CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26267/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iazione intercessoria tra il promissario venditore Truono e i promissari acquirenti Lambertinoo e Della Pepa, e fatto leva sul silenzio serbato dal ricorrente in ordine alla proprietà del bene alienato. La Corte aveva indebitamente prospettato un addebito di tipo commissivo, quando avrebbero dovuto valutarsi le circostanze del caso concreto, anche in rapporto al comportamento delle persone offese nel lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui avevano avuto conoscenza dell’immobile e quello del perfezionarsi della volontà. In realtà la volontà si era perfezionata fin dal 30 settembre 2005, quando il contratto presso l’agenzia non ere stato siglato per mancanza di documenti, dovendosi escludere che il ricorrente avesse avuto un ruolo di tipo omissivo o commissivo, essendo il suo ruolo circoscritto alla presenza al momento della stipula del preliminare tra Truono e gli eredi Campione e alla stampa di un contratto preliminare tra Truono e i coniugi Lambertino-Della Pepa. Non avrebbe potuto ascriversi al ricorrente una condotta di induzione, non avendo avuto il suo silenzio alcuna incidenza causale. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Non risultava che Arenella avesse assunto veste di mediatore, di cui non possedeva i requisiti. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che il ricorrente era collega di lavoro, in quanto entrambi insegnanti in un istituto tecnico, ed ella lo aveva contattato, in quanto il predetto aveva curato lavori sull’immobile, venendone rassicurata. Da tali dichiarazioni non emergeva alcuna mediazione intercessoria. Con il quarto motivo denuncia mancanza e vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche e al giudizio di comparazione. La Corte non si era pronunciata in merito rifacendosi al giudizio di primo grado, senza valutare l’incensuratezza e il comportamento del ricorrente. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. Ha inviato una memoria il difensore delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La valutazione del secondo motivo porta ad escludere la stessa configurabilità del reato e, comunque, del concorso ex art. 110 cod. pen. del ricorrente, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e proscioglimento con formula di merito. Due i temi che la Corte di appello doveva affrontare per poter giungere alla condanna del ricorrente: - innanzitutto, accertare che vi fosse stata una condotta truffaldina consistita nel prospettare una falsa situazione proprietaria del bene al fine di ottenere il pagamento del prezzo promesso con l’intenzione di non procurare in alcun modo il trasferimento dell’immobile in favore delle persone offese; - poi, e conseguentemente, dimostrare che il ricorrente avesse partecipato consapevolmente a tale azione. Nel testo della sentenza, pur non priva di motivazione, non sono riportati elementi che portino alla conclusione che vi sia stata la truffa in sé perché viene delineata anche una diversa modalità di conduzione dell’affare immobiliare che, seppure con false informazioni, doveva giungere ad effettiva utile conclusione. L’immobile in questione apparteneva agli eredi Campione ma, si comprende, vi era stata una trattativa, giunta al contratto preliminare, per la cessione tanto da essere stati iniziati (o quantomeno programmati) effettivi lavori di ristrutturazione svolti dai soggetti ritenuti truffatori. Difatti, la Corte di appello riporta: “la testimonianza resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'Agenzia immobiliare che procurava il contatto tra il Truono ed i coniugi Lambertino, avendo il Truono chiestogli di cercare degli acquirenti per un appartamento, con annessa pertinenza, per cui aveva stipulato un preliminare di vendita con gli eredi Campione. La testimonianza resa dall' Arch. [OSCURATO:PERSONA] il quale riferiva di aver acquistato, unitamente al Truono, l' immobile in questione, con un preliminare stipulato presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA], in cui era presente anche l' Arenella - che aveva gestito i precedenti incontri con gli eredi Campione- a cui egli aveva consegnato anche un assegno di euro 5000,00, quale compenso per la mediazione tra lui e gli eredi Campione.”. Ovvero, il giudice di appello dà atto che vi era stato un accordo fra i proprietari Campione ed il Truono per la vendita dell’immobile e che il Truono aveva intenzione di rivenderlo. La situazione, del resto, risulta anche più ampiamente esposta negli stessi termini dal giudice di primo grado che in sentenza ha riportato che l “'architetto [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato unitamente al Truono l'immobile in questione dagli eredi Campione, per poi rivenderlo”. Quindi, gli elementi esposti e la relativa motivazione sono equivoci perché, ai fini dell’ integrazione del reato, andava chiarito: se la intenzione del Truono fosse quella di vendere un bene che fittiziamente faceva apparire come proprio sapendo che non avrebbe mai concluso il contratto e avrebbe trattenuto i soldi consegnatigli, potendosi in questo caso parlare di artifizi e raggiri nel contesto di una condotta truffaldina; o se, invece, la sua intenzione fosse quella di vendere un bene del quale, avendo stipulato un contratto preliminare, contava di poter disporre al momento del contratto definitivo con le odierne persone offese. In tale ultimo caso, non poteva ritenersi con certezza un dolo di truffa, pur a fronte della mala fede del Truono nel rappresentare come già proprio l’immobile da vendere. Tale accertamento per superare la ambiguità di cui si è detto non è stato effettuato e, invero, dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], per come riportata dalla Corte di appello, si comprende che il contratto preliminare tra Campione e Truono/[OSCURATO:PERSONA] era “reale”. Alla sostanziale assenza di valutazione delle circostanze di fatto per poter comprendere la situazione effettiva e affermare che vi sia stata una condotta di truffa da parte del Truono, si aggiunge la carenza di una motivazione che possa sostenere la tesi che il ricorrente, se del caso, sia stato partecipe di tale condotta decettiva. Difatti, la Corte si limita ad individuare le ragioni per le quali Arenella, sapendo delpreliminare di acquisto, non poteva ignorare che Truono non avesse ancora acquistato la relativa proprietà; ma ciò non implica automaticamente che il silenzio dell’Arenella (sul presupposto che egli abbia effettivamente avuto un ruolo nel convincere le persone offese ad acquistare il bene dal non proprietario) rappresentasse il suo dolo di concorso, ovvero la volontà di consentire al Truono di commettere la truffa; al riguardo, doveva anche in questo caso essere provato che lui stesso avesse la certezza che la vendita dai Campione al Truono non sarebbe mai stata portata a compimento e, quindi, l’immobile non sarebbe stato trasferito alle persone offese. In definitiva, quindi, non è stata rappresentata la effettiva condotta preordinata alla frode, essendo gli elementi utilizzati equivoci rispetto ad un “semplice” illecito civile, e, soprattutto, non vi è prova che il ricorrente, se del caso, abbia inteso favorire questo truffa e non, invece, ritenuto di interessarsi (quale che sia stato il suo ruolo nella contrattazione) a una vendita destinata a giungere a regolare conclusione. La piena valutazione di tutti gli elementi a disposizione senza possibilità di giungere a risultati di certezza nel senso della responsabilità, fa ritenere impossibile un diverso esito in caso di ulteriore giudizio di merito,