CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 17179/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/1989 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 6/6/2025 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi in sede di rinvio, confermava la decisione emessa il 26/6/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole di plurime condotte in continuazione di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen., per mancata indicazione dei criteri di determinazione della pena irrogata. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - risulta del tutto esente dal vizio denunciato e connotata da una motivazione solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. Una motivazione, peraltro, palesemente estranea al motivo di ricorso, formulato in termini generici e privi di qualunque riferimento agli argomenti impiegati nella sentenza impugnata, dunque per ciò solo inammissibile; neppure una considerazione, infatti, si riscontra con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'individuazione della pena base come operata già dal primo Giudice, alla continuazione interna per le 64 cessioni di cocaina effettuate a [OSCURATO:PERSONA], oltre che agli aumenti disposti per ulteriori reati satelliti. Così da pervenire, dunque, ad un trattamento sanzionatorio adeguato all'entità dei fatti, come realizzati da una persona attivamente dedita allo spaccio di stupefacenti, con carattere di professionalità e in un ampio arco di tempo. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M