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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28449/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre pronunce irrevocabili (rapina commessa con uso di arma, tentata estorsione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, nonché detenzione e porto di armi e ricettazione).

Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv.

G. Abet, (erronea applicazione dell'art. 81 comma secondo cod. pen., con travisamento delle sentenze, mancanza assoluta della motivazione) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto costituita da doglianza di mero fatto e, comunque, manifestamente infondata per asseriti difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione, seppure succinta, non manifestamente illogica, immune da violazione di legge ed avulsa da travisamento, nonché coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il titolo di reato (cfr. pag. 2) trattandosi di fatti del tutto eterogenei, nonché il lasso temporale tra i reati, indicati come commessi in data 16 gennaio 2019, quanto alla rapina, in data 24 giugno 2019, quanto al reato di porto e detenzione di armi, nonché il 29 ottobre 2014 quello di tentata estorsione, quindi a distanza, rispetto al primo reato, di oltre quattro anni (intervallo temporale che la difesa qualifica come contenuto, assumendo la previsione, in linea generale, dei fatti del 2019, alla data del primo reato risalente al 2014).

Rilevato, infine, che la dedotta omogeneità delle modalità esecutive dei fatti, oltre che delle finalità delle condotte (cfr. pag. 4 del ricorso) appare soltanto enunciata e non illustrata.

Considerato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre pronunce irrevocabili (rapina commessa con uso di arma, tentata estorsione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, nonché detenzione e porto di armi e ricettazione). Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. G. Abet, (erronea applicazione dell'art. 81 comma secondo cod. pen., con travisamento delle sentenze, mancanza assoluta della motivazione) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto costituita da doglianza di mero fatto e, comunque, manifestamente infondata per asseriti difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione, seppure succinta, non manifestamente illogica, immune da violazione di legge ed avulsa da travisamento, nonché coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il titolo di reato (cfr. pag. 2) trattandosi di fatti del tutto eterogenei, nonché il lasso temporale tra i reati, indicati come commessi in data 16 gennaio 2019, quanto alla rapina, in data 24 giugno 2019, quanto al reato di porto e detenzione di armi, nonché il 29 ottobre 2014 quello di tentata estorsione, quindi a distanza, rispetto al primo reato, di oltre quattro anni (intervallo temporale che la difesa qualifica come contenuto, assumendo la previsione, in linea generale, dei fatti del 2019, alla data del primo reato risalente al 2014). Rilevato, infine, che la dedotta omogeneità delle modalità esecutive dei fatti, oltre che delle finalità delle condotte (cfr. pag. 4 del ricorso) appare soltanto enunciata e non illustrata. Considerato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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