CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 40519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, mediante unitaria impugnativa affidata a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 21 novembre 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 61, n. 5, 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 5 settembre 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità del reato, è manifestamente infondato, posto che, anche dopo l'entrata del d.lgs. n. 150 del 2022, il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 ove commesso su cose destinate a pubblico servizio (come, nel caso di specie, l'edificio scolastico depredato di materiale elettrico), è procedibile d'ufficio (Sez. 5, n. 32931 del 14/06/2023, e Sez. 5, n. 32280 del 06/06/2023, entrambe non massimate); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), quale quella rassegnata dalla Corte territoriale nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estens