CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 21684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cuisi è chiesto pronunciare il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 marzo 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal [OSCURATO:PERSONA] procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentodel 7 gennaio 2026, con cui il giudice delle indagini preliminari aveva rigettato larichiesta di custodia cautelare avanzata a carico di [OSCURATO:PERSONA] riferimento al concorso nei delitti di estorsione (capo 8 della provvisoriaintestazione) e ricettazione (capo 16).2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure aimotivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con un unico motivo, variamente articolato, si duole di violazione di legge per“carenza assoluta di motivazione e travisamento del fatto”, per avere il Tribunaleomesso di esaminare il materiale probatorio trasmesso e, segnatamente, i filmati,che, a parere del ricorrente, consentivano di ritenere accertato il grave quadroindiziario relativo alla condotta estorsiva, provvisoriamente ascritta al capo 8) dellarubrica. Il vaglio dei filmati è stato radicalmente omesso, avendo il Tribunalebasato la propria decisione sull’analisi dei soli fermo immagine, limitandosi aosservare come, dall’osservazione delle immagini, non fosse possibile affermarecon certezza che l’oggetto passato nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] fosse una pistola(arma che, secondo il capo 8, costituiva il “prezzo” per la restituzione a talCostantino di un’auto Fiat, oggetto di furto).Altresì travisate sono state le dichiarazioni della persona offesa Costantino(proprietario dell’auto Fiat, oggetto di furto), illogicamente valorizzate dal Collegiodel riesame, che non ha considerato la posizione processuale della vittima,indagata per favoreggiamento in relazione allo stesso episodio di cui al capo 8)dell’imputazione.Si duole, infine, della mancata valorizzazione dell’ulteriore condotta estorsiva,di cui al capo 5), di poco precedente l’episodio estorsivo di cui al capo 8), e per laquale il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito evidenziate.2. Il primo – ed assorbente – profilo di inammissibilità si individua nellacarenza di interesse di parte ricorrente. Invero, il ricorso è incentrato sulla solacritica della valutazione in merito alla gravità indiziaria e omette qualsivogliariferimento alle esigenze cautelari e alle ragioni a sostegno dell'attualità econcretezza delle medesime.Come già puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso percassazione promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunalecautelare che abbia rigettato l'appello, ex art. 310 cod. proc. pen., deve esseresostenuto da un concreto interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: «interesse chedeve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare,e che sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire,pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente» (Sez. 3, n.13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 – 01, in motivazione, dove si rinviaa Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01).Con più specifico riferimento al tema in esame, si è sostenuto che «èinammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblicoministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avversol'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limitia contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei graviindizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilonon potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggettodell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del30/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375 – 01).Né può ritenersi che le esigenze cautelari siano implicitamente sussistenti,i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez.6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 – 01; v. anche Sez. 6, n. 46129del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282355 – 01, secondo cui «il pubblicoministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc.pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deveindicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragionia sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misurariguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen.» (in motivazione, la Corte ha chiarito che in materia cautelare,poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione oripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarnel'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se ilprovvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno).3. In ogni caso, pur a voler superare l’assorbente profilo testè esposto, ilricorso deve comunque ritenersi inammissibile, non riscontrandosi manifesteillogicità o incongruenze della motivazione del giudice dell’appello cautelare, cherisulta, per un verso, adeguatamente confrontarsi con il tema dedotto e, per l’altro,logicamente disattendere le censure dell’appellante (Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828 – 01).Di contro, il ricorrente propone censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice cautelare (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976 – 01) e, in definitiva, di una rilettura del quadro indiziario:richiesta, quest’ultima, inammissibile a fronte di una motivazione non soltantoconforme ai parametri della logica, ma anche priva dei dedotti travisamenti ovveroomissioni motivazionali (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,Musso, Rv. 265482 – 01). In particolare, il ricorrente omette di confrontarsi conla ratio decidendi dell’avversato provvedimento, che va individuata nel punto incui il Tribunale riconosce che le evidenze investigative non consentivano dicollegare le immagini videoregistrate con la pistola più tardi ritrovata addosso alBevilacqua [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 4 dell’ordinanza impugnata) ritenendo comunqueindimostrato che [OSCURATO:PERSONA], “mero” accompagnatore delsoggetto (l’altro Bevilaqua), sul quale veniva ritrovata l’arma, avesse partecipatoalle trattative finalizzate alla restituzione dell’auto e, dunque alla condottaestorsiva stessa. Risulta, pertanto, deprivata di fondamento la censura di radicale,omessa motivazione da parte del giudice dell’appello cautelare. Né questo Collegiopotrebbe fondatamente ridiscutere le valutazioni espresse nel gravatoprovvedimento in merito alle dichiarazioni della persona offesa, Costantino,trattandosi di profilo di fatto, ampiamente valutato dai giudici della cautela, che sisottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte.4. Per le ragioni illustrate, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.La qualità di parte pubblica del ricorrente la esonera dalla condanna alpagamento delle spese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]