CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore impugna la ordinanza della Corte di appello di Bari che rigettava la sua richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna del tribunale di Trani del 29 gennaio 2020, depositata il 1 luglio 2020. Con la richiesta, il difensore aveva esposto che, recatosi più volte in cancelleria del Tribunale per verificare il deposito della sentenza in questione, il cui termine, inizialmente fissato in 90 giorni, era stato poi allungato ex I. n. 11 del 2020 per altri 64 giorni, non aveva rilevato alcuna indicazione nel registro cartaceo "Modello 30". Era, poi, risultato che la sentenza era stata regolarmente depositata nei termini ma non indicata nel registro cartaceo. Per queste ragioni, il difensore, indotto in errore, non aveva presentato appello tempestivamente. Riteneva, quindi, ricorrere una situazione di caso fortuito per cui chiedeva la restituzione nel termine. Ir lostgo,Y4 Acquisite informazioni dalla cancelleria del Tribunale di Trani, riteriva che - non essendo più consentita la tenuta dei registri penali in forma cartacea, utilizzava il registro in questione a fini meramente interni, La Corte di appello, rigettava la domanda escludendo il caso fortuito in quanto: - pur se vi era la prassi di utilizzare ancora il registro cartaceo per fini meramente interni, il difensore avrebbe potuto consultare esclusivamente il registro informatico; - secondo diligenza media il difensore avrebbe dovuto verificare comunque avvalendosi del personale di cancelleria. Con primo motivo deduce il vizio di motivazione in quanto la stessa Corte di appello rileva la necessità di verificare come sia stato tenuto il registro in questione, non considerando che lo stesso è stato regolarmente esposto al pubblico e non per uso esclusivamente interno. Inoltre, osserva di aver inviato ben due messaggi di posta certificata con richiesta di informazioni che, però, sono restati inevasi, ciò smentendo la dichiarazione della cancelleria della possibilità di chiedere informazioni in tale forma. Al difensore non era consentito la consultazione del registro informatico in via diretta, mentre il registro cartaceo era regolarmente esposto e sempre aggiornato. Secondo motivo: violazione di legge in quanto l'errata informazione della cancelleria costituisce fatto costituente forza maggiore. Il procuratore generale con la requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. E' fondato il primo motivo con conseguente assorbimento del secondo. La difesa sosteneva che la situazione che giustificava il suo errore nel non presentare tempestivamente l'impugnazione derivava dalla gestione della cancelleria del Tribunale dell'accesso dei difensori alle notizie sul deposito delle motivazioni. La Corte di Appello, come sopra riportato, ha richiesto informazioni e, quindi, ha accertato che effettivamente la cancelleria del Tribunale di Trani utilizza un registro cartaceo con annotazione del deposito delle motivazioni (pur se modalità non più consentita). A fronte di tale informazione, non è congrua la motivazione che si limita a prendere atto che si tratta di un registro «utilizzato a fini meramente interni» per poi spiegare quello che avrebbe dovuto fare l'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] potere valutare la richiesta della difesa, una volta accertato che la cancelleria del Tribunale di Trani effettivamente utilizzava tale registro cartaceo, andava compreso se fosse realmente utilizzato come dedotto dal difensore. Del resto, non essendo stato detto quale fosse l'uso "meramente interno" e non essendo stato smentito che fosse consentita regolarmente la consultazione degli utenti, andava verificato se tale uso interno non fosse proprio quello di fornire agli avvocati le informazioni sui depositi senza necessità di rivolgersi al personale e, quindi, di occupare quest'ultimo; tantopiù che non è stato smentito, neanche implicitamente, il dato determinante allegato dalla difesa, ovvero che il registro fosse posto a disposizione del pubblico. La Corte di appello, quindi, non ha valutato tale questione centrale, valorizzando il dato dell'essere i registri cartacei non più consentiti pur se ciò è irrilevante per la posizione dei difensori avendo la cancelleria del Tribunale di Trani comunque continuato a utilizzare il "Modello 30". È in questo contesto che la Corte doveva valutare se ricorresse il caso fortuito, per essere stata la parte indotta in errore dal ritardo della cancelleria nelle annotazioni nel registro che essa stessa aveva inteso utilizzare, o se, invece, «usando la diligenza media», il difensore avrebbe dovuto chiedere la verifica al sistema informatico, lì dove, se del caso, la diligenza media avrebbe dovuto comprendere una valutazione del difensore dell' inaffidabilità del sistema posto in essere dalla cancelleria (ovvero di quest'ultima nel gestirlo). La stessa Corte di appello, del resto, nella parte finale della decisione lascia in dubbio che vi sia un errore dell'ufficio («... errore del difensore, anche quello eventualmente determinatosi con il concorso della cancelleria ...») che, però, ritiene essere superato dalla mancata diligenza del difensore senza spiegarne la ragione. Si impone, quindi, l'annullamento con rinvio per nuova decisione che tenga conto della necessità di comprendere, una volta accertato che è stato tenuto un registro cartaceo con il dato contenuto, se lo stesso fosse posto a disposizione dei difensori per acquisire notizie, e quindi utilizzato legittimamente, o fosse riservato, e quindi utilizzato indebitamente senza alcuna autorizzazione . Nel primo caso dovrà valutare se, rispetto alla modalità in uso, la mancata annotazione del deposito fosse una notizia tale da giustificare l'affidamento del difensore o se, invece, la sua media diligenza dovesse fargli ritenere inaffidabile tale registro pur se gestito dalla cancelleria e utilizzato per comunicare le informazioni all'utenza. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bari. Roma, f ì de iso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]/51g! ere e te