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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21763/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione illecita di circa 5 kg di hashish divisa in 120 panetti, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente la omessa concessione della sospensione condizionale della pena oltre alla illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità (motivo 1 e 2) e all'utilizzo ai fini del giudizio delle spontanee dichiarazioni rese senza la presenza del difensore dal [OSCURATO:PERSONA] (motivo 3), è inammissibile.

Le doglianze di cui al primo e secondo motivo sono inammissibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato a fol 4 e 5 gli elementi desumibili dal quadro probatorio in relazione all'affermazione della responsabilità penale, nonché la non meritevolezza della concessione della sospensione condizionale della pena in considerazione del certificato penale ampiamente ostativo per il Bya e quanto al [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato la non incensuratezza e la mancanza di elementi positivi a suo favore che consentano una prognosi favorevole circa l'astensione nella commissione di ulteriori reati.

Quanto al terzo motivo, lo stesso è inammissibile in quanto palesemente generico e non autosufficiente.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrentT al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil i ricors0 e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18.05.2022.

Il Consigliere estensore kl resid te D natella Fe,rr ti genia - rao etuu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione illecita di circa 5 kg di hashish divisa in 120 panetti, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente la omessa concessione della sospensione condizionale della pena oltre alla illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità (motivo 1 e 2) e all'utilizzo ai fini del giudizio delle spontanee dichiarazioni rese senza la presenza del difensore dal [OSCURATO:PERSONA] (motivo 3), è inammissibile. Le doglianze di cui al primo e secondo motivo sono inammissibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato a fol 4 e 5 gli elementi desumibili dal quadro probatorio in relazione all'affermazione della responsabilità penale, nonché la non meritevolezza della concessione della sospensione condizionale della pena in considerazione del certificato penale ampiamente ostativo per il Bya e quanto al [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato la non incensuratezza e la mancanza di elementi positivi a suo favore che consentano una prognosi favorevole circa l'astensione nella commissione di ulteriori reati. Quanto al terzo motivo, lo stesso è inammissibile in quanto palesemente generico e non autosufficiente. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrentT al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibil i ricors0 e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. Il Consigliere estensore kl resid te D natella Fe,rr ti genia - rao etuu
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