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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27387/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento chiede la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] t/ dopo il dibattimento insiste per l'accoglimento dei motivi di gravame.Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 06/10/2021 la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro che il 15/07/2020, a seguito di giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso in rapina aggravata e lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorrono per Cassazione gli imputati con un unico ricorso deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella rapina di cui al capo A).

Si duole del fatto che i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] omettendo di spiegare quale ruolo lo stesso avrebbe avuto nella realizzazione nella rapina, sottolineando che l'intero costrutto motivazionale si muove solo sul narrato della persona offesa che rivolge le proprie accuse unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];

2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione sempre con riguardo alla partecipazione dei Bussa nella contestata rapina.

Si sottolinea la contraddittorietà della motivazione dalla sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver affermato che ad aggregare le condotte degli imputati vi sarebbe stato il comune movente del pregresso furto delle pecore perviene all'affermazione della totale irrilevanza di chi ha materialmente posto in essere l'azione anche con riferimento alla posizione degli altri coautori rimasti sconosciuti.

In sostanza si rileva che giudici di merito hanno ipotizzato e ritenuto due possibili scenari di concorso completamente diversi tra loro, estendendo automaticamente il movente del delitto anche ad altri soggetti rimasti sconosciuti, senza che alcun elemento probatorio deponga per tale costruzione.

Si sostiene anche che la Corte d'appello ha omesso di affrontare, con riferimento ai due distinti scenari, il tema del dolo della partecipazione, disamina resa ancora più necessaria dal fatto che i Bussa non sapevano chi avrebbero incontrato e non conoscevano l'autovettura del Chessa

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa.

Lamentano che i giudici di merito in maniera manifestamente illogica e distorta hanno ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa tralasciando interamente un lungo elenco di contraddizioni imprecisioni e falsità scaturenti dalla narrazione del Chessa ed incidenti sul momento oggettivo del processo.

3. Gli imputati hanno presentato memoria con la quale hanno insistito circa l'inattendibilità della persona offesa.Considerato in diritto

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è destituito di fondamento giuridico 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari contestando il concorso nella realizzazione della rapina, entrambi l'attendibilità della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] assenza di motivazione con riguardo al suo contributo concorsuale.

Dalle sentenze di merito - che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente si da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza - sono risultati provati: l'aggressione del Chessa da parte di un gruppo di persone, del quale faceva parte [OSCURATO:PERSONA]; il movente dell'aggressione riferibile solo ai Bussa e rapportato a motivi di rancore derivati da un precedente furto di pecore in loro danno; l'impossessamento nel corso del pestaggio delle chiavi del fuoristrada in uso al Chessa e la conseguente sottrazione del veicolo rinvenuto, a distanza di mesi, nelle campagne dove si trova l'ovile degli imputati.

La prova di tali circostanze si è fondata su elementi certi che hanno avvalorato le dichiarazioni della vittima, quali: i documenti agli atti (decreto penale del Gip del Tribunale di Nuoro del 26/06/2017 per il reato di furto a carico del Chessa e del 21/11/2017 sempre a carico del Chessa per il reato di cui all'articolo 334 comma 2 cod. pen.; la certa presenza degli imputati all'interno del bar della Solitudine di Nuoro all'ora dei fatti; la dichiarazione di responsabilità per il reato di lesioni (certificate dalla documentazione medica in atti) da parte di [OSCURATO:PERSONA] resa in sede di convalida del fermo e acquisita al fascicolo per il dibattimento; il rinvenimento del fuoristrada in località Marreri dove si trovava anche l'ovile dei Bussa, alcuni mesi dopo.

Può quindi affermarsi senza ombra di dubbio che la mattina del 26/08/2017 nel bar della [OSCURATO:PERSONA] è stato picchiato sicuramente da [OSCURATO:PERSONA] per ragioni legate al furto delle pecore e che nel corso dell'aggressione gli furono sottratte le chiavi della macchina nella sua disponibilità utilizzate per sottrarre il veicolo che fu ritrovato solo il 17/01/2018 al bivio di Marreri.3.

Deve a questo punto osservarsi che il delitto di cui all'art.628 c.p., è un tipico reato plurioffensivo, in quanto lede, per un verso, l'interesse al libero e pacifico possesso e godimento delle cose mobili, mentre, sotto altro profilo, vulnera la libertà fisica e morale dell'individuo, in quanto incide sull'interesse di ciascuno a determinare autonomamente il proprio comportamento, senza subire aggressioni, coercizioni o intimidazioni altrui.

Da ciò la tesi secondo la quale la rapina propria integrerebbe un reato complesso, a norma dell'art. 84 c.p., giacché essa risulta "composta" dalla condotta tipica del furto, alla quale si correlerebbe la condotta tipica delle percosse, o della violenza in altre forme, ovvero della minaccia.

E' vero che la rapina, richiede, da un lato, il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, ma tale requisito soggettivo deve essere accompagnato da quello, specifico, rappresentato - nella rapina propria - dalla coscienza e volontà di adoperare a tale scopo la violenza o la minaccia, al fine di trarre, per sè o per altri, un ingiusto profitto.

In tale prospettiva finalisticamente orientata, è ben possibile ritenere, come la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato, che il reato possa essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sulla efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio dell'attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia.

In tale senso deve dunque leggersi l'affermazione giurisprudenziale - secondo la quale "ai fini della sussistenza del delitto di rapina, è sufficiente che l'agente ponga in essere l'impossessamento, allorché la violenza o la minaccia è già in atto, non essendo necessario che la minaccia sia finalizzata a tale scopo fin dal primo atto" (In tal senso Cass. N. 12353 del 2010 Rv. 246750 - 01, N. 3116 del 2016 Rv. 265644 - 01; N. 9049 del 2023 Rv, 284227).

4. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche con riguardo alla rapina.

La sottrazione delle chiavi è, infatti, avvenuta mentre era in corso l'azione violenta che ha provocato al Chessa le lesioni di cui l'imputato si è affermato responsabile.

Può quindi affermarsi che, con riguardo la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi censurabili in questa sede.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere dichiarato inammissibile.6.

Diversa è la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

La sua responsabilità è stata affermata dai giudici di merito in termini assertivi.

È stato ritenuto concorrente morale solo perché si trovava nel bar al momento dei fatti e condivideva con il figlio il movente, senza alcuna indicazione del ruolo avuto, considerato anche che si è di fronte ad un'aggressione che non è stata preordinata ma è che è nata da un incontro occasionale.

7. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

8. [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili che vengono liquidate in complessivi euro 4117,00 oltre accessori di legge P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4117,00 oltre accessori di legge.

Roma 10/03/2023 Il consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento chiede la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] t/ dopo il dibattimento insiste per l'accoglimento dei motivi di gravame.Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 06/10/2021 la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro che il 15/07/2020, a seguito di giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso in rapina aggravata e lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per Cassazione gli imputati con un unico ricorso deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella rapina di cui al capo A). Si duole del fatto che i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] omettendo di spiegare quale ruolo lo stesso avrebbe avuto nella realizzazione nella rapina, sottolineando che l'intero costrutto motivazionale si muove solo sul narrato della persona offesa che rivolge le proprie accuse unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione sempre con riguardo alla partecipazione dei Bussa nella contestata rapina. Si sottolinea la contraddittorietà della motivazione dalla sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver affermato che ad aggregare le condotte degli imputati vi sarebbe stato il comune movente del pregresso furto delle pecore perviene all'affermazione della totale irrilevanza di chi ha materialmente posto in essere l'azione anche con riferimento alla posizione degli altri coautori rimasti sconosciuti. In sostanza si rileva che giudici di merito hanno ipotizzato e ritenuto due possibili scenari di concorso completamente diversi tra loro, estendendo automaticamente il movente del delitto anche ad altri soggetti rimasti sconosciuti, senza che alcun elemento probatorio deponga per tale costruzione. Si sostiene anche che la Corte d'appello ha omesso di affrontare, con riferimento ai due distinti scenari, il tema del dolo della partecipazione, disamina resa ancora più necessaria dal fatto che i Bussa non sapevano chi avrebbero incontrato e non conoscevano l'autovettura del Chessa 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa. Lamentano che i giudici di merito in maniera manifestamente illogica e distorta hanno ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa tralasciando interamente un lungo elenco di contraddizioni imprecisioni e falsità scaturenti dalla narrazione del Chessa ed incidenti sul momento oggettivo del processo. 3. Gli imputati hanno presentato memoria con la quale hanno insistito circa l'inattendibilità della persona offesa.Considerato in diritto 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è destituito di fondamento giuridico 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari contestando il concorso nella realizzazione della rapina, entrambi l'attendibilità della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] assenza di motivazione con riguardo al suo contributo concorsuale. Dalle sentenze di merito - che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente si da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza - sono risultati provati: l'aggressione del Chessa da parte di un gruppo di persone, del quale faceva parte [OSCURATO:PERSONA]; il movente dell'aggressione riferibile solo ai Bussa e rapportato a motivi di rancore derivati da un precedente furto di pecore in loro danno; l'impossessamento nel corso del pestaggio delle chiavi del fuoristrada in uso al Chessa e la conseguente sottrazione del veicolo rinvenuto, a distanza di mesi, nelle campagne dove si trova l'ovile degli imputati. La prova di tali circostanze si è fondata su elementi certi che hanno avvalorato le dichiarazioni della vittima, quali: i documenti agli atti (decreto penale del Gip del Tribunale di Nuoro del 26/06/2017 per il reato di furto a carico del Chessa e del 21/11/2017 sempre a carico del Chessa per il reato di cui all'articolo 334 comma 2 cod. pen.; la certa presenza degli imputati all'interno del bar della Solitudine di Nuoro all'ora dei fatti; la dichiarazione di responsabilità per il reato di lesioni (certificate dalla documentazione medica in atti) da parte di [OSCURATO:PERSONA] resa in sede di convalida del fermo e acquisita al fascicolo per il dibattimento; il rinvenimento del fuoristrada in località Marreri dove si trovava anche l'ovile dei Bussa, alcuni mesi dopo. Può quindi affermarsi senza ombra di dubbio che la mattina del 26/08/2017 nel bar della [OSCURATO:PERSONA] è stato picchiato sicuramente da [OSCURATO:PERSONA] per ragioni legate al furto delle pecore e che nel corso dell'aggressione gli furono sottratte le chiavi della macchina nella sua disponibilità utilizzate per sottrarre il veicolo che fu ritrovato solo il 17/01/2018 al bivio di Marreri.3. Deve a questo punto osservarsi che il delitto di cui all'art.628 c.p., è un tipico reato plurioffensivo, in quanto lede, per un verso, l'interesse al libero e pacifico possesso e godimento delle cose mobili, mentre, sotto altro profilo, vulnera la libertà fisica e morale dell'individuo, in quanto incide sull'interesse di ciascuno a determinare autonomamente il proprio comportamento, senza subire aggressioni, coercizioni o intimidazioni altrui. Da ciò la tesi secondo la quale la rapina propria integrerebbe un reato complesso, a norma dell'art. 84 c.p., giacché essa risulta "composta" dalla condotta tipica del furto, alla quale si correlerebbe la condotta tipica delle percosse, o della violenza in altre forme, ovvero della minaccia. E' vero che la rapina, richiede, da un lato, il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, ma tale requisito soggettivo deve essere accompagnato da quello, specifico, rappresentato - nella rapina propria - dalla coscienza e volontà di adoperare a tale scopo la violenza o la minaccia, al fine di trarre, per sè o per altri, un ingiusto profitto. In tale prospettiva finalisticamente orientata, è ben possibile ritenere, come la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato, che il reato possa essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sulla efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio dell'attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia. In tale senso deve dunque leggersi l'affermazione giurisprudenziale - secondo la quale "ai fini della sussistenza del delitto di rapina, è sufficiente che l'agente ponga in essere l'impossessamento, allorché la violenza o la minaccia è già in atto, non essendo necessario che la minaccia sia finalizzata a tale scopo fin dal primo atto" (In tal senso Cass. N. 12353 del 2010 Rv. 246750 - 01, N. 3116 del 2016 Rv. 265644 - 01; N. 9049 del 2023 Rv, 284227). 4. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche con riguardo alla rapina. La sottrazione delle chiavi è, infatti, avvenuta mentre era in corso l'azione violenta che ha provocato al Chessa le lesioni di cui l'imputato si è affermato responsabile. Può quindi affermarsi che, con riguardo la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi censurabili in questa sede. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere dichiarato inammissibile.6. Diversa è la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La sua responsabilità è stata affermata dai giudici di merito in termini assertivi. È stato ritenuto concorrente morale solo perché si trovava nel bar al momento dei fatti e condivideva con il figlio il movente, senza alcuna indicazione del ruolo avuto, considerato anche che si è di fronte ad un'aggressione che non è stata preordinata ma è che è nata da un incontro occasionale. 7. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 8. [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili che vengono liquidate in complessivi euro 4117,00 oltre accessori di legge P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4117,00 oltre accessori di legge. Roma 10/03/2023 Il consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27387/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris