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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 1972

Cassazione n. 51301/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/5/1972 avverso l'ordinanza del 22/6/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22/6/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede di rinvio, disponeva a carico della "[OSCURATO:PERSONA] cooperativa" la confisca di una somma pari alle omissioni contributive e previdenziali relative a cinque lavoratori, da quantificarsi a cura della polizia giudiziaria operante; in subordine, disponeva - per il medesimo ammontare - la confisca del denaro o di beni diversi di cui aveva disponibilità [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, che aveva definito ex art. 444 cod. proc. pen. il giudizio a suo carico in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 477-482, 603-bis cod. pen., 37,

I. 24 novembre 1981, n. 689.

2. Propone ricorso per cassazione quest'ultimo, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 603-bis cod. pen.; vizio di motivazione.

Il G.i.p. avrebbe erroneamente demandato alla polizia giudiziaria la quantificazione del profitto da confiscare, senza considerare che non si tratterebbe di mera attività di calcolo, ma di precisa individuazione - per ciascuno dei lavoratori - dei giorni effettivi lavorati e delle ore interessate; al riguardo, l'ordinanza avrebbe dovuto quantomeno rappresentare criteri di identificazione e quantificazione, specie considerando che la contestazione si inserirebbe in un ambito lavorativo lecito e contrattualizzato con riguardo a molti dipendenti.

Ebbene, questa attività non potrebbe essere delegata alla polizia giudiziaria, con conseguente nullità dell'ordinanza; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Il G.i.p. sarebbe incorso nello stesso errore già censurato da questa Corte: in particolare, nell'individuare il periodo in cui sarebbe maturato il profitto illecito, l'ordinanza l'avrebbe collocato tra il 4 novembre 2016 e l'agosto 2017, così facendo riferimento al capo C), sebbene - come già rilevato dalla sentenza rescindente - quest'ultimo contesti l'omissione delle denunce obbligatorie, con conseguente omesso versamento di contributi, soltanto per i mesi di novembre 2012, novembre 2013 ed ottobre 2015. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. La sentenza rescindente (Sez. 4, n. 26327 del 18/3/2021) aveva annullato con rinvio la prima decisione del G.i.p. - limitatamente alla disposta confisca - evidenziando che la quantificazione del profitto illecito in 76.859,91 euro - operata in sentenza quanto alle contribuzioni omesse - non specificava se la somma riguardasse tutti i dipendenti della cooperativa o soltanto i cinque indicati nel capo A) (art. 603-bis cod. pen.); ancora, la sentenza rescindente aveva evidenziato la discrasia contenuta nel capo C (art. 37,

I. n. 689 del 1981), nel senso che mentre nella "parte descrittiva" l'addebito concerneva l'omessa presentazione delle denunce obbligatorie (ed omesso versamento di contributi e premi obbligatori) per i mesi di novembre 2012, novembre 2013 ed ottobre 2015, il G.i.p. - nel quantificare il profitto oggetto di confisca - aveva esteso la contestazione a tutte le condotte successive al 2016, ossia all'epoca di inizio della consumazione del reato di caporalato (capo A).

La Quarta sezione, pertanto, aveva concluso sul punto evidenziando che se, in ipotesi, il G.i.p.

"aveva limitato il proprio orizzonte cognitivo alla contestazione fattuale dei mesi indicati, non avrebbe potuto disporre nessuna confisca perché il periodo di sfruttamento, delimitante i contorni del profitto confiscabile, iniziava solo nel 2016."

5. Così riportato il contenuto della sentenza rescindente, il Collegio rileva che il G.i.p., in sede di rinvio, non ne ha fatto corretta applicazione, sotto entrambi i profili.

5.1. Con riguardo alla quantificazione del profitto, l'ordinanza ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 603-bis.2 cod. pen., di somme pari all'ammontare delle omissioni contributive previdenziali riferite alle cinque persone offese citate nel capo A).

Con questa decisione, tuttavia, il G.i.p. si è limitato ad un'affermazione tautologica e non motivata, con la quale ha disposto una misura ablatoria ("sempre obbligatoria"), senza, tuttavia, specificarne l'importo, la cui determinazione è stata rimessa alla polizia giudiziaria.

Censurata, dunque, la misura indicata nella prima sentenza, il G.i.p. non ha inteso individuarne un'altra, come invece avrebbe dovuto, e quindi non ha quantificato l'entità del profitto illecito emersa dagli atti, pur valutati per assumere la decisione ex art. 444 cod. proc. pen.; il Giudice, in sintesi, ha investito la polizia giudiziaria di un calcolo che grava(va) sullo stesso magistrato, quale conseguenza dell'accertamento del fatto di reato e dei concreti profili di responsabilità affermati.

6. La sentenza rescindente, poi, risulta obliterata anche in ordine al lasso di tempo valutabile per la confisca stessa.

L'ordinanza, infatti, ha richiamato il periodo dal 4/11/2016 (entrata in vigore della

I. 29 ottobre 2016, n. 199, che ha introdotto anche gli artt. 603-bis e 603-bis.2. cod. pen.) all'agosto 2017, così rinviando al contenuto del capo C), come già nella prima sentenza di merito.

In tal modo, tuttavia, non è stato neppure affrontato il profilo di criticità già evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 26327/2021, ossia il fatto che la parte descrittiva del capo C) limita l'omissione delle denunce obbligatorie (nonché l'omissione dei versamenti dovuti) ai mesi di novembre 2012, novembre 2013 ed ottobre 2015, mentre lo schema di seguito riportato - sempre nel medesimo capo - individua un periodo ben più ampio e fino, appunto, all'agosto 2017.

7. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla confisca.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/5/1972 avverso l'ordinanza del 22/6/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22/6/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede di rinvio, disponeva a carico della "[OSCURATO:PERSONA] cooperativa" la confisca di una somma pari alle omissioni contributive e previdenziali relative a cinque lavoratori, da quantificarsi a cura della polizia giudiziaria operante; in subordine, disponeva - per il medesimo ammontare - la confisca del denaro o di beni diversi di cui aveva disponibilità [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, che aveva definito ex art. 444 cod. proc. pen. il giudizio a suo carico in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 477-482, 603-bis cod. pen., 37, I. 24 novembre 1981, n. 689. 2. Propone ricorso per cassazione quest'ultimo, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 603-bis cod. pen.; vizio di motivazione. Il G.i.p. avrebbe erroneamente demandato alla polizia giudiziaria la quantificazione del profitto da confiscare, senza considerare che non si tratterebbe di mera attività di calcolo, ma di precisa individuazione - per ciascuno dei lavoratori - dei giorni effettivi lavorati e delle ore interessate; al riguardo, l'ordinanza avrebbe dovuto quantomeno rappresentare criteri di identificazione e quantificazione, specie considerando che la contestazione si inserirebbe in un ambito lavorativo lecito e contrattualizzato con riguardo a molti dipendenti. Ebbene, questa attività non potrebbe essere delegata alla polizia giudiziaria, con conseguente nullità dell'ordinanza; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Il G.i.p. sarebbe incorso nello stesso errore già censurato da questa Corte: in particolare, nell'individuare il periodo in cui sarebbe maturato il profitto illecito, l'ordinanza l'avrebbe collocato tra il 4 novembre 2016 e l'agosto 2017, così facendo riferimento al capo C), sebbene - come già rilevato dalla sentenza rescindente - quest'ultimo contesti l'omissione delle denunce obbligatorie, con conseguente omesso versamento di contributi, soltanto per i mesi di novembre 2012, novembre 2013 ed ottobre 2015. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. La sentenza rescindente (Sez. 4, n. 26327 del 18/3/2021) aveva annullato con rinvio la prima decisione del G.i.p. - limitatamente alla disposta confisca - evidenziando che la quantificazione del profitto illecito in 76.859,91 euro - operata in sentenza quanto alle contribuzioni omesse - non specificava se la somma riguardasse tutti i dipendenti della cooperativa o soltanto i cinque indicati nel capo A) (art. 603-bis cod. pen.); ancora, la sentenza rescindente aveva evidenziato la discrasia contenuta nel capo C (art. 37, I. n. 689 del 1981), nel senso che mentre nella "parte descrittiva" l'addebito concerneva l'omessa presentazione delle denunce obbligatorie (ed omesso versamento di contributi e premi obbligatori) per i mesi di novembre 2012, novembre 2013 ed ottobre 2015, il G.i.p. - nel quantificare il profitto oggetto di confisca - aveva esteso la contestazione a tutte le condotte successive al 2016, ossia all'epoca di inizio della consumazione del reato di caporalato (capo A). La Quarta sezione, pertanto, aveva concluso sul punto evidenziando che se, in ipotesi, il G.i.p. "aveva limitato il proprio orizzonte cognitivo alla contestazione fattuale dei mesi indicati, non avrebbe potuto disporre nessuna confisca perché il periodo di sfruttamento, delimitante i contorni del profitto confiscabile, iniziava solo nel 2016." 5. Così riportato il contenuto della sentenza rescindente, il Collegio rileva che il G.i.p., in sede di rinvio, non ne ha fatto corretta applicazione, sotto entrambi i profili. 5.1. Con riguardo alla quantificazione del profitto, l'ordinanza ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 603-bis.2 cod. pen., di somme pari all'ammontare delle omissioni contributive previdenziali riferite alle cinque persone offese citate nel capo A). Con questa decisione, tuttavia, il G.i.p. si è limitato ad un'affermazione tautologica e non motivata, con la quale ha disposto una misura ablatoria ("sempre obbligatoria"), senza, tuttavia, specificarne l'importo, la cui determinazione è stata rimessa alla polizia giudiziaria. Censurata, dunque, la misura indicata nella prima sentenza, il G.i.p. non ha inteso individuarne un'altra, come invece avrebbe dovuto, e quindi non ha quantificato l'entità del profitto illecito emersa dagli atti, pur valutati per assumere la decisione ex art. 444 cod. proc. pen.; il Giudice, in sintesi, ha investito la polizia giudiziaria di un calcolo che grava(va) sullo stesso magistrato, quale conseguenza dell'accertamento del fatto di reato e dei concreti profili di responsabilità affermati. 6. La sentenza rescindente, poi, risulta obliterata anche in ordine al lasso di tempo valutabile per la confisca stessa. L'ordinanza, infatti, ha richiamato il periodo dal 4/11/2016 (entrata in vigore della I. 29 ottobre 2016, n. 199, che ha introdotto anche gli artt. 603-bis e 603-bis.2. cod. pen.) all'agosto 2017, così rinviando al contenuto del capo C), come già nella prima sentenza di merito. In tal modo, tuttavia, non è stato neppure affrontato il profilo di criticità già evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 26327/2021, ossia il fatto che la parte descrittiva del capo C) limita l'omissione delle denunce obbligatorie (nonché l'omissione dei versamenti dovuti) ai mesi di novembre 2012, novembre 2013 ed ottobre 2015, mentre lo schema di seguito riportato - sempre nel medesimo capo - individua un periodo ben più ampio e fino, appunto, all'agosto 2017. 7. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla confisca. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Così deciso in Roma,
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