CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 1972
Cassazione n. 05306/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo relativo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente è aspecifico, non considerando gli specifici indici evidenziati in motivazione (materiale per confezionamento delle dosi, pluralità delle dosi già confezionate detenute nell'auto); 444,04 -f"4" rilevato che la Corte di appello ha adeguatnotivato in ordine ai precedenti specifici dell'imputato e, quindi, alla non occasionalità del fatto, nonché agli elementi rilevati ai fini della quantificazione della pena e all'esclusione delle generiche, argomenti a fronte dei quali il ricorrente si limita a riproporre le richieste rigettate in sede di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente