CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06200/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione in ragione del tragitto difforme rispetto al luogo di lavoro ed in ragione del fatto che si trovasse alla guida del mezzo sprovvisto di copertura assicurativa, evenienza ritenuta sintomatica di noncuranza nel rispetto delle regole e, pertanto, incidente sulla consistenza della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/