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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15072/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

' di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportatoalle conclusioni scritte depositate in atti, con richiesta di annullamento dell'ordinanzaimpugnata, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione;udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, per delega orale, dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, riportandosial ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Milano in data 24 luglio 2025, èstato parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Milano il 9 gennaio 2025,confermando la misura solo per l'importo ridotto di 135.781,94 euro.

Il provvedimento èrelativo ad un'articolata ipotesi accusatoria di associazione per delinquere (art. 416 cod.pen.), truffa aggravata per erogazioni pubbliche, falsi e reati tributari (inclusa l’emissione difatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 74 del 2000 e indebite compensazioni ex art.10-quater d.lgs. 74 del 2000), confermando il fumus boni iuris del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. come emittente di false fatture per corsi diformazione 4.0 mai svolti, venduti a società del sodalizio (You and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA].

Coop. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione).2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diAlessandro [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen.2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge in relazione agli artt.321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. 74 del 2000, assumendo che il Tribunale abbiaerroneamente esteso al [OSCURATO:PERSONA] il sequestro per equivalente sul profitto delle indebitecompensazioni (art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000), in assenza di contestazione specifica ditale reato tributario nei suoi confronti (l'incriminazione provvisoria lo limita al capo A e capo Lex art. 8 d.lgs. 74 del 2000); il ricorrente argomenta che, una volta revocato il sequestro sulprezzo del reato di fatture false (72.276,94 euro), non sussiste base per l'ablazione specialesul "profitto complessivo da reati tributari", applicabile solo a chi sia addebitato il delittolegittimante (art. 12-bis), configurando ciò il malgoverno dei principi cautelari.

In definitiva, ladifesa sostiene che, non essendo contestato al [OSCURATO:PERSONA] alcun reato tributario “tipico” (in primisl’art. 10quater), non potrebbe applicarsi il sequestro di valore ex art. 12bis; al più, sarebbeaggredibile solo il prezzo dell’art. 8 (capo L), pari a € 72.276,94, già peraltro ricompreso efrazionabile pro capite.2.2.

Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen. e 640-quater cod. pen.), il quale si fondasull'ipotesi che il collegio abbia qualificato il profitto del capo A (truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. come sequestrabile per equivalente, contestando: a) l'assenza di arricchimentopersonale del [OSCURATO:PERSONA] (profitto cristallizzato nelle società beneficiarie [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. et similia, trasformato in risparmio fiscale da compensazioni nonaddebitategli); b) l'illegittima attribuzione pro-quota limitata a lui, al [OSCURATO:PERSONA] ed alRomani (capi L), anziché a tutti i concorrenti del capo A; c) la sproporzione ablativa (fino a407.345,82 euro), contraria al principio di proporzionalità in base ai principi fissati da Sez.

U,n. 13783/2025 (secondo cui la confisca va commisurata alla quota conseguita, e nonautomaticamente sull’intero profitto senza prova dell’arricchimento).

Il ricorrente concludeche massimo sequestrabile è il prezzo del reato (72.276,94 euro pro-quota tra i tre emittenti),evitando duplicazioni ablative.

In definitiva, si lamenta che il Tribunale avrebbe confuso ilprofitto della truffa (art. 640bis) con quello delle indebite compensazioni; che avrebbedisposto una confisca “senza arricchimento”; e che avrebbe ripartito il profitto solo tra [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anziché su tutti i concorrenti del capo A).3.

In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratoregenerale presso questa Corte, reiterate in sede di discussione orale, con richiesta diannullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione,dovendo accogliersi il ricorso limitatamente al profilo relativo al sequestro disposto per unreato diverso da quello oggetto di formale contestazione.Il Procuratore generale rileva, infatti, che il Tribunale del riesame, pur dando atto dellaspecifica censura difensiva concernente l’assenza di un chiaro titolo di reato a fondamentodel sequestro – diverso da quello contestato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 – haomesso di fornire qualsiasi risposta su tale punto.

La motivazione dell’ordinanza impugnatarisulta concentrata esclusivamente sul profilo del periculum in mora, facendo riferimento aun’ipotizzata fattispecie di indebita compensazione, mai formalmente contestata, senza peròchiarire le ragioni per cui il sequestro sarebbe riconducibile a tale ipotesi.

In particolare, ilProcuratore generale sottolinea come manchi del tutto una motivazione in ordine allasussistenza del fumus commissi delicti con riferimento al reato presupposto evocato soloimplicitamente, anche attraverso il richiamo all’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.

Talelacuna motivazionale, secondo l’organo requirente, incide in modo decisivo sulla legittimitàdel provvedimento ablatorio, non consentendo di comprendere su quale base giuridica essosia stato adottato.

Alla luce di tali considerazioni, il Procuratore generale conclude nel sensoche la carenza di motivazione riscontrata impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata,con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, affinché provveda a colmare ildeficit argomentativo evidenziato e a riesaminare la misura alla luce di un correttoinquadramento del titolo di reato posto a fondamento del sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale, èinammissibile.2.

Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente attesa l’intima connessione deiprofili di doglianza ad essi sottesi, sono invero manifestamente infondati.3.

Ed invero, il Tribunale del Riesame ha accolto parzialmente il gravame riducendol'importo sequestrato da 479.622,76 euro (comprensivo di 72.276,94 euro per il capo L exart. 8 d.lgs. 74 del 2000 e 407.345,82 euro per il profitto delle compensazioni del capo A) a135.781,94 euro.

Preliminarmente, ha revocato la misura per i 72.276,94 euro riferibiliall'emissione di fatture false (capo L), in quanto il sequestro preventivo finalizzato allaconfisca non può riguardare il profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture (le societàbeneficiarie), ma solo il "prezzo del reato" percepito dall'emittente ([OSCURATO:PERSONA]), senza prova di talecompenso specifico.

Tale decisione ha disatteso la istanza difensiva che contestava l'interoimporto, ma limita la misura ablatoria al solo prezzo delittuoso, richiamando Sez. 3, n. 20551del 20/01/2022, non mass.

Per il residuo importo (indebite compensazioni, art. 10-quaterd.lgs. 74/2000), il giudice del riesame ha confermato il periculum in mora, motivandolo concondotte distrattive successive alle perquisizioni (es. alienazioni di veicoli delle società,liquidazioni e sostituzioni di prestanome), integrate dal ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel circuito criminale(emissione fatture false per alimentare crediti inesistenti PNRR compensati con debitiprevidenziali da somministrazione illecita di manodopera).

Il tribunale ha disatteso così ladoglianza sulla carenza di prova del vantaggio personale e sul cumulo con il capo A nonaddebitato direttamente, affermando l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio e la necessitàcautelare ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

Infine, ha applicato il principio di nonsolidarietà passiva in concorso, ripartendo pro-quota (1/3) il profitto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (135.781,94 euro), in assenza di prova specifica dell'arricchimento individuale,disattendendo la richiesta di limitazione a 1/3 dei soli 72.276,94 euro o di annullamento permancanza del nesso con le persone giuridiche.4.

Ritiene il collegio, anzitutto, che la questione della quantificazione del sequestro perfatture false (art. 8 d.lgs. 74 del 2000) è affrontata correttamente, limitando la misura ablativaal "prezzo del reato" (compenso emittente) e non al profitto dell'utilizzatore, in linea con Sez.3, n. 43952 del 05/05/2016, P.m. in proc.

Sanna e altro, Rv. 267925 – 01 (il regimederogatorio esclude concorso reciproco e principio solidaristico) e con la già citata Sez. 3, n.20551/2022 (sequestro commisurato al solo compenso percepito dall'emittente).5.

In secondo luogo, è corretta l’estensione del sequestro anche alle condotte diindebita compensazione che, di fatto, rientrano nella contestazione di cui al capo a).5.1.

Come, infatti, risulta pacificamente dal decreto di sequestro preventivo del GIPemesso in data 9 gennaio 2025, anche al [OSCURATO:PERSONA] è contestato il reato associativo funzionalealla commissione, tra gli altri, di “delitti di evasione fiscale”.

Nella contestazione, si noti, sidescrive compiutamente la condotta contestata agli indagati, in particolare consistitanell’utilizzare i crediti fiscali accumulati sfruttando le risorse del PNRR, contraddistinti dalcodice tributo 6897, per corsi di formazione di fatto mai avvenuti per poi “compensarliindebitamente”, specificando che l'ammontare delle ingenti compensazioni di crediti diimposta inesistenti è risultata ammontare ad oltre 446.000 €.

Si specifica altresì,nell’imputazione provvisoria, che la compensazione avveniva con i debiti previdenzialiderivanti dalle assunzioni di manodopera, la quale veniva per lo più somministrata allestrutture alberghiere della riviera romagnola come descritto in rubrica, attraverso lacostituzione di tutta una serie di società che gli indagati gestivano ed amministravanodirettamente con l'aiuto dei prestanomi.5.2.

Con riferimento poi al ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA],agli stessi viene contestata la condotta quali partecipi poiché avrebbero venduto pacchettifiscali inesistenti attraverso la predisposizione formale della documentazione attestantel'erogazione dei corsi di “formazione 4.0” mai somministrati alle aziende facenti capo alsodalizio criminale, fornendo gli stessi indagati alle aziende una serie di materiali finalizzati afornire elementi utili per comprovare l'asserito sostenimento dei costi, così da far maturare ilcredito d'imposta.

A pagina 17 del decreto di sequestro preventivo, nel motivare in ordine alfumus del reato di indebita compensazione, il giudice descrive l'attività fraudolenta posta inessere dalle società che realizzavano l'illecita somministrazione di manodopera in favoredelle strutture ricettive della riviera romagnola, evidenziando in maniera puntuale come taleriferibile tra gli altri anche al [OSCURATO:PERSONA], la quale analizzava i costi sostenuti dall'azienda clienterelativamente al proprio personale dipendente, per poi mettere a disposizione materialeriguardante corsi generici di livello elementare e completamente non attinenti alle areetematiche previste dalla normativa, completo della documentazione da presentareall'Agenzia delle entrate o alla Guardia di finanza in caso di controllo.5.3.

A pagina 26 del medesimo decreto genetico poi, nel descrivere il ruolo assuntodall'attuale ricorrente, unitamente ai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenzia come glistessi avessero rivestito la carica formale ed esercitato poteri sostanziali nella predettasocietà e, in tale veste, avevano venduto pacchetti fiscali inesistenti attraverso lapredisposizione formale di documentazione attestante l'erogazione i corsi di “Formazione4.0”, così svolgendo un ruolo primario per consentire l'operatività del meccanismofraudolento.6.

Alla luce di tale adeguato apparato argomentativo, pare dunque evidente l’assenzadi pregio delle doglianze difensive.

Ed invero, la difesa ha contestato la confisca disposta exart. 12bis d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto sarebbe avvenuta in assenza di un “reatotributario” contestato al [OSCURATO:PERSONA].6.1.

In realtà, il Tribunale ha invece correttamente applicato l’art. 12bis, D lgs. n.74/2000 al segmento dell’illecito tributario (indebite compensazioni) cui il [OSCURATO:PERSONA] (unitamenteagli altri due coindagati, qui non ricorrenti) ha contribuito funzionalmente all’interno delsodalizio, motivando sia sul fumus (ruolo dell’indagato nel circuito di creazione e utilizzo deicrediti) sia sul periculum (condotte distrattive).

Non può, dunque, ritenersi – come invecesostenuto dalla difesa e dal Procuratore Generale di questa Corte – che sussista, nel caso dispecie, un vizio che investe direttamente la legittimità genetica del sequestro disposto inquanto non risulterebbe che, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sia statocontestato alcun reato di indebita compensazione o altro reato tributario produttivo di profitto,diverso dall’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo L).

Tale circostanzaè smentita, come visto, dalla stessa imputazione provvisoria mossa in sede cautelare agliindagati del reato associativo che risulta finalizzato, tra gli altri, alla commissione di più“delitti di evasione fiscale”, contemplando l’imputazione, chiaramente, la contestazione “infatto” del reato di indebita compensazione, specificamente nella parte in cui viene descritto ilmodus operandi del sodalizio criminoso, in particolare consistito nell’utilizzare i crediti fiscaliaccumulati sfruttando le risorse del PNRR, contraddistinti dal codice tributo 6897, per corsi diformazione di fatto mai avvenuti per poi “compensarli indebitamente”, specificandol’imputazione che l'ammontare delle ingenti compensazioni di crediti di imposta inesistenti èrisultata ammontare ad oltre 446.000 €.6.2.

L’importo indicato, corrispondente al profitto del reato di cui all’art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 (non rilevando la circostanza che difetti nella rubrica l’indicazioneespressa dell’art. 10-quater citato, essendovi, come visto, una puntuale contestazione “infatto” della condotta riferibile a tale delitto, come affermato sin dall’autorevole Sez.

U, n. 16del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004 – 01, in cui si è chiarito che il requisito della descrizionesommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate può dirsisoddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbiaimmediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che risultino richiamati esclusivamentegli articoli di legge relativi all'oggetto della contestazione), dunque, è stato correttamentericondotto dal GIP – e poi dal Tribunale – proprio al “profitto derivante dalle indebitecompensazioni”, e si riferisce a condotte contestate anche al [OSCURATO:PERSONA] in quanto anch’egliindagato, quale partecipe, per il reato associativo finalizzato alla commissione di più reati, tracui proprio le indebite compensazioni.6.3.

Correttamente, dunque, il tribunale ha fatto applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74del 2000 in costanza del presupposto indefettibile rappresentato dalla contestazione di unreato che consente, anche solo in astratto, il ricorso alla confisca diretta o per equivalente.7.

Né, peraltro, sussiste alcun ostacolo all’applicabilità del sequestro funzionale allaconfisca per equivalente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per le indebite compensazioni contestate “infatto” nell’imputazione associativa sub a).7.1.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini dellaapplicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, nell'ipotesi diassociazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscabile corrisponde allasommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto dellaconsumazione dei singoli reati fine, che vanno attribuiti, sia pure nelle forme provvisorietipiche della fase cautelare, ad uno o più associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogniassociato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciòpossa comportare una duplicazione del profitto confiscabile (per tutte si v.: Sez. 3, n. 14044del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272548 - 01).7.2.

Il delitto di associazione per delinquere (configurato, per altro, anche conriferimento alla presente regiudicanda cautelare) è idoneo, infatti, a realizzare profitti illecitisequestrabili - ai fini della successiva confisca per equivalente nei casi espressamenteprevisti dalla legge (nella specie, ex art. 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000) - in via del tuttoautonoma rispetto a quelli conseguiti attraverso i reati-fine perpetrati in esecuzione delprogramma delittuoso e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile strutturaorganizzata e dal comune progetto criminale, con la precisazione che la determinazione delprofitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nelsuo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati - fine, che vanno pertantoaccertati e attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o piùassociati (anche, se del caso, ignoti) e di tale profitto, in uno ai coimputati, ogni associato èchiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito alla societas sceleris, senza che ciòpossa comportare una duplicazione, anche parziale, del profitto confiscabile.

A questoproposito è stato anche precisato che - qualora si ricorra, per la determinazione del profittoconfiscabile, a calcolare le imposte evase in via presuntiva o indiziaria - è necessario che ilGiudice cautelare dia espressamente conto dei criteri utilizzati per il relativo calcolo, chedevono pertanto essere oggetto di specifica indicazione (Sez. 3, n. 26721 del 04/03/2015,Montella, Rv. 263945 e in motiv.).7.3.

In definitiva, dunque, quando – come nel caso sub iudice - l’associazione perdelinquere è programmaticamente orientata a realizzare più indebite compensazioni (art.10quater, d. lgs. n. 74 del 2000), il profitto non è la somma di vantaggi “sparsi” di singoliautori isolati, ma il risultato economico del programma criminoso del gruppo: un unico flussodi risparmio d’imposta che l’associazione cattura attraverso una pluralità di condotteesecutive.

Per questa Corte (come affermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 14044 del12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272548 - 01), quel profitto si determina per sommatoria deireatifine e vincola — in sede cautelare — tutti gli associati dal momento dell’adesione, anchese non sia loro ascrivibile uno specifico episodio ex art. 10quater.7.4.

La disciplina dell’art. 12bis citato contempla l’aggancio “ablativo” (confisca direttadel denaro/profitto e, se del caso, per equivalente), mentre le Sezioni Unite “Massini” (Sez.U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01) rafforzano l’esigenza dimisurare l’ablazione sul concreto arricchimento del singolo in esito al giudizio, ma nonimpediscono che in cautelare si ancori il sequestro al profitto complessivo del programmaquando la quota individuale non sia ancora determinabile, prevedendo che, in caso dimancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima laripartizione in parti uguali.

In tal modo, anche l’associato “non autore” del singolo reato exart. 10quater d. lgs. n. 74 del 2000, può essere legittimamente inciso dalla confisca ex art.12bis, in quanto partecipe del piano delittuoso che ha generato quel profitto unitario.8.

Quanto sopra rende, parimenti, privo di pregio il secondo motivo, che si fonda su unapremessa errata, ossia che il Tribunale avrebbe confuso il profitto della truffa (art. 640bis)con quello delle indebite compensazioni, che avrebbe disposto una confisca “senzaarricchimento” e che avrebbe ripartito il profitto solo tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],anziché su tutti i concorrenti del capo A).8.1.

Come, invece, chiarito a proposito del primo motivo, nessuna “confusione” si èverificata, avendo il Tribunale, come già prima il GIP, disposto la confisca per equivalenteproprio riferendosi al reato tributario di indebita compensazione.8.2.

Sul periculum in mora, peraltro, per la confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000, lamotivazione è congrua e conforme a Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 –01 (obbligo di indicazione concisa delle ragioni per anticipare l'effetto ablativo, rapportate alrischio distrattivo), qui soddisfatto con richiami a condotte elusive concrete (si v. pagg. 26/27del decreto genetico in cui vengono descritte alcune condotte volte a distrarre i beni mobiliregistrati delle società, che nel frattempo risultano essere state poste in liquidazione con unatempistica quantomeno sospetta, e sostituire i rappresentanti legali con altri prestanome;ancora si fa riferimento al modus operandi degli indagati i quali erano soliti emettere fatturericonducibili ad operazioni economiche oggettivamente inesistenti al fine di consentirel'uscita del denaro dai conti delle società e la retrocessione delle somme sui loro contipersonali, sottolineando come tale modus operandi determinasse la dispersione del denaroprofitto del reato).8.3.

Infine, la ripartizione pro-quota in concorso è corretta alla luce delle Sez.

U, n.13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01 (esclusa solidarietà passiva,confisca per equivalente limitata alla quota conseguita dal singolo; in difetto di prova, criteriopresuntivo di parti uguali), senza necessità di nesso causale diretto col profitto.

E lo stessotribunale del riesame infatti, pagina 6, a specificare come, non disponendo il tribunale dielementi tali da consentire di stabilire quale quota del profitto complessivo derivante dai reatitributari sia stato conseguito direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], doveva trovare applicazione il criteriopresuntivo fissato dalle Sezioni Unite “Massini”, con la conseguenza che la misura reale èstata disposta per un importo di pari quota tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due coindagati qui nonricorrenti, ossia per la somma “uti singulus” pari ad 135.781,94 €, profitto pro quotaindebite compensazioni pari a 407.345,82 euro.9.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
' di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportatoalle conclusioni scritte depositate in atti, con richiesta di annullamento dell'ordinanzaimpugnata, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione;udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, per delega orale, dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, riportandosial ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Milano in data 24 luglio 2025, èstato parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Milano il 9 gennaio 2025,confermando la misura solo per l'importo ridotto di 135.781,94 euro. Il provvedimento èrelativo ad un'articolata ipotesi accusatoria di associazione per delinquere (art. 416 cod.pen.), truffa aggravata per erogazioni pubbliche, falsi e reati tributari (inclusa l’emissione difatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 74 del 2000 e indebite compensazioni ex art.10-quater d.lgs. 74 del 2000), confermando il fumus boni iuris del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. come emittente di false fatture per corsi diformazione 4.0 mai svolti, venduti a società del sodalizio (You and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA]. Coop. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione).2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diAlessandro [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge in relazione agli artt.321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. 74 del 2000, assumendo che il Tribunale abbiaerroneamente esteso al [OSCURATO:PERSONA] il sequestro per equivalente sul profitto delle indebitecompensazioni (art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000), in assenza di contestazione specifica ditale reato tributario nei suoi confronti (l'incriminazione provvisoria lo limita al capo A e capo Lex art. 8 d.lgs. 74 del 2000); il ricorrente argomenta che, una volta revocato il sequestro sulprezzo del reato di fatture false (72.276,94 euro), non sussiste base per l'ablazione specialesul "profitto complessivo da reati tributari", applicabile solo a chi sia addebitato il delittolegittimante (art. 12-bis), configurando ciò il malgoverno dei principi cautelari. In definitiva, ladifesa sostiene che, non essendo contestato al [OSCURATO:PERSONA] alcun reato tributario “tipico” (in primisl’art. 10quater), non potrebbe applicarsi il sequestro di valore ex art. 12bis; al più, sarebbeaggredibile solo il prezzo dell’art. 8 (capo L), pari a € 72.276,94, già peraltro ricompreso efrazionabile pro capite.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen. e 640-quater cod. pen.), il quale si fondasull'ipotesi che il collegio abbia qualificato il profitto del capo A (truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. come sequestrabile per equivalente, contestando: a) l'assenza di arricchimentopersonale del [OSCURATO:PERSONA] (profitto cristallizzato nelle società beneficiarie [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. et similia, trasformato in risparmio fiscale da compensazioni nonaddebitategli); b) l'illegittima attribuzione pro-quota limitata a lui, al [OSCURATO:PERSONA] ed alRomani (capi L), anziché a tutti i concorrenti del capo A; c) la sproporzione ablativa (fino a407.345,82 euro), contraria al principio di proporzionalità in base ai principi fissati da Sez. U,n. 13783/2025 (secondo cui la confisca va commisurata alla quota conseguita, e nonautomaticamente sull’intero profitto senza prova dell’arricchimento). Il ricorrente concludeche massimo sequestrabile è il prezzo del reato (72.276,94 euro pro-quota tra i tre emittenti),evitando duplicazioni ablative. In definitiva, si lamenta che il Tribunale avrebbe confuso ilprofitto della truffa (art. 640bis) con quello delle indebite compensazioni; che avrebbedisposto una confisca “senza arricchimento”; e che avrebbe ripartito il profitto solo tra [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anziché su tutti i concorrenti del capo A).3. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratoregenerale presso questa Corte, reiterate in sede di discussione orale, con richiesta diannullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione,dovendo accogliersi il ricorso limitatamente al profilo relativo al sequestro disposto per unreato diverso da quello oggetto di formale contestazione.Il Procuratore generale rileva, infatti, che il Tribunale del riesame, pur dando atto dellaspecifica censura difensiva concernente l’assenza di un chiaro titolo di reato a fondamentodel sequestro – diverso da quello contestato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 – haomesso di fornire qualsiasi risposta su tale punto. La motivazione dell’ordinanza impugnatarisulta concentrata esclusivamente sul profilo del periculum in mora, facendo riferimento aun’ipotizzata fattispecie di indebita compensazione, mai formalmente contestata, senza peròchiarire le ragioni per cui il sequestro sarebbe riconducibile a tale ipotesi. In particolare, ilProcuratore generale sottolinea come manchi del tutto una motivazione in ordine allasussistenza del fumus commissi delicti con riferimento al reato presupposto evocato soloimplicitamente, anche attraverso il richiamo all’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Talelacuna motivazionale, secondo l’organo requirente, incide in modo decisivo sulla legittimitàdel provvedimento ablatorio, non consentendo di comprendere su quale base giuridica essosia stato adottato. Alla luce di tali considerazioni, il Procuratore generale conclude nel sensoche la carenza di motivazione riscontrata impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata,con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, affinché provveda a colmare ildeficit argomentativo evidenziato e a riesaminare la misura alla luce di un correttoinquadramento del titolo di reato posto a fondamento del sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale, èinammissibile.2. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente attesa l’intima connessione deiprofili di doglianza ad essi sottesi, sono invero manifestamente infondati.3. Ed invero, il Tribunale del Riesame ha accolto parzialmente il gravame riducendol'importo sequestrato da 479.622,76 euro (comprensivo di 72.276,94 euro per il capo L exart. 8 d.lgs. 74 del 2000 e 407.345,82 euro per il profitto delle compensazioni del capo A) a135.781,94 euro. Preliminarmente, ha revocato la misura per i 72.276,94 euro riferibiliall'emissione di fatture false (capo L), in quanto il sequestro preventivo finalizzato allaconfisca non può riguardare il profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture (le societàbeneficiarie), ma solo il "prezzo del reato" percepito dall'emittente ([OSCURATO:PERSONA]), senza prova di talecompenso specifico. Tale decisione ha disatteso la istanza difensiva che contestava l'interoimporto, ma limita la misura ablatoria al solo prezzo delittuoso, richiamando Sez. 3, n. 20551del 20/01/2022, non mass. Per il residuo importo (indebite compensazioni, art. 10-quaterd.lgs. 74/2000), il giudice del riesame ha confermato il periculum in mora, motivandolo concondotte distrattive successive alle perquisizioni (es. alienazioni di veicoli delle società,liquidazioni e sostituzioni di prestanome), integrate dal ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel circuito criminale(emissione fatture false per alimentare crediti inesistenti PNRR compensati con debitiprevidenziali da somministrazione illecita di manodopera). Il tribunale ha disatteso così ladoglianza sulla carenza di prova del vantaggio personale e sul cumulo con il capo A nonaddebitato direttamente, affermando l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio e la necessitàcautelare ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Infine, ha applicato il principio di nonsolidarietà passiva in concorso, ripartendo pro-quota (1/3) il profitto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (135.781,94 euro), in assenza di prova specifica dell'arricchimento individuale,disattendendo la richiesta di limitazione a 1/3 dei soli 72.276,94 euro o di annullamento permancanza del nesso con le persone giuridiche.4. Ritiene il collegio, anzitutto, che la questione della quantificazione del sequestro perfatture false (art. 8 d.lgs. 74 del 2000) è affrontata correttamente, limitando la misura ablativaal "prezzo del reato" (compenso emittente) e non al profitto dell'utilizzatore, in linea con Sez.3, n. 43952 del 05/05/2016, P.m. in proc. Sanna e altro, Rv. 267925 – 01 (il regimederogatorio esclude concorso reciproco e principio solidaristico) e con la già citata Sez. 3, n.20551/2022 (sequestro commisurato al solo compenso percepito dall'emittente).5. In secondo luogo, è corretta l’estensione del sequestro anche alle condotte diindebita compensazione che, di fatto, rientrano nella contestazione di cui al capo a).5.1. Come, infatti, risulta pacificamente dal decreto di sequestro preventivo del GIPemesso in data 9 gennaio 2025, anche al [OSCURATO:PERSONA] è contestato il reato associativo funzionalealla commissione, tra gli altri, di “delitti di evasione fiscale”. Nella contestazione, si noti, sidescrive compiutamente la condotta contestata agli indagati, in particolare consistitanell’utilizzare i crediti fiscali accumulati sfruttando le risorse del PNRR, contraddistinti dalcodice tributo 6897, per corsi di formazione di fatto mai avvenuti per poi “compensarliindebitamente”, specificando che l'ammontare delle ingenti compensazioni di crediti diimposta inesistenti è risultata ammontare ad oltre 446.000 €. Si specifica altresì,nell’imputazione provvisoria, che la compensazione avveniva con i debiti previdenzialiderivanti dalle assunzioni di manodopera, la quale veniva per lo più somministrata allestrutture alberghiere della riviera romagnola come descritto in rubrica, attraverso lacostituzione di tutta una serie di società che gli indagati gestivano ed amministravanodirettamente con l'aiuto dei prestanomi.5.2. Con riferimento poi al ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA],agli stessi viene contestata la condotta quali partecipi poiché avrebbero venduto pacchettifiscali inesistenti attraverso la predisposizione formale della documentazione attestantel'erogazione dei corsi di “formazione 4.0” mai somministrati alle aziende facenti capo alsodalizio criminale, fornendo gli stessi indagati alle aziende una serie di materiali finalizzati afornire elementi utili per comprovare l'asserito sostenimento dei costi, così da far maturare ilcredito d'imposta. A pagina 17 del decreto di sequestro preventivo, nel motivare in ordine alfumus del reato di indebita compensazione, il giudice descrive l'attività fraudolenta posta inessere dalle società che realizzavano l'illecita somministrazione di manodopera in favoredelle strutture ricettive della riviera romagnola, evidenziando in maniera puntuale come taleriferibile tra gli altri anche al [OSCURATO:PERSONA], la quale analizzava i costi sostenuti dall'azienda clienterelativamente al proprio personale dipendente, per poi mettere a disposizione materialeriguardante corsi generici di livello elementare e completamente non attinenti alle areetematiche previste dalla normativa, completo della documentazione da presentareall'Agenzia delle entrate o alla Guardia di finanza in caso di controllo.5.3. A pagina 26 del medesimo decreto genetico poi, nel descrivere il ruolo assuntodall'attuale ricorrente, unitamente ai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenzia come glistessi avessero rivestito la carica formale ed esercitato poteri sostanziali nella predettasocietà e, in tale veste, avevano venduto pacchetti fiscali inesistenti attraverso lapredisposizione formale di documentazione attestante l'erogazione i corsi di “Formazione4.0”, così svolgendo un ruolo primario per consentire l'operatività del meccanismofraudolento.6. Alla luce di tale adeguato apparato argomentativo, pare dunque evidente l’assenzadi pregio delle doglianze difensive. Ed invero, la difesa ha contestato la confisca disposta exart. 12bis d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto sarebbe avvenuta in assenza di un “reatotributario” contestato al [OSCURATO:PERSONA].6.1. In realtà, il Tribunale ha invece correttamente applicato l’art. 12bis, D lgs. n.74/2000 al segmento dell’illecito tributario (indebite compensazioni) cui il [OSCURATO:PERSONA] (unitamenteagli altri due coindagati, qui non ricorrenti) ha contribuito funzionalmente all’interno delsodalizio, motivando sia sul fumus (ruolo dell’indagato nel circuito di creazione e utilizzo deicrediti) sia sul periculum (condotte distrattive). Non può, dunque, ritenersi – come invecesostenuto dalla difesa e dal Procuratore Generale di questa Corte – che sussista, nel caso dispecie, un vizio che investe direttamente la legittimità genetica del sequestro disposto inquanto non risulterebbe che, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sia statocontestato alcun reato di indebita compensazione o altro reato tributario produttivo di profitto,diverso dall’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo L). Tale circostanzaè smentita, come visto, dalla stessa imputazione provvisoria mossa in sede cautelare agliindagati del reato associativo che risulta finalizzato, tra gli altri, alla commissione di più“delitti di evasione fiscale”, contemplando l’imputazione, chiaramente, la contestazione “infatto” del reato di indebita compensazione, specificamente nella parte in cui viene descritto ilmodus operandi del sodalizio criminoso, in particolare consistito nell’utilizzare i crediti fiscaliaccumulati sfruttando le risorse del PNRR, contraddistinti dal codice tributo 6897, per corsi diformazione di fatto mai avvenuti per poi “compensarli indebitamente”, specificandol’imputazione che l'ammontare delle ingenti compensazioni di crediti di imposta inesistenti èrisultata ammontare ad oltre 446.000 €.6.2. L’importo indicato, corrispondente al profitto del reato di cui all’art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 (non rilevando la circostanza che difetti nella rubrica l’indicazioneespressa dell’art. 10-quater citato, essendovi, come visto, una puntuale contestazione “infatto” della condotta riferibile a tale delitto, come affermato sin dall’autorevole Sez. U, n. 16del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004 – 01, in cui si è chiarito che il requisito della descrizionesommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate può dirsisoddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbiaimmediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che risultino richiamati esclusivamentegli articoli di legge relativi all'oggetto della contestazione), dunque, è stato correttamentericondotto dal GIP – e poi dal Tribunale – proprio al “profitto derivante dalle indebitecompensazioni”, e si riferisce a condotte contestate anche al [OSCURATO:PERSONA] in quanto anch’egliindagato, quale partecipe, per il reato associativo finalizzato alla commissione di più reati, tracui proprio le indebite compensazioni.6.3. Correttamente, dunque, il tribunale ha fatto applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74del 2000 in costanza del presupposto indefettibile rappresentato dalla contestazione di unreato che consente, anche solo in astratto, il ricorso alla confisca diretta o per equivalente.7. Né, peraltro, sussiste alcun ostacolo all’applicabilità del sequestro funzionale allaconfisca per equivalente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per le indebite compensazioni contestate “infatto” nell’imputazione associativa sub a).7.1. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini dellaapplicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, nell'ipotesi diassociazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscabile corrisponde allasommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto dellaconsumazione dei singoli reati fine, che vanno attribuiti, sia pure nelle forme provvisorietipiche della fase cautelare, ad uno o più associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogniassociato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciòpossa comportare una duplicazione del profitto confiscabile (per tutte si v.: Sez. 3, n. 14044del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272548 - 01).7.2. Il delitto di associazione per delinquere (configurato, per altro, anche conriferimento alla presente regiudicanda cautelare) è idoneo, infatti, a realizzare profitti illecitisequestrabili - ai fini della successiva confisca per equivalente nei casi espressamenteprevisti dalla legge (nella specie, ex art. 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000) - in via del tuttoautonoma rispetto a quelli conseguiti attraverso i reati-fine perpetrati in esecuzione delprogramma delittuoso e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile strutturaorganizzata e dal comune progetto criminale, con la precisazione che la determinazione delprofitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nelsuo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati - fine, che vanno pertantoaccertati e attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o piùassociati (anche, se del caso, ignoti) e di tale profitto, in uno ai coimputati, ogni associato èchiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito alla societas sceleris, senza che ciòpossa comportare una duplicazione, anche parziale, del profitto confiscabile. A questoproposito è stato anche precisato che - qualora si ricorra, per la determinazione del profittoconfiscabile, a calcolare le imposte evase in via presuntiva o indiziaria - è necessario che ilGiudice cautelare dia espressamente conto dei criteri utilizzati per il relativo calcolo, chedevono pertanto essere oggetto di specifica indicazione (Sez. 3, n. 26721 del 04/03/2015,Montella, Rv. 263945 e in motiv.).7.3. In definitiva, dunque, quando – come nel caso sub iudice - l’associazione perdelinquere è programmaticamente orientata a realizzare più indebite compensazioni (art.10quater, d. lgs. n. 74 del 2000), il profitto non è la somma di vantaggi “sparsi” di singoliautori isolati, ma il risultato economico del programma criminoso del gruppo: un unico flussodi risparmio d’imposta che l’associazione cattura attraverso una pluralità di condotteesecutive. Per questa Corte (come affermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 14044 del12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272548 - 01), quel profitto si determina per sommatoria deireatifine e vincola — in sede cautelare — tutti gli associati dal momento dell’adesione, anchese non sia loro ascrivibile uno specifico episodio ex art. 10quater.7.4. La disciplina dell’art. 12bis citato contempla l’aggancio “ablativo” (confisca direttadel denaro/profitto e, se del caso, per equivalente), mentre le Sezioni Unite “Massini” (Sez.U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01) rafforzano l’esigenza dimisurare l’ablazione sul concreto arricchimento del singolo in esito al giudizio, ma nonimpediscono che in cautelare si ancori il sequestro al profitto complessivo del programmaquando la quota individuale non sia ancora determinabile, prevedendo che, in caso dimancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima laripartizione in parti uguali. In tal modo, anche l’associato “non autore” del singolo reato exart. 10quater d. lgs. n. 74 del 2000, può essere legittimamente inciso dalla confisca ex art.12bis, in quanto partecipe del piano delittuoso che ha generato quel profitto unitario.8. Quanto sopra rende, parimenti, privo di pregio il secondo motivo, che si fonda su unapremessa errata, ossia che il Tribunale avrebbe confuso il profitto della truffa (art. 640bis)con quello delle indebite compensazioni, che avrebbe disposto una confisca “senzaarricchimento” e che avrebbe ripartito il profitto solo tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],anziché su tutti i concorrenti del capo A).8.1. Come, invece, chiarito a proposito del primo motivo, nessuna “confusione” si èverificata, avendo il Tribunale, come già prima il GIP, disposto la confisca per equivalenteproprio riferendosi al reato tributario di indebita compensazione.8.2. Sul periculum in mora, peraltro, per la confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000, lamotivazione è congrua e conforme a Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 –01 (obbligo di indicazione concisa delle ragioni per anticipare l'effetto ablativo, rapportate alrischio distrattivo), qui soddisfatto con richiami a condotte elusive concrete (si v. pagg. 26/27del decreto genetico in cui vengono descritte alcune condotte volte a distrarre i beni mobiliregistrati delle società, che nel frattempo risultano essere state poste in liquidazione con unatempistica quantomeno sospetta, e sostituire i rappresentanti legali con altri prestanome;ancora si fa riferimento al modus operandi degli indagati i quali erano soliti emettere fatturericonducibili ad operazioni economiche oggettivamente inesistenti al fine di consentirel'uscita del denaro dai conti delle società e la retrocessione delle somme sui loro contipersonali, sottolineando come tale modus operandi determinasse la dispersione del denaroprofitto del reato).8.3. Infine, la ripartizione pro-quota in concorso è corretta alla luce delle Sez. U, n.13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01 (esclusa solidarietà passiva,confisca per equivalente limitata alla quota conseguita dal singolo; in difetto di prova, criteriopresuntivo di parti uguali), senza necessità di nesso causale diretto col profitto. E lo stessotribunale del riesame infatti, pagina 6, a specificare come, non disponendo il tribunale dielementi tali da consentire di stabilire quale quota del profitto complessivo derivante dai reatitributari sia stato conseguito direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], doveva trovare applicazione il criteriopresuntivo fissato dalle Sezioni Unite “Massini”, con la conseguenza che la misura reale èstata disposta per un importo di pari quota tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due coindagati qui nonricorrenti, ossia per la somma “uti singulus” pari ad 135.781,94 €, profitto pro quotaindebite compensazioni pari a 407.345,82 euro.9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15072/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris