CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34603/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22531/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 12 settembre 2024, - controricorrent e - avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 2777/14/2023, depositata il 28 aprile2023; [OSCURATO:PERSONA]– IRPEF 2014. R.G. N.22531/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale I di Napoli, rilevato, in capo a D’[OSCURATO:PERSONA], per il periodo d’imposta 2014, uno scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente ex art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, notificava, in data 6 dicembre 2019, al predetto contribuente, avviso di accertamento n. TF3011203433/2019, con il quale veniva accertato un maggior reddito di € 101.080,00, con rideterminazione della relativa imposta IRPEF e connesse addizionali. 2. Il contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli la quale, con sentenza n. 9560/27/2021, pubblicata il 3 settembre 2021, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della [OSCURATO:PERSONA]) dellaCampania, con sentenza n. 2777/14/2023, pronunciata il 20 dicembre2022 e depositata in segreteria il 28 aprile 2023 , rigettava l’appello, condannando l’ente impositore al pagamento delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico(ricorso notificato il 20 novembre2023). Resiste con controricorso D’[OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.22531/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 1° ottobre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile ratione temporis, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Osserva, in particolare, l’Ufficio che, nel caso di specie, il contribuente non aveva fornito prova dell’esistenza di disponibilità non reddituali, non essendo all’uopo sufficiente la mera dotazione di somme da parte del proprio genitore. 2. Il ricorso è infondato. Ed invero, è noto che, «in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali, applicabili ratione temporis, concernenti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore» (Cass. 31 gennaio 2024, n. 2893; v. anche Cass. 26 febbraio 2020, n. 5171).Più in particolare, poi, «il contribuente che sostiene di aver utilizzato risorse non reddituali per R.G. N.22531/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sostenere una spesa, deve provare la disponibilità, l'entità e la durata di tali risorse. Anche se non è tenuto a dimostrare l'utilizzo specifico delle risorse per la spesa contestata, deve produrre documenti che dimostrino che ciò sia accaduto o sia potuto accadere» (Cass. 15 gennaio 2024, n. 1411). Nel caso di specie, dunque la C.T.R. ha correttamente applicato i principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, ritenendo giustificato lo scostamento tra l’accertamento sintetico e quello effettivo a seguito della ricezione, in data 10 febbraio 2014, da parte del contribuente, di un bonifico di € 90.000,00 dalla propria genitrice, ampiamente idoneo –sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in questa sede –a giustificare la differenza nel saldo finale. Peraltro, non si comprende quale ulteriore prova avrebbe potuto dare il contribuente,se non quella della invocazione del pagamento ulteriore ricevuto e della sua giustificazione causale, come affermato dai giudici di primo grado e ribadito da quelli di appello, secondo i quali, a fronte di una donazione intra-familiare da genitore a figlio, fondata sull’esistenza di un rapporto consanguineo, era adeguatamente documentata. 3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente Agenzia, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 202, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. R.G. N.22531/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di D’[OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che si liquidano