CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 28035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23471/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PESCARA n. 520/2021 depositata il27/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione di una decisione del Tribunale di Pescara esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - Banca IFIS, già GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva proceduto nei confronti del deducente a un’espropriazione immobiliare su cespite gravato da ipoteca d’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].; - la banca ipotecaria era intervenuta depositand o copia conforme del mutuo fondiario; - il deducente si era opposto all’intervento allegando il difetto di titolo in forma esecutiva oltre che contestando, nel merito della pretesa, la violazione del divieto di anatocismo e il superamento della soglia usurai degli interessi; - il Tribunale aveva disatteso l’opposizione relativa all’ammissibilità dell’intervento indicato come non titolato e tardivo, osservando che, dopo la fase sommaria, la banca aveva prodotto la documentazione rappresentativa del titolo spedito in forma esecutiva; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha depositato altresì memoria; il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 475, 499, 557, 564, 566, 512, 617, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di dichiarare inammissibile l’intervento effettuato depositando copia del mutuo fondiario privo di formula esecutiva; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 499, 564, 565, 566, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non avrebbero potuto essere considerate utili le produzioni di documentazione volta a sopperire all’originario deposito del contratto di mutuo fondiario privo di formula esecutiva, avvenute dopo la fase sommaria e, in specie, successivamente all’udienza di autorizzazione alla vendita; consideratoche il ricorso è improcedibile; il ricorrente, come da indice, ha infatti depositato copia della sentenza impugnata solo in forma di «duplicato informatico», priva di glifo di deposito, relativa data e numero identificativo, vale a dire di dati autentici di deposito e pubblicazione(Cass., 24/02/2023, n. 5771, qui ripresa ed alla cui motivazione si fa integrale rinvio); ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la tempestiva produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione; secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., 29/01/2019, n. 2362; Cass., 09/10/2018, n. 24891; Cass., 23/07/2021, n. 21192); ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato pure attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile, come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass., 29/12/2020, n. 29803); spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 6.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore