CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02013/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 681 cod. pen., rideterminando la pena in euro 2.340,00 di ammenda; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato perché ripropone la tesi difensiva secondo la quale la predisposizione di un’apposita delega a seguito dell’organizzazione dell’attività agonistica doveva considerarsi idonea a far venire meno la responsabilità per l’omessa osservanza delle prescrizioni inerenti la licenza di pubblica sicurezza a lui conferita; con insuperabili argomenti in fatto e in diritto i giudici di merito hanno ricordato che le prescrizioni afferivano a licenza di pubblica sicurezza, che, come tale, è rilasciata alla persona fisica e le responsabilità ad esse connesse non possono trasferirsi ad un delegato, che deve comunque svolgere attività esecutiva sotto la vigilanza dello stesso titolare della licenza; che sulle deduzioni in ordine alla particolare tenuità del fatto i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e opinabili, il cui apprezzamento è comunque precluso nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/