CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 20490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22522-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1508/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro la sentenza del 16 settembre 2019 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale volta alla rideterminazione del saldo concernente un rapporto di conto corrente intrattenuto conla banca e ripetizione di indebito. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza d’appello per violazione dell’articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c. (motivazione apparente) in relazione all’articolo 132 c.p.c., primo comma, numero 4, con particolare riferimento alla circostanza che il secondo giudice, sulla base di un proprio errore (asserita mancanza fascicolo di parte attrice), ha ritenuto non fondato l’appello (per mancanza di documentazione comprovante le richieste attoree e, quindi, non ha valutato le richieste del signor Scicchitano. Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per violazione di legge in relazione all’articolo 2697 c.c., con riferimento all’obbligo del correntista in ripetizione di corrispondere la prova dei fatti costitutivi della domanda. Il terzo mezzo denuncia violazione dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per violazione di legge in relazione agli articoli 119 del testo unico bancario e 210 c.p.c., con riferimento anche all’ordine di esibizione dei documenti mancanti. Il quarto mezzo denuncia violazione dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per violazione di legge in relazione agliarticoli 1284 c.c., 1815 c.p.c., e legge numero 108 del 1996, con riferimento anche alla indebita e/o illegittima applicazione del tasso di interesse comportante l’azzeramento di tutti gli interessi, capitalizzazione trimestrale, usura e commissione di massimo scoperto. Il quinto mezzo è intitolato «sulle spese legali», ed è volto a lamentare la condanna, pronunciata dalla Corte d’appello, ai sensi del terzo comma dell’articolo 96 c.p.c.. 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo, con il quale si lamenta che la Corte d’appello, la quale avrebbe erroneamente ritenuto che i motivi di appello fossero soltanto tre, mentre erano stati formulati in numero maggiore, avrebbe addotto a fondamento del rigetto dell’impugnazione una motivazione meramente apparente: esso, difatti, prescinde totalmente dalla ratio decidendi, peraltro chiarissima, posta dal giudice di merito a fondamento del rigetto dell’appello, motivazione riassumibile in ciò, che: a) la prova della fondatezza della domanda di ripetizione di indebito incombe sul correntista attore; b) nel caso di specie l’attore non aveva fornito detta prova, giacché, «pur avendo dato atto di depositare il fascicolo di primo grado del giudizio promosso avantial Tribunale di Savona e del fatto che in quella sede era stata espletata una CTU contabile, non ha prodotto alcunché (se non le due perizie di parte che sotto il profilo documentale appaiono irrilevanti)»; c) non poteva darsi corso all’istanza di esibizione degli estratti conto ed ulteriore documentazione, ai sensi dell’articolo 210 c.p.c., avendo il correntista ricevuto gli estratti conto nel corso del rapporto ne avendo esercitato la facoltà di richiederli ai sensi dell’articolo 119 del testo unico bancario. In breve, dunque, la Corte d’appello ha detto che l’attore non aveva provato il fatto costitutivo della domanda, motivazione nient’affatto apparente, che il ricorrente ha in questa sede omesso di attaccare. 4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis , numero 1, c.p.c.. Basterà richiamare, oltre a Cass. 2 maggio 2019, n. 11543, il principio secondo cui: «Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione» (Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009). 4.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., in applicazione del principio che segue: «Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato» (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641). 4.4. ― Il quarto mezzo è evidentemente assorbito. 4.5. ― Il quinto mezzo è inammissibile giacché non si misura con la motivazione svolta dal giudice di merito il quale ha osservato che l’appellante aveva impugnato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la sua domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio, insistendo nel ritenerlo assolto sulla scorta di documentazione non depositata in giudizio sebbene nella disponibilità della parte, ed invocando una giurisprudenza di legittimità e di merito pacificamente non conferente o addirittura contraria alla tesi difensiva dell’impugnante: a ciò replica il ricorrente in questa sede osservando che la Corte d’appello non avrebbe «preso in considerazione le produzioni della presente difesa ritenendo che non fossero state depositate», e cioè pone a fondamento della censura un ipotetico errore revocatorio del tutto estraneo all’ambito della cognizione del giudice di legittimità. Oltre a ciò il ricorrente richiama una massima di questa Corte secondo cui la responsabilità aggravata non discende dalla «semplice conoscenza dell’esistenza di contrastanti orientamenti di merito», la qual cosa non ha nulla a che vedere con la motivazione svolta nella sentenza impugnata. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contr