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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 22244/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in riforma del decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza della stessa città, .ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] un permesso premio, della durata di cinque ore, da trascorrere con la famiglia o con volontari in Sulmona.

2. Il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato in violazione dei criteri indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 e trascurando, in specie, il concreto pericolo che la fruizione del permesso premio agevoli la ripresa dei collegamenti tra il condannato, soggetto di elevatissima pericolosità sociale, già collocato in posizione apicale all'interno di un feroce clan di camorra, e l'associazione di appartenenza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. [OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica ex art. 611 cod. pen., ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza, in capo al Procuratore generale ricorrente, dell'interesse ad impugnare.

2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante» (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172; Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Letorri, Rv. 263538; Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685).

Il predetto principio opera anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia proposta dal pubblico ministero il quale, lungi dal potere far valere la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge ed alla correttezza giuridica della decisione, deve comunque dedurre, secondo consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274; Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630; Sez. 5, n. 40822 del 15/06/2017, C., Rv. 271424).

3. Nel caso di specie, il ricorso tende all'annullamento della decisione in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso a fruire di un permesso premio, che ha avuto attuazione il 10 luglio 2021.

Ne discende che l'accoglimento dell'impugnazione non determinerebbe alcuna concreta conseguenza sul piano effettuale e si risolverebbe nell'affermazione, di portata meramente teorica, di un principio di diritto con riferimento ad un provvedimento che non è suscettibile di influenzare eventuali, successive decisioni nella medesima materia, che la competente autorità giudiziaria potrà adottare, in piena autonomia, senza essere vincolata da quella avverso la quale è stato proposto l'odierno ricorso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 11/05/2022.

Il Consigliere e tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in riforma del decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza della stessa città, .ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] un permesso premio, della durata di cinque ore, da trascorrere con la famiglia o con volontari in Sulmona. 2. Il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato in violazione dei criteri indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 e trascurando, in specie, il concreto pericolo che la fruizione del permesso premio agevoli la ripresa dei collegamenti tra il condannato, soggetto di elevatissima pericolosità sociale, già collocato in posizione apicale all'interno di un feroce clan di camorra, e l'associazione di appartenenza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. [OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica ex art. 611 cod. pen., ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza, in capo al Procuratore generale ricorrente, dell'interesse ad impugnare. 2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante» (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172; Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Letorri, Rv. 263538; Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685). Il predetto principio opera anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia proposta dal pubblico ministero il quale, lungi dal potere far valere la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge ed alla correttezza giuridica della decisione, deve comunque dedurre, secondo consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274; Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630; Sez. 5, n. 40822 del 15/06/2017, C., Rv. 271424). 3. Nel caso di specie, il ricorso tende all'annullamento della decisione in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso a fruire di un permesso premio, che ha avuto attuazione il 10 luglio 2021. Ne discende che l'accoglimento dell'impugnazione non determinerebbe alcuna concreta conseguenza sul piano effettuale e si risolverebbe nell'affermazione, di portata meramente teorica, di un principio di diritto con riferimento ad un provvedimento che non è suscettibile di influenzare eventuali, successive decisioni nella medesima materia, che la competente autorità giudiziaria potrà adottare, in piena autonomia, senza essere vincolata da quella avverso la quale è stato proposto l'odierno ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 11/05/2022. Il Consigliere e tensore Il Presidente