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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 17132/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che è inammissibile il ricorso (che propone, a mezzo di motivo unico, la illegittimità dell'atto impugnato, dato che il beneficio sarebbe stato da revocare - in ipotesi difensiva - nel corso dei giudizi di cognizione) proposto - con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, accordatagli con sentenza del 14/03/2012 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Macerata, per aver egli commesso, in data 03/10/2014, un nuovo reato; Ritenuto che l'impugnazione prospetti motivi non specifici, che si risolvono nella formulazione di deduzioni meramente generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto atte a suffragare la richiesta (si veda, sul punto quanto riportato nelola richiesta del Pubblico ministero del 19/11/2024, alla quale si è richiamato il Giudice dell'esecuzione nel provvedimento ora impugnato; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che è inammissibile il ricorso (che propone, a mezzo di motivo unico, la illegittimità dell'atto impugnato, dato che il beneficio sarebbe stato da revocare - in ipotesi difensiva - nel corso dei giudizi di cognizione) proposto - con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, accordatagli con sentenza del 14/03/2012 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Macerata, per aver egli commesso, in data 03/10/2014, un nuovo reato; Ritenuto che l'impugnazione prospetti motivi non specifici, che si risolvono nella formulazione di deduzioni meramente generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto atte a suffragare la richiesta (si veda, sul punto quanto riportato nelola richiesta del Pubblico ministero del 19/11/2024, alla quale si è richiamato il Giudice dell'esecuzione nel provvedimento ora impugnato; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17132/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris