CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; " 1.• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 13 dicembre 2017 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di un telefono cellulare e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannata alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con assunzione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, tecnico che aveva provveduto all'attivazione della nuova sim che, secondo l'ipotesi accusatoria, sebbene intestata al figlio dell'imputata, era stata utilizzata da quest'ultima sul telefono sottratto alla persona offesa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Corte di appello ha illustrato le ragioni che consentono di affermare con certezza la penale responsabilità dell'imputata e di escludere la rilevanza della testimonianza che la Giancotti ha chiesto di assumere. La ricorrente non si confronta con tali ragioni e neppure esplicita le ragioni per le quali detta testimonianza sarebbe decisiva, cosicché il motivo di ricorso risulta estremamente generico. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteW p_alia--- Adk a , DEPOSITA 0 [OSCURATO:PERSONA] 1 oggi, --------------- 1'