CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 23 ottobre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di concorso in estorsione e furto aggravato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e all'attendibilità delle persone offese, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, con gli argomenti esposti a pagina 4, ha sottolineato come tali dichiarazioni si riscontrino reciprocamente e siano obiettivamente validate dal rinvenimento dell'autovettura precedentemente sottratta alle persone offese; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale erratamente si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione piuttosto che la violazione della legge processuale in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni di Safi, non supera la prova di resistenza poiché l'affermazione di responsabilità è fondata anche su altri diversi elementi; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, è sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie; che le considerazioni che precedono assorbono ogni altra censura difensiva anche in relazione al contenuto della memoria depositata; rilevato, pertanto, che il .ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere E