CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25346/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'applicazione della recidiva contestata in assenza dei necessari presupposti di legge, è manifestamente infondato; che, invero, le doglianze difensive sono palesemente smentite dalla lettura del casellario giudiziale, ove emerge la presenza di plurimi precedenti penali, tra cui la condanna della Corte di appello di Salerno divenuta irrevocabile nei cinque anni precedenti alla commissione del delitto sub iudice, il 23 giugno 2018, ed avente ad oggetto un furto pluriaggravato in concorso, reato della stessa indole della ricettazione in oggetto, e con la quale, peraltro, l'imputato era già stato riconosciuto recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, seconda ipotesi, cod. pen. (cfr., pag. 6 del casellario giudiziale in atti); ritenuto che anche il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento non essendo necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il