CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di AOSTA`F--11 4--v udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., stante la mancata concessione di termini a difesa, in presenza di una riqualificazione giuridica del fatto contestato, nonché lamentando la omessa valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, infine, deducendo l'omessa indicazione, nel capo d'imputazione, di uno dei reati ascritti. 3. In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è però proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La presente impugnazione, invece, si colloca all'esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti. 4. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio