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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43903/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 13 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, precluse e manifestamente infondate; Considerato infatti: - (primo motivo) che la Corte di appello non è ricorsa a mere presunzioni sulla presenza di persone ai fatti ex art. 341-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ma ad una prova logica, che costituisce uno strumento non meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (tra tante, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228); - (secondo motivo) che la Corte di appello ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito la applicabilità della scriminante ex art 393-bis cod. pen. in forma putativa, e le censure in questa sede pretendono una alternativa lettura delle evidenze processuali; - (terzo motivo) che, quanto alle attenuanti generiche, con l'appello il ricorrente si era limitato a far valere che questi non aveva impedito la sua identificazione e genericamente la gravosità della pena e che a tale censura la Corte di appello ha risposto adeguatamente facendo rilevare che non vi erano elementi da valutare positivamente nel comportamento del ricorrente (parametro correttamente tratto ex art. 133 cod. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . /[OSCURATO:PERSONA] dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 13 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, precluse e manifestamente infondate; Considerato infatti: - (primo motivo) che la Corte di appello non è ricorsa a mere presunzioni sulla presenza di persone ai fatti ex art. 341-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ma ad una prova logica, che costituisce uno strumento non meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (tra tante, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228); - (secondo motivo) che la Corte di appello ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito la applicabilità della scriminante ex art 393-bis cod. pen. in forma putativa, e le censure in questa sede pretendono una alternativa lettura delle evidenze processuali; - (terzo motivo) che, quanto alle attenuanti generiche, con l'appello il ricorrente si era limitato a far valere che questi non aveva impedito la sua identificazione e genericamente la gravosità della pena e che a tale censura la Corte di appello ha risposto adeguatamente facendo rilevare che non vi erano elementi da valutare positivamente nel comportamento del ricorrente (parametro correttamente tratto ex art. 133 cod. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . /[OSCURATO:PERSONA] dec
Sentenza Cassazione n. 43903/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris