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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 06298/2026

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16557/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, Ministero d ella s alute, Ministero dell’economia e finanze , Ministero dell’ istruzione , università e r icerca , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrenti- R.G. 16557/2024 Cron.

Rep.

C.C. 10/2/2026 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 113/2024 depositata il 09/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Presidente di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e finanze chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici tra il 1980 e il 1990; ovvero, che le parti convenute fossero condannate al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive europee in tema di medici specializzandi.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituirono in giudizio le parti convenute, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 gennaio 2024, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che ogni questione relativa all’individuazione del termine di prescrizione era da ritenere risolta in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori suindicati con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri con controricorso.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie; degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle c.d. preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e dell’art. 11 della Legge n. 370 del 1999.

I ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999.

La prescrizione, infatti, potrebbe decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato.

Poiché, nella specie, una piena attuazione della normativa europea ancora non avrebbe avuto luogo, tale termine ancora non ha avuto esordio, sicché il diritto dei ricorrenti non potrebbe considerarsi prescritto.

Vi sarebbe stata, inoltre, incertezza nella giurisprudenza fino almeno fino alla data del 17 maggio 2011, di deposito della nota sentenza di questa Corte n. 10813 del 2011.

In subordine, i ricorrenti chiedono che venga rimessa la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), del codice di procedura civile.

La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250).

Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.

Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi.

I ricorrenti, d’altra parte, non hanno neppure prospettato di aver compiuto un atto di interruzione della prescrizione nel decennio che va dal 27 ottobre 1999 al 27 ottobre 2009, per cui correttamente la Corte di merito ha concluso che il diritto fatto valere in giudizio fosse da considerare prescritto.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al d.m. n. 147 del 2022.

Data la pluralità dei ricorrenti, la relativa liquidazione viene compiuta secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 26603 (punto 11.1.).

Ritiene la Corte che, poiché il ricorso torna a porre questioni oggetto di un orientamento fermissimo, maturato in anni ben precedenti rispetto a quello di proposizione dell’impugnazione, e insiste nel sostenere tesi da tempo costantemente smentite, i ricorrenti debbano essere condannati anche al pagamento dell’ulteriore somma di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; alla quale segue, per legge, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, cit.).

Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delle part i resistent i , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 14.000, oltre spese eventualmente prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 7.000 di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16557/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, Ministero d ella s alute, Ministero dell’economia e finanze , Ministero dell’ istruzione , università e r icerca , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrenti- R.G. 16557/2024 Cron. Rep. C.C. 10/2/2026 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 113/2024 depositata il 09/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Presidente di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e finanze chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici tra il 1980 e il 1990; ovvero, che le parti convenute fossero condannate al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive europee in tema di medici specializzandi. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituirono in giudizio le parti convenute, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 gennaio 2024, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che ogni questione relativa all’individuazione del termine di prescrizione era da ritenere risolta in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori suindicati con unico atto affidato ad un solo motivo. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri con controricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie; degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle c.d. preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e dell’art. 11 della Legge n. 370 del 1999. I ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999. La prescrizione, infatti, potrebbe decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato. Poiché, nella specie, una piena attuazione della normativa europea ancora non avrebbe avuto luogo, tale termine ancora non ha avuto esordio, sicché il diritto dei ricorrenti non potrebbe considerarsi prescritto. Vi sarebbe stata, inoltre, incertezza nella giurisprudenza fino almeno fino alla data del 17 maggio 2011, di deposito della nota sentenza di questa Corte n. 10813 del 2011. In subordine, i ricorrenti chiedono che venga rimessa la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), del codice di procedura civile. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250). Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi. I ricorrenti, d’altra parte, non hanno neppure prospettato di aver compiuto un atto di interruzione della prescrizione nel decennio che va dal 27 ottobre 1999 al 27 ottobre 2009, per cui correttamente la Corte di merito ha concluso che il diritto fatto valere in giudizio fosse da considerare prescritto. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al d.m. n. 147 del 2022. Data la pluralità dei ricorrenti, la relativa liquidazione viene compiuta secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 26603 (punto 11.1.). Ritiene la Corte che, poiché il ricorso torna a porre questioni oggetto di un orientamento fermissimo, maturato in anni ben precedenti rispetto a quello di proposizione dell’impugnazione, e insiste nel sostenere tesi da tempo costantemente smentite, i ricorrenti debbano essere condannati anche al pagamento dell’ulteriore somma di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; alla quale segue, per legge, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, cit.). Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delle part i resistent i , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 14.000, oltre spese eventualmente prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 7.000 di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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