CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze, emesse: 1) dal Tribunale di Ancona ex art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile il 17 marzo 1991, in relazione a molteplici reati in materia di repressione dell'evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui agli artt. 81 cod. pen. e 4 legge n. 516 del 7 agosto 1982, art. 56 d.p.r. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 1, comma 6, legge n. 516 del 1982, fatti commessi dal 1983 al febbraio 1988; 2) dal Tribunale di Ancona ex art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile il 30 settembre 1991, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 4 n. 5, legge n. 516 del 1982, commesso il 7 gennaio 1991; 3) dal Tribunale di Ancona ex art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile il 17 gennaio 1992, in relazione al reato di cui agli artt. 223, 216, n. 1 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, commesso il 27 aprile 1988; 4) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, irrevocabile il 24 ottobre 2012, in relazione al reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 11 novembre 1983, commesso dal 1 febbraio 2008 al 1 ottobre 2008; 5) dal Giudice di pace di Ancona, irrevocabile in data 1 ottobre 2012, in relazione al reato di percosse, commesso in data 8 agosto 2010. 2. Avverso l'ordinanza reitettiva ricorre il condannato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 137 e 188 disp. att. codice di rito, per non essere state sentite le parti all'udienza del 17 novembre 2020, nonché per non aver considerato che la richiesta aveva ad oggetto pronunce emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e altre condanne rese all'esito di rito ordinario o procedimento per decreto. 2.1. Con memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 12 aprile 2022, la difesa propone motivi nuovi, con particolare riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le tre pronunce emesse ai sensi di cui all'art. 444 cod. proc. pen. e quella sub 4, emessa all'esito di procedimento per decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 137 e 188 disp. att. cod. proc .pen. 3. Considerato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, dunque immune da violazione di legge, oltre che coerente con i principi giurisprudenziali indicati. 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di una vera e propria scelta di vita, attuata attraverso la sistematica violazione di regole ed obblighi tanto da potersi considerare "evasore seriale". 3.4.Evidenziato, invero, che il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che si tratta di una serie di reati, alcuni dei quali (quelli delle sentenze di cui ai punti 1 e 2) già riconosciuti avvinti dal vincolo della continuazione ed altri relativi a delitti non omogenei (reato di bancarotta fraudolenta di cui alla sentenza sub 3) e percosse per la condanna sub 5) o, comunque, posti in essere nella qualità di legale rappresentante di società diverse (decreto penale di condanna sub 4, quale liquidatore della Wending, ente diverso dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] cui si riferiscono le condotte sub 1 e 2). 3.5.Ritenuto, quindi, che il ricorso, pur alla stregua delle precisazioni contenute nella memoria da ultimo depositata, si appalesa manifestamente infondato quanto al lamentato vizio di motivazione, in quanto attinge la ricostruzione in fatto operata dal giudice dell'esecuzione, con valutazioni di merito non censurabili in questa sede, nonché prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo, nonché con la giurisprudenza di legittimità, in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione tra fatti giudicati con sentenze di applicazione di pena ed altre emesse all'esito di giudizio ordinario. 3.6.Rilevato, comunque, che il provvedimento non si pone, in contrasto con l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, secondo cui il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, n. 47076 del 19/06/2018, Saffiotti, Rv. 274331; Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, Minella, Rv. 240804; Sez. 1, n. 8508 del 09/01/2013, Locicero, Rv. 255303) posto che il provvedimento censurato fonda sulla ritenuta, decisiva, insussistenza, nel merito, dell'unicità del disegno criminoso tra tutti i fatti giudicati. 3.7. Ritenuto, infine, che non risulta alcuna violazione del contraddittorio dall'esame del verbale dell'udienza del 17 novembre 2020, ove sono state presenti entrambe le parti. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, valutata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere es