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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48852/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, in relazione all'ordinanza genetica del 16 ottobre 2019 emessa nei confronti del ricorrente per i reati di cui all'art. 73 e 74 T.U. stup., per i quali il ricorrente ha già riportato condanna in primo grado confermata in appello con riduzione della pena ad anni nove mesi quattro e giorni venti di reclusione.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

Vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa valutazione di tutte le •circostanze del caso concreto addotte dalla difesa e concernenti il decorso del tempo dalla commissione dei fatti risalenti all'anno 2017, la lunga durata della custodia in carcere, la volontà del ricorrente di sottoporsi a misura detentiva domiciliare in luogo distante dal contesto criminale (nel comune di Bisignano in provincia di Cosenza).

3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Il Tribunale ha coerentemente valutato tutte le circostanze sopravvenute indicate dal ricorrente, reputandole non sufficienti ad una rivalutazione della scelta della misura custodiale in carcere, tenuto conto della durata nel tempo della partecipazione all'associazione con aggravante mafiosa e della stabilità dei collegamenti radicati con la rete criminale del narcotraffico, che rendono inadeguata la misura degli arresti domiciliari, anche per effetto della presunzione di inadeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non superata dalle allegazioni difensive.

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione, pena ridotta in appello a quella di nove anni, mesi quattro e venti giorni di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 74 del d.p.r. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. e di plurimi reati- fine, di guisa che, in relazione alla fattispecie in esame, trova applicazione la regola normativa di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla

I. 47 del 14 aprile 2015, ai sensi del quale, come è noto, sussiste una doppia presunzione relativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che, detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004).

2. Va anche ricordato che il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità e che il c.d.

"tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, ma solo in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (vedi, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999).

Pertanto è stato correttamente osservato che il tempo decorso dall'applicazione della misura (eseguita in data 6 novembre 2019), rapportato alla gravità dei fatti, alla pena in concreto irrogata ed ai precedenti penali specifici, non è di per sé sufficiente a giustificare la invocata attenuazione delle originarie esigenze cautelari.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, in relazione all'ordinanza genetica del 16 ottobre 2019 emessa nei confronti del ricorrente per i reati di cui all'art. 73 e 74 T.U. stup., per i quali il ricorrente ha già riportato condanna in primo grado confermata in appello con riduzione della pena ad anni nove mesi quattro e giorni venti di reclusione. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. Vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa valutazione di tutte le •circostanze del caso concreto addotte dalla difesa e concernenti il decorso del tempo dalla commissione dei fatti risalenti all'anno 2017, la lunga durata della custodia in carcere, la volontà del ricorrente di sottoporsi a misura detentiva domiciliare in luogo distante dal contesto criminale (nel comune di Bisignano in provincia di Cosenza). 3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha coerentemente valutato tutte le circostanze sopravvenute indicate dal ricorrente, reputandole non sufficienti ad una rivalutazione della scelta della misura custodiale in carcere, tenuto conto della durata nel tempo della partecipazione all'associazione con aggravante mafiosa e della stabilità dei collegamenti radicati con la rete criminale del narcotraffico, che rendono inadeguata la misura degli arresti domiciliari, anche per effetto della presunzione di inadeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non superata dalle allegazioni difensive. Il ricorrente è stato condannato, in primo grado alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione, pena ridotta in appello a quella di nove anni, mesi quattro e venti giorni di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 74 del d.p.r. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. e di plurimi reati- fine, di guisa che, in relazione alla fattispecie in esame, trova applicazione la regola normativa di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla I. 47 del 14 aprile 2015, ai sensi del quale, come è noto, sussiste una doppia presunzione relativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che, detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). 2. Va anche ricordato che il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità e che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, ma solo in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (vedi, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999). Pertanto è stato correttamente osservato che il tempo decorso dall'applicazione della misura (eseguita in data 6 novembre 2019), rapportato alla gravità dei fatti, alla pena in concreto irrogata ed ai precedenti penali specifici, non è di per sé sufficiente a giustificare la invocata attenuazione delle originarie esigenze cautelari. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Rom
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