CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -controdall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 94/2024 della Corte d’Appello di Cagliari,sezione distaccata di Sassari, depositata il 20.3.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29.4.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata diSassari, in riforma della sentenza di rigetto pronunciata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA], accolse la domanda proposta dalNumero registro generale 22552/2024Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 12509/2026Data pubblicazione 04/05/2026fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e revocò l’atto con cui la societàfallita aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] uncomplesso immobiliare sito in Comune di Budoni.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] eLaura Zanoni hanno presentato ricorso per cassazione articolatoin undici motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato istanza per la decisione del ricorso. È stataconseguentemente fissata l’odierna camera di consiglio per latrattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., primadella quale entrambe i ricorrenti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione tutti i motivi di ricorso neitermini seguenti:«Il ricorso, affidato ad undici motivi, censura ilprovvedimento della Corte d’appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassari, che, in accoglimento dell’appello propostodal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riformava la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarando, ai sensi dell’art. 67,comma 1, n. 1), l.fall., la inefficacia nei confronti della massadei creditori dell’atto di compravendita del 24 febbraio 2011,con cui veniva trasferita agli odierni ricorrenti la proprietà di dueimmobili situati nel Comune di Budoni, frazione Solità. Nellospecifico, la Corte d’appello riteneva che la CTU, su cui ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato il rigetto dell’azioneNumero registro generale 22552/2024Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 12509/2026Data pubblicazione 04/05/2026revocatoria fallimentare proposta dalla curatela, fosse affetta davizi tanto sotto il profilo tecnico quanto logico, e riteneva altresìche il prezzo pagato dai ricorrenti fosse notevolmentesproporzionato rispetto al valore venale dei beni. Ciò avrebbedeterminato quella sproporzione in misura superiore ad unquarto richiesta dall’art. 67, comma 1, n. 1), l.fall., qualepresupposto per l’esperimento dell’azione revocatoria avversodi fallimento. In più, le parti ricorrenti non avrebbero fornitoprova contraria in ordine alla non conoscenza dello stato diinsolvenza tale da vincere la presunzione di cui all’art. 67,comma 1, l.fall.; invero, secondo la Corte territoriale,sussistevano svariati indici sintomatici della illiquidità in cuiversava la [OSCURATO:SOCIETA]., da cui era possibile desumere laconoscenza dello stato di insolvenza.Con il primo motivo, si censura l’omesso esame di un fattodecisivo per giudizio che è stato oggetto di contraddittorio tra leparti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il motivo verte sullaomessa considerazione da parte del giudice dell’appello dellecomplessive argomentazioni svolte dal consulente tecnicod’ufficio, le quali verrebbero disattese con un iter argomentativoillogico il quale dimostrerebbe l’insufficiente o erroneavalutazione da parte del collegio di parti decisive dellaconsulenza. Con il secondo motivo, viene contestato il vizio diomesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giacchéla Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che la stimarichiesta in primo grado al consulente tecnico d’ufficioriguardava gli immobili unitariamente considerati, con laconseguenza che non era possibile asserire l’esistenza di unerrore della CTU per aver svolto una valutazione unitaria, e nonNumero registro generale 22552/2024Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 12509/2026Data pubblicazione 04/05/2026singola, dei beni. Con il terzo motivo, viene denunciato l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., per aver la Corte ritenuto erronee la qualificazionedegli immobili, operata nella CTU, come “case di abitazionecivile” anziché come “villini” e la relativa stima, senza peraltromotivare specificamente sul perché la seconda qualificazionedebba prevalere sulla prima. Con il quarto motivo, vienelamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il giudice nonavrebbe tenuto conto della massima di esperienza dellatendenziale diminuzione dei prezzi del mercato immobiliare conil passare del tempo, e nemmeno che mancavano prove sugliindici impiegati per ritenere il prezzo di vendita non equo(minore attendibilità dei contratti di compravendita di dueulteriori unità del complesso immobiliare e intervenuta“svendita promozionale” del patrimonio sociale della fallita).Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., viene censurata la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto ilprezzo di vendita non equo con un ragionamento fondato su fattinon provati, in spregio del principio dispositivo della prova. Conil sesto motivo, viene lamentato l’omesso esame di un fattodecisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; nello specifico, ilgiudice dell’appello avrebbe fondato il proprio ragionamento suelementi mai oggetto di indagine tecnica da parte del consulentetecnico d’ufficio. Con il settimo motivo, viene lamentata laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per aver laCorte ritenuto che il mercato immobiliare sardo sia “tutt’altroche in flessione”, ma senza basarsi su un relativo apportoprobatorio. Con l’ottavo motivo, il provvedimento vieneimpugnato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo perNumero registro generale 22552/2024Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 12509/2026Data pubblicazione 04/05/2026il giudizio a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per averela Corte ritenuto – diversamente da come avvenuto – che, aifini della stima, gli annunci di vendita pubblicizzati online dalleagenzie immobiliari non sarebbero stati oggetto di valutazioneda parte della CTU. Con il nono motivo di ricorso, vienecensurato l’omesso esame di un fatto decisivo a norma dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., vizio integrato dal fatto che la Corteha ritenuto che il consulente tecnico non abbia attribuito alcunvalore ai posti auto alienati congiuntamente agli appartamenti,quando invece il valore degli stessi sarebbe stato determinatotenendo conto della loro posizione. Con il decimo motivo, lasentenza viene censurata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. peromesso esame circa un fatto decisivo, consistente in quantoriferito dal consulente tecnico d’ufficio nella prima relazioneintegrativa, a confutazione delle osservazioni del consulentetecnico di parte. Con l’undicesimo motivo, viene lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giacché la Corted’appello non avrebbe considerato ai fini del giudizio che gliodierni ricorrenti avrebbero avanzato, con memorie in primo ein secondo grado, richieste di assunzione di prova testimonialeal fine di provare il difetto di scientia decoctionis.Il ricorso è complessivamente inammissibile. Le doglianzeriferite al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di contraddittorio tra le parti di cui al n. 5dell’art. 360 c.p.c., nella versione risultante dall’art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,appalesano delle contestazioni di merito in ordine allevalutazioni condotte dalla Corte d’appello sulle risultanze dellaconsulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice del primogrado, e quindi si sostanziano in censure in fatto, non sindacabiliNumero registro generale 22552/2024Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 12509/2026Data pubblicazione 04/05/2026da questa Corte. È principio fermo che il giudice dell’appello, purnon essendo tenuto a disporre un nuovo accertamento peritalese non condivide le conclusioni del primo consulente, hacomunque l’obbligo di motivare adeguatamente il suodisaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio delgiudice di primo grado (Cass. n. 20820/2006). Tanto ha fatto laCorte territoriale, evidenziando in modo analitico le carenzetecniche e logiche delle conclusioni della CTU disposta dal primogiudice, e in adesione della quale il Tribunale aveva rigettatol’azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela. Comericonosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, un eventualevizio del provvedimento può essere fatto valere ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., soltanto nell’eventualità che siamancato l’esame delle risultanze della CTU (Cass. n.18598/2020); invero, nel provvedimento impugnato, il giudicea quo passa analiticamente in rassegna le conclusioni delconsulente tecnico ed indica specificatamente gli elementi divalutazione alla stregua dei quali esse vanno considerateinattendibili, e che lo inducono conseguentemente adisattenderle (cfr. Cass. n. 13918/2022). Di tal fatta, lecontestazioni di omesso esame a più riprese avanzate dairicorrenti non investono fatti storici, principali o secondari, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che siano stati oggetto di discussione tra le parti, e che abbianocarattere decisivo (Cass. n. 7472/2017), ma consistono ingenerici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, mericommenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in unasostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dalgiudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame,inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 27702/2020).Numero registro generale 22552/2024Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 12509/2026Data pubblicazione 04/05/2026Con riguardo, invece, ai motivi quinto e settimo, con cui ilprovvedimento impugnato viene censurato per violazionedell’art. 115 c.p.c. a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,è stato affermato da questa Corte che, nel giudizio dicassazione, la facoltà della parte di denunciare la violazionedell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito deciso la causasulla base di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedottein giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcunapossibile o immaginabile connessione con le fonti appartenential processo, è esercitabile ove venga prospettata non solol’assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementiprobatori, i contenuti informativi tratti dal giudice, ma anche ilcarattere sicuramente decisivo di tale errore, nel senso che, inassenza di esso, la decisione sarebbe stata diversa, in termininon di mera probabilità ma di assoluta certezza (Cass. n.27702/2020). Tale prospettazione difetta in entrambi i motivi diricorso, dato che le parti ricorrenti censurano che non vi sarebbestata nessuna istruzione probatoria sugli elementi indicati,limitandosi ad affermare che il giudice avrebbe dovuto astenersidalle argomentazioni addotte in motivazione; tuttavia, null’altroviene aggiunto, il che depone per l’inammissibilità dei motivi diricorso. Per di più, gli stessi risultano, rispettivamente, propostiin connessione con i motivi quarto e sesto vertenti sull’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti. L’inammissibilità di questi ultimi motivifa propendere per l’assorbimento di quelli formulati ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».2. La breve memoria illustrativa depositata dai ricorrenti,lungi dal confrontarsi con tale motivazione analitica e fornita dipertinenti riferimenti giurisprudenziali, si limita a ribadire inNumero registro generale 22552/2024Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 12509/2026Data pubblicazione 04/05/2026modo generico e a richiamare le argomentazioni già svolte nelricorso.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.4. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti vengonocondannati altresì a pagare al controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.5. Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., i ricorrenti vengonocondannati al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 infavore della cassa delle ammende.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delcontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 4.000;Numero registro generale 22552/2024Numero sezionale 1961/2026Numero di raccolta generale 12509/2026Data pubblicazione 04/05/2026condanna i ricorrenti al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.4.2026.Il Presidente