CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 1995
Cassazione n. 31068/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1995 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 15729/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari con cui è stata confermata la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Cagliari, con la quale è stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; nonché aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di confrontarsi con il costrutto motivazionale della sentenza impugnata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla violazione del divieto di analogia in malam partem di norme penali incriminatrici - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro