CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16808/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentantepro tempore, Ministero della Cultura in persona del legale rappresentantepro tempore, Ministero dell'Ambiente e della [OSCURATO:PERSONA] inNumero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente (arpa) [OSCURATO:SOCIETA] in personadel legale rappresentante pro tempore, Comune di Livigno in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7547/2024 depositata il13/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] (hinc: Mottolino) nel 2008 presentava unprogetto per la sostituzione della esistente seggiovia biposto “Mottolino –Monte della Neve” con una seggiovia esaposto ad ammorsamentoautomatico, denominata “Vallaccia – Monte della Neve”.Il progetto era approvato, in via preliminare, dal Consiglio comunale diLivigno (deliberazione n. 43 del 2009), il quale, previo parere favorevoledella Regione [OSCURATO:SOCIETA], aveva espresso il proprio assenso al rilascio dellerelative concessioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, con leNumero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/2026pertinenti piste di discesa, nonché per la costituzione dei necessari diritti digodimento delle aree comunali interessate.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, in considerazione della ridotta incidenzadello stesso sull’ambiente circostante, ne aveva escluso l’assoggettabilità aV.I.A.2. [OSCURATO:PERSONA] (hinc: [OSCURATO:PERSONA]),pertanto, aveva convocato la Conferenza di servizi per l’acquisizione deipareri delle amministrazioni competenti e, quindi, in ragione dei dissensimanifestati dalla [OSCURATO:SOCIETA] (per profili ambientali) e dellaSovrintendenza (per il profilo paesaggistico), aveva rimesso la questione alConsiglio dei Ministri ex art. 14-quater l. n. 241 del 1990, che respingevala richiesta di approvazione del progetto.3. Mottolino impugnava il diniego innanzi al TAR della [OSCURATO:SOCIETA], che,con sentenza n. 801 del 28 marzo 2013, accoglieva il ricorso e annullava glidiscrezionale, rimettendo alle Amministrazioni per la rideterminazione.4. [OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza alla decisione del TAR,riavviava il procedimento di riesame del progetto, che si concludeva conesito negativo per la società per essere venuto meno il requisito dellacompatibilità urbanistica dell’intervento.A seguito delle osservazioni della Mottolino, pertanto, era convocata laConferenza di servizi, nel cui ambito la Sovrintendenza dei Beni e laProvincia di Sondrio esprimevano parere negativo per il mutato regimeurbanistico e per la necessità di tutelare il sito, dovendosi qualificarel’intervento come diretto a realizzare un nuovo impianto e non di merasostituzione di quello precedente; pure il Comune di Livigno rilevava che leopere ricadevano in ambiti agricoli esclusi dalle aree sciistiche, noncompatibili con la realizzazione di nuovi impianti e piste.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, cui la questione era rimessa exart. 14-quater, autorizzava la realizzazione dell’impianto a fronte dellaNumero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/2026specificazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Livignoche l’opera costituiva un mero adeguamento funzionale e tecnologicodell’impianto esistente e non un nuovo impianto.5. La deliberazione era impugnata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi al TAR, che,con sentenza n. 1441 del 2016, annullava gli atti impugnati: l’impiantosciistico andava qualificato come nuova costruzione, che ricadeva, a seguitodella traslazione proposta dalla società, in ambito (la Vallaccia) escluso daidomini sciabili dalla pianificazione territoriale. La pronuncia era confermatadal Consiglio di Stato con sentenza n. 4062 del 2017, contro la quale ilricorso per motivi di giurisdizione era respinto dalle Sezioni Unite conl’ordinanza n. 18829 del 2019.6. Con istanza del 28 maggio 2018, Mottolino, alla luce delle decisionidel TAR e del Consiglio di Stato, sollecitava la riattivazione del procedimentoautorizzatorio, sicché la [OSCURATO:PERSONA] disponeva la riapertura dellaConferenza di servizi, chiedendo una nuova determinazione sul progetto allaPresidenza del Consiglio dei Ministri, che, tuttavia, riteneva impossibile unnuovo intervento, consentito solo a seguito di opposizione avverso ladeterminazione motivata della Conferenza di servizi ex art. 14-quinquies l.n. 241/1990.Mottolino reiterava l’istanza in data 12 luglio 2021, cui faceva riscontrola nota del 5 agosto 2021 n. 22729 del Dipartimento per il CoordinamentoAmministrativo del Consiglio dei Ministri, che escludeva la configurabilità diulteriori adempimenti in forza delle citate decisioni in quantoautoapplicative; a sua volta, la [OSCURATO:PERSONA], con nota 4003 del 16agosto 2021, comunicava di ritenere chiusi, con esito negativo, i lavori dellaConferenza non sussistendo, alla luce delle decisioni giudiziali intervenute,i presupposti per un’eventuale rideterminazione favorevole al progetto,salva la possibilità di chiedere la rinnovazione del procedimento in presenzadi modifiche progettuali tese a superare i profili di criticità evidenziati dallesentenze.Numero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/20267. La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri era impugnatadall’istante innanzi al TAR, che dichiarava inammissibile il ricorso per difettodel requisito della lesività, riscontrato, invece, nella determinazione dellaComunità Montana, tuttavia non impugnata.Mottolino, pertanto, con ricorso innanzi al TAR lamentava la violazionedel giudicato quanto alla sentenza del TAR n. 801/2013.Parallelamente, con ulteriore distinto ricorso chiedeva l’ottemperanzadella successiva sentenza del TAR n. 1411 del 2016 (confermata dalConsiglio di Stato), assumendo che pure da essa derivava l’obbligodell’amministrazione di provvedere sull’originaria istanza.8. Il giudice amministrativo rigettava il primo ricorso posto che lasentenza aveva avuto integrale attuazione con la riattivazione delprocedimento, sicché non si assisteva ad alcuna violazione del giudicato.Il secondo ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto dilegittimazione in quanto proposto dalla parte rimasta soccombente9. Avverso entrambe le decisioni la parte proponeva appello innanzi alConsiglio di Stato, che, riuniti i ricorsi, li rigettava, evidenziando, quanto alricorso relativo alla sentenza n. 801/2013, che nessuna inottemperanza algiudicato era configurabile poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva prontamenteconvocato la Conferenza di servizi, così soddisfacendo integralmentel’interesse pretensivo della parte, e, quanto al ricorso relativo alla sentenzan. 1411/2016, la carenza di legittimazione della parte soccombente, chespettava solo ed esclusivamente alla parte vittoriosa, nonché – con riguardoalla portata del giudicato – che lo stesso si era formato in relazione a vizisostanziali, inerenti la stessa sussistenza delle condizioni di rilascio dellaautorizzazione.10. Avverso detta sentenza, Mottolino ha proposto ricorso percassazione con tre motivi; resistono con separati controricorsi LegambienteOnlus, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, ilMinistero dell'Ambiente e della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] MontanaNumero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/2026e la [OSCURATO:SOCIETA]; sono rimasti intimati la Regione [OSCURATO:SOCIETA],l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente (arpa) [OSCURATO:SOCIETA] e ilComune di Livigno.11. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendodichiararsi inammissibile il ricorso.12. In prossimità dell’adunanza Mottolino, la [OSCURATO:PERSONA] e laProvincia di Sondrio hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1,e 362 cod. proc. civ., eccesso di potere giurisdizionale per diniego digiurisdizione per aver il Consiglio di Stato rimesso in discussione il giudicatoformatosi con riferimento alla sentenza TAR [OSCURATO:SOCIETA] n. 801 del 2013.In sostanza, la ricorrente lamenta che il Consiglio di Stato ha ritenutoche la sentenza del TAR del 2013 avrebbe comportato solo l’obbligo diriesaminare l’istanza della parte e che esso sarebbe stato assolto con l’avviodel nuovo procedimento, così rimettendo in discussione il giudicato stessoche presupponeva l’ammissibilità dell’impianto.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.1, e 362 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 13 CEDU e n. 1del Protocollo 1 della CEDU, eccesso di potere giurisdizionale per diniego digiurisdizione per mancato esame del merito della pretesa sostanzialededotta in giudizio a causa della violazione delle norme sovranazionali-La ricorrente, in particolare, con riguardo al giudicato di cui allasentenza del TAR n. 1411/2016 (confermata dal Consiglio di Stato con lasentenza n. 4062/2017), lamenta che la declaratoria di inammissibilità delricorso per ottemperanza per difetto di legittimazione sarebbe lesiva deiprincipi affermati dalla Corte EDU di ottenere un esame nel merito dellapretesa, sì da salvaguardare il diritto della Mottolino alla realizzazionedell’impianto per la legittima aspettativa derivante dall’autorizzazionerilasciata nel 2014.Numero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/2026Sull’ammissibilità della doglianza, tesa a denunciare un eccesso dipotere giurisdizionale per violazione dei principi sovranazionali, richiamaSez. U n. 11380/2016, n. 2242/2015 e n. 15428/2012.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1,e 362 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 6 CEDU, eccesso dipotere giurisdizionale per diniego di giurisdizione per aver il Consiglio diStato rimesso in discussione il giudicato di cui alla sentenza TAR n.1411/2016 (confermata con la sentenza n. 4062/2017 del Consiglio diStato).Anche con riguardo a tali decisioni la sentenza impugnata, nel ritenere“autoesecutivo” il relativo giudicato ed aver escluso la necessità di unanuova valutazione da parte dell’amministrazione poiché l’autorizzazione erastata negata per ragioni di ordine sostanziale, avrebbe finito per rimetterein discussione il giudicato, posto che l’annullamento sarebbe stato dispostoper vizi formali, ossia per difetto di istruttoria e di motivazione.4. I motivi, tutti incentrati sulla sostanziale violazione dei limiti esternidella giurisdizione per aver il giudice amministrativo rimesso in discussionei giudicati di cui alle decisioni del 2013 e del 2016, con una lesione dei dirittisovranazionali ad una decisione di merito sull’originaria istanza nei confrontidell’amministrazione, possono essere esaminati unitariamente e sono, intutte le loro articolazioni, inammissibili.5. Va premesso che, alla luce del più recente e ormai consolidatoorientamento di queste Sezioni Unite, l’eccesso di potere giurisdizionale,denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti allagiurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione -che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizionenella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa(cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghisull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto inassoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonchéNumero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/2026di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbiaviolato i cd. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi sumateria attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizionespeciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altrigiudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze“abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle normedi riferimento (tra le altre, Sez. U, n. 8311/2019; Sez. U, n. 19675/2020;Sez. U, n. 15573/2021; Sez. U, n. 11549/2022; Sez. U, n. 14301/2022; daultimo Sez. U, n. 23532/2023).5.1. Tale vizio non è invece configurabile per errores in procedendo o iniudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del poteregiurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio delpotere medesimo (tra le molte, v. Sez. U, n. 7926/2019, Sez. U, n.8311/2019, Sez. U, n. 29082/2019, Sez. U, n. 7839/2020, Sez. U, n.19175/2020, Sez. U, n. 18259/2021).5.2. In altri termini, il controllo del limite esterno della giurisdizione noninclude il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo,suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, anche percontrasto con il diritto dell’Unione europea, operando i limiti istituzionali ecostituzionali del controllo devoluto a questa Corte, “i quali restanoinvalicabili, quand’anche motivati per implicito, allorché si censuri ilconcreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, nonpotendo siffatta modalità di esercizio integrare un vizio di eccesso di poteregiurisdizionale”, senza che rilevi l’eventuale gravità o intensità del presuntoerrore di interpretazione, che resta confinato entro i limiti interni dellagiurisdizione amministrativa, posto che l’interpretazione delle normegiuridiche costituisce il proprium distintivo dell’attività giurisdizionale (daultimo, tra le tante, Sez. U, n. 23523/2023).5.3. Neppure il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio diStato con il diritto europeo integra, di per sé, l’eccesso di potereNumero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/2026giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost.,la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad unmotivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae alcontrollo di giurisdizione della Corte di cassazione; né, anche qui, puòessere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendotale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degliambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quantoaffidata a valutazioni contingenti e soggettive (Sez. U, n. 29085/2019; Sez.U, n. 6460/2020; da ultimo, con riguardo alle sentenze del giudiceamministrativo che si assume essersi sottratte all’obbligo di rinviopregiudiziale v. Sez. U, n. 17340/2022, Sez. U, n. 26164/2022).6. Con specifico riguardo alle decisioni in materia di ottemperanza, si èpoi precisato che la decisione di rigetto della domanda proposta per ottenerel’ottemperanza di un giudicato non è sindacabile dalla Corte di cassazioneper motivi inerenti all’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto diquel giudizio, atteso che gli errori nei quali il giudice amministrativo siaeventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza,restano interni alla giurisdizione stessa (Sez. U, n. 26274/2016; Sez. U, 8febbraio 2021, n. 2909/2021; Sez. U, n. 23999/2023).Si è sottolineato che l’ottemperanza ha “caratteristiche diverse aseconda che riguardi una sentenza del giudice ordinario al pagamento diuna somma di danaro o una sentenza di annullamento del giudiceamministrativo che comporta la necessità di reiterare l’esercizio del poteresecondo dei vincoli conformativi dettati dalla sentenza di cognizione: nelprimo caso il giudizio di ottemperanza assume natura e caratteristiche perlo più di semplice giudizio esecutivo; nell’altro, tende a conseguire unadiversi rispetto al provvedimento originario oggetto di impugnazione”.Numero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/2026Più in generale, dunque, “ove l’ottemperanza concerna l’attuazione diuna sentenza del giudice amministrativo” – come nella vicenda qui in esame– “il giudice dell’ottemperanza ha il potere di integrare il giudicato, nelquadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idoneia giustificare anche l’emanazione di provvedimenti discrezionali), che eglipuò esercitare ai fini dell’adeguamento della situazione al comando rimastoinevaso … può quindi adottare una statuizione analoga a quella chepotrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventualiproblemi interpretativi che sarebbero comunque devoluti alla propriagiurisdizione” (Sez. U, n. 1227/2022).6.1. Ne consegue che, per distinguere le fattispecie nelle quali ilsindacato della Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede digiudizio di ottemperanza è consentito da quelle nelle quali tale sindacato èda ritenere inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è ilmodo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (limiti interni dellagiurisdizione) oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, inuna determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limitiesterni).In questa prospettiva, ove le censure riguardino l’interpretazione delgiudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e lavalutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che essaavrebbe dovuto tenere ovvero gli errori nei quali il giudice amministrativopuò eventualmente essere incorso, essendo inerenti al giudizio diottemperanza, restano interne alla giurisdizione stessa e non sonosindacabili dalla Corte di cassazione (Sez. U, n. 4852/2013; Sez. U, n.13699/2018; Sez. U, 26 maggio 2020, n. 9773/2020; Sez. U, n.1227/2022): la negazione della tutela giurisdizionale resta estraneaall’eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalla Corte di cassazioneperché, altrimenti, verrebbe obliterata la distinzione tra limiti esterni edinterni della giurisdizione (Sez. U, n. 9369/2023).Numero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/2026Afferiscono ai suddetti limiti interni della giurisdizione anche glieventuali errori imputati al giudice amministrativo nell’individuazione deglieffetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione dellasuccessiva attività dell’amministrazione e nella valutazione di nonconformità (Sez. U, n. 25165/2021; Sez. U, n. 23999/2023).7. Nella vicenda in esame, al lume dei ricordati principi, non èconfigurabile il denunciato eccesso di potere giurisdizionale.8. La sentenza impugnata, infatti, non ha inciso sull’intangibilità deigiudicati, né ha attribuito ad essi un contenuto precettivo diverso da quellorisultante dai titoli, ma si è limitata, nell’interpretare i titoli e nel valutare laloro corretta esecuzione, a considerare il comportamento della pubblicaamministrazione e la sua conformità a quello che avrebbe dovuto tenere.In particolare:a) con riguardo alla sentenza del TAR n. 801 del 2013, il Consiglio diStato ha evidenziato che la decisione, favorevole al ricorrente e con la qualeera stata disposto di “rimettere l’affare alle Amministrazioni competenti inmodo che esse possano rideterminarsi in ordine alla realizzabilità o menodella seggiovia”, ha avuto piena ed integrale attuazione poichél’Amministrazione si è prontamente attivata convocando la Conferenza diservizi e rinnovando il procedimento, sicché la parte “ha visto il propriointeresse pretensivo integralmente soddisfatto mediante il rilasciodell’autorizzazione”, sicché “nessuna inottemperanza al giudicato èconfigurabile”.b) con riguardo alla sentenza del TAR n. 1411 del 2016, parimenti, ilConsiglio di Stato ha, in primo luogo, ribadito la decisione del TAR che hadichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione posto che ilgiudizio di ottemperanza è proponibile dalla parte vittoriosa, ossia quellaavente interesse al “bene della vita” pregiudicato dal provvedimentoamministrativo, sicché nessuna pretesa, in tal senso, poteva essere fattavalere da Mottolino.Numero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/2026In secondo luogo, la sentenza impugnata, interpretando la decisione dicui era stata reclamata l’ottemperanza, ha chiaramente apprezzato che ladecisione non aveva natura meramente procedurale, né riguardava vizimeramente formali, ma investiva il merito della pretesa sottostante all’attoamministrativo, il cui annullamento era stato determinato da vizi sostanzialiquali “il contrasto della localizzazione proposta con la pianificazionepaesaggistica ed urbanistica e la insussistenza delle condizioni per la derogaprevista dal comma 8 del citato art. 17 delle NTA del Piano paesaggisticoregionale”.È appena il caso di osservare, per quanto rileva, che, contrariamente aquanto sostenuto nel ricorso, anche l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 18829del 2019 – con la quale era stata decisa l’impugnazione per motivi digiurisdizione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4062/2017,confermativa della decisione del TAR n. 1411/2016 – aveva esplicitamenteevidenziato che la decisione allora impugnata aveva annullato l’atto per vizidi merito (v. pag. 12: “avendo, tra l’altro, affermato che la sede dellastruttura ricadeva in “area esclusa dal dominio sciabile, soggetta a tutelapaesaggistica e di conservazione ambientale”).In terzo luogo, il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto sostenutonel ricorso, ha pure tenuto in espressa considerazione gli asseriti pregiudiziper lesione dei principi sovranazionali, in quella sede molto genericamenteinvocati, escludendone la sussistenza posto che, a fronte della definitiva eunivoca statuizione della sentenza n. 1411/2016, la parte avrebbe potuto edovuto rinnovare l’istanza e presentare un progetto con le modifiche tese asuperare i profili di contrasto normativo.9. Orbene, tutti i vizi dedotti, ossia il difetto di legittimazione, l’asseritaerrata interpretazione del contenuto delle sentenze e dei giudicati,ampiamente oggetto di valutazione e apprezzamento da parte del giudiceamministrativo, le asserite violazioni dei principi sovranazionali, attengono,in evidenza, ad eventuali errores in procedendo o in iudicando, come taliNumero registro generale 6780/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 16808/2026Data pubblicazione 28/05/2026conferenti ai limiti interni della giurisdizione del giudice amministrativo edestranei al sindacato della Corte di cassazione.9.1. Infine, per le ragioni già evidenziate (par. 5.2. e 5.3., cui si rinvia)sono inammissibili anche i profili di doglianza – per vero di per sé carentipure in punto di specificità per l’assenza di raffronto tra le statuizioni dellasentenza impugnata e le tesi della ricorrente, nonché per la solo genericainvocazione, e per mere enunciazioni astratte, dei principi di cui si lamentala violazione – che, in correlazione al dedotto diniego di giustizia, lamentanolo “stravolgimento delle regole processuali” e i vulnera alla CEDU.10. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e la ricorrente vacondannata al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, per compensi,in € 8.200,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], in € 10.800,00 in favore dellaComunità [OSCURATO:PERSONA] e in € 10.800,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], oltre al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00 perciascun controricorrente), alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agliaccessori di legge, nonché in € 8.200,00, oltre spese prenotate a debito, infavore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura,il Ministero dell'Ambiente e della [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.[OSCURATO:PERSONA]