Stati membri diversi.
Conclusione
57. Ritengo quindi che la Corte debba risolvere nei termini seguenti la questione sottopostale dall’[OSCURATO:PERSONA]:
«È incompatibile con gli artt. 17 CE e 18 CE una normativa di uno Stato membro che non consenta ad un cittadino dell’Unione
europea, il cui nome sia stato legittimamente registrato in un altro Stato membro, di ottenere il riconoscimento di tale nome
ai sensi della legge del proprio Stato».
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Sentenza 2 ottobre 2003, causa C-148/02 (Racc. pag. I-11613); v. anche infra, paragrafi 47 e segg.
3
– V. ordinanze 5 marzo 1986, causa 318/85, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 955, punto 4), 10 luglio 2001, causa C-86/00, HSB-Wohnbau
(Racc. pag. I-5353, punto 11), e 22 gennaio 2002, causa C-447/00, Holto (Racc. pag. I-735, punto 17); sentenze 19 ottobre
1995, causa C‑111/94, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3361, punto 9), 12 novembre 1998, causa C-134/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-7023,
punto 14), e 14 giugno 2001, causa C-178/99, Salzmann (Racc. pag. I‑4421, punto 14).
4
– Convenzione ICCS n. 19, firmata a Monaco il 5 settembre 1980; v. in particolare artt. 1 e 2.
5
– Convenzione ICCS n. 4, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958.
6
– Citata alla nota 2; v. anche infra, paragrafi 47 e segg.
7
– V. anche, per una panoramica comparativa generale della situazione negli Stati membri dell’epoca, le mie conclusioni nella
causa [OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 2, paragrafi 5 e segg.
8
– Paragrafi 16-18.
9
– V. ad esempio, sentenza 15 gennaio 2002, causa C-182/00, Lutz (Racc. pag. I-547, punto 12), e ordinanza 26 novembre 1999,
causa C-192/98, ANAS (Racc. pag. I-8583, punti 21-23), nonché la giurisprudenza ivi citata.
10
– Sentenza 30 marzo 1993, causa C-168/91 (Racc. pag. I-1191).
11
– Citata alla nota 2.
12
– Punto 27; v. anche sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Zhu e Chen (Racc. pag. I-0000, punto 19).
13
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 25 e 29.
14
– V. punti 31-37.
15
– V. supra, paragrafi 16 e 17.
16
– V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA], paragrafi 35-40, e [OSCURATO:PERSONA], in particolare paragrafi 5, 27 e 36,
nonché le fonti ivi citate.
17
– V., da ultimo, sentenza 15 marzo 2005, causa C-209/03, Bidar (Racc. pag. I-0000, punto 31).