CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 36016/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15-07-2022 del Tribunale di Larino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione, "per saltum", avverso la sentenza del 15 luglio 2022, con cui il Tribunale di Larino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, che era stato a lui contestato al primo capo di imputazione, perché, in qualità di socio accomandatario e quindi legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava nel termine previsto e nei successivi 90 giorni, pur essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2011, in tal modo evadendo taluna delle singole imposte (Irpef) per un ammontare pari a euro 62.664; in Termoli in data 31 dicembre 2012. In ordine al secondo capo di imputazione, riguardante il medesimo reato ex art. 5 riferito all'anno di imposta 2012, Pezzuto veniva invece assolto perché il fatto non sussiste. 2. Con l'unico motivo di impugnazione, il Procuratore ricorrente deduce la erronea applicazione dell'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, osservando che, in base alla riforma operata dal decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, il termine di prescrizione massima del reato contestato è pari a 10 anni, stante l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione ordinari, per cui la causa estintiva, all'epoca della decisione impugnata, non era intervenuta, tenuto conto anche delle cause di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che, con l'art. 2 comma 36 vicies semel lettera I) del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, è stato introdotto il comma 1 bis dell'art. 1.7 del d. Igs. n. 74 del 2000, in forza del quale "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Dunque, tenuto conto dei criteri direttivi fissati dall'art. 157 5;s. cod. pen., per il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, punito all'epoca del fatto con pena massima di 4 anni di reclusione, la prescrizione massima si computa in 10 anni, risultando il fatto commesso il 30 dicembre 2012, ossia dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 17 settembre 2011) del decreto legge n. 138 del 2011. Ne consegue che, all'epoca della decisione impugnata (15 luglio 2022), il reato per cui si procede, risalente al 30 dicembre 2012, non era ancora prescritto, né lo è al momento dell'odierna decisione, dovendosi aggiungere al termine decennale, calcolato secondo la previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, il periodo ulteriore di 261 giorni per le sospensioni intervenute, periodo che sposta il termine di prescrizione al 19 settembre 2023. 2. Alla stregua delle considerazioni svolte, stante l'erronea declaratoria di estinzione del reato contestato al primo dei due capi di imputazione contestati a Pezzuto (per l'altro vi è stata pronuncia di assoluzione non impugnata dal Procuratore ricorrente), si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso, giudice competente per l'appello, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di a