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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 01908/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3403-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2415/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2021 R.G.N. 3236/2019; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.3403/2022 Cron.

Rep.

Ud04/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato le decisioni di primo grado che avevano respinto le domande proposte dai lavoratori in epigrafe, dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] che avevano svolto attività di front e back office nei confronti di clienti dell’ENI, volte ad accertare che detta attività era stata svolta “con modalità tali da denotare il vincolo di subordinazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], sussistendo una ipotesi di somministrazione irregolare in violazione degli artt. 20 e21 d. lgs. n. 276/2003 nonché di appalto non genuino in violazione dell’art. 29 dello stesso decreto”.

2. La Corte, in estrema sintesi, sulla scorta del materiale istruttorio acquisito al giudizio, ha concordato con il primo giudice che l’appalto in controversia fosse da ritenere lecito.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con tre motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche proposte dagli stessi ricorrenti;

1. Il primo motivo denuncia: “violazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli articoli 20-29 del d. lgs. n. 276 del 2003 e dell’art.1644 c.c., in relazione al disposto del n. 3, comma 1, dell’art.360 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli articoli 1 32 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”.

2. Il secondo motivo deduce: “falsa applicazione degli articoli 20-29 del d. lgs. n. 276/2003 –il rischio economico è inesistente perché commisurato alle singole giornate di lavoro prestate dai lavoratori – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 416, 420 e 434 c.p.c., per non avere tenuto conto la Corte territoriale del reale contenuto della documentazione prodotta dall’ENI”.

3. Il terzo mezzo denuncia: “falsa applicazione degli articoli 20- 29 del d. lgs. n. 276/2003 –violazione degli articoli 115, 116, e 345 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.): l’erroneità della sentenza per non avere il Collegio romano letto atti e documenti di causa e non avere conseguentemente pronunciato su tutta la domanda e violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

4. Il ricorso presenta concorrenti profili di inammissibilità, come già statuito da questa Corte con l’ordinanza n. 29716 del 2022 e altre precedenti pronunce (Cass. n. 31127 del 2021; Cass. n. 31128 del 2021; Cass. n. 21174 del 2021), che hanno esaminato fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

5. Tutti i motivi di ricorso deducono la violazione o falsa applicazione di plurime norme di diritto, trascurando però di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass.n. 3010 del 2012); in realtà il vizio di violazione o falsa applicazionedi norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

5.1. Nella specie, nonostante l’invocazione solo formale di violazioni o false applicazioni di norme, nella sostanza tutte le censure investono l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici del merito ed il loro apprezzamento circa l’insussistenza di un appalto illecito; tale accertamento appartiene alla quaestio facti e non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, tanto più in presenza di una cd.

«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019).

Lo sconfinamento nel merito, poi, è conclamato sia dalla doglianza con cui si addebita alla Corte romana di “non avere tenuto conto del reale contenuto della documentazione prodotta dall’ENI” e di “non avere letto atti e documenti”, sia l’improprio riferimento alla violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., così come alla violazione dell’art. 2697 c.c.

Come ribadito dalle Sezioni unite civili (cfr. Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); la pronuncia rammenta, poi, che la violazione dell'art.116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi individuati da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.

5.2. Parimenti inammissibili le censure di violazione dell’art.2697 c.c., atteso che la norma è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura –come nella specie - sia la valutazione che il giudice del merito abb ia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), opponendo una diversa valutazione.

5.3. Di mero stile è anche la denuncia di nullità della sentenza per vizi motivazionali legati alla violazione dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., essendo sicuramente percepibile il percorso argomentativo seguito dai giudici di secondo grado per respingere l’appello dei ricorrenti e ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che non solo sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ovvero di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ma anche “di mancanza assoluta di motivazione […] degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020).

5.4. Anche la pretesa violazione del canone di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non tiene conto che la denuncia di ogni error in procedendo deve osservare le regole di prospettazione imposte dal n. 4 dell’art. 360 c.p.c., con l’indicazione specifica del contenuto degli atti processuali dai quali risulti come la domanda di merito sia stata introdotta nel giudizio, come la stessa sia stata decisa in primo grado, come, di conseguenza, sia stata devoluta in appello e come, infine, si sia concretata la violazione dell’art. 112 c.p.c. nella sentenza impugnata, senza che sia neanche ipotizzabile un rigetto implicito; oneri nella specie del tutto trascurati;

6. Complessivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

8. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3403-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2415/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2021 R.G.N. 3236/2019; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.3403/2022 Cron. Rep. Ud04/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato le decisioni di primo grado che avevano respinto le domande proposte dai lavoratori in epigrafe, dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] che avevano svolto attività di front e back office nei confronti di clienti dell’ENI, volte ad accertare che detta attività era stata svolta “con modalità tali da denotare il vincolo di subordinazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], sussistendo una ipotesi di somministrazione irregolare in violazione degli artt. 20 e21 d. lgs. n. 276/2003 nonché di appalto non genuino in violazione dell’art. 29 dello stesso decreto”. 2. La Corte, in estrema sintesi, sulla scorta del materiale istruttorio acquisito al giudizio, ha concordato con il primo giudice che l’appalto in controversia fosse da ritenere lecito. 3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con tre motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche proposte dagli stessi ricorrenti; 1. Il primo motivo denuncia: “violazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli articoli 20-29 del d. lgs. n. 276 del 2003 e dell’art.1644 c.c., in relazione al disposto del n. 3, comma 1, dell’art.360 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli articoli 1 32 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”. 2. Il secondo motivo deduce: “falsa applicazione degli articoli 20-29 del d. lgs. n. 276/2003 –il rischio economico è inesistente perché commisurato alle singole giornate di lavoro prestate dai lavoratori – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 416, 420 e 434 c.p.c., per non avere tenuto conto la Corte territoriale del reale contenuto della documentazione prodotta dall’ENI”. 3. Il terzo mezzo denuncia: “falsa applicazione degli articoli 20- 29 del d. lgs. n. 276/2003 –violazione degli articoli 115, 116, e 345 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.): l’erroneità della sentenza per non avere il Collegio romano letto atti e documenti di causa e non avere conseguentemente pronunciato su tutta la domanda e violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. 4. Il ricorso presenta concorrenti profili di inammissibilità, come già statuito da questa Corte con l’ordinanza n. 29716 del 2022 e altre precedenti pronunce (Cass. n. 31127 del 2021; Cass. n. 31128 del 2021; Cass. n. 21174 del 2021), che hanno esaminato fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. 5. Tutti i motivi di ricorso deducono la violazione o falsa applicazione di plurime norme di diritto, trascurando però di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass.n. 3010 del 2012); in realtà il vizio di violazione o falsa applicazionedi norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti. 5.1. Nella specie, nonostante l’invocazione solo formale di violazioni o false applicazioni di norme, nella sostanza tutte le censure investono l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici del merito ed il loro apprezzamento circa l’insussistenza di un appalto illecito; tale accertamento appartiene alla quaestio facti e non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, tanto più in presenza di una cd. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019). Lo sconfinamento nel merito, poi, è conclamato sia dalla doglianza con cui si addebita alla Corte romana di “non avere tenuto conto del reale contenuto della documentazione prodotta dall’ENI” e di “non avere letto atti e documenti”, sia l’improprio riferimento alla violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., così come alla violazione dell’art. 2697 c.c. Come ribadito dalle Sezioni unite civili (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); la pronuncia rammenta, poi, che la violazione dell'art.116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi individuati da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014. 5.2. Parimenti inammissibili le censure di violazione dell’art.2697 c.c., atteso che la norma è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura –come nella specie - sia la valutazione che il giudice del merito abb ia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), opponendo una diversa valutazione. 5.3. Di mero stile è anche la denuncia di nullità della sentenza per vizi motivazionali legati alla violazione dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., essendo sicuramente percepibile il percorso argomentativo seguito dai giudici di secondo grado per respingere l’appello dei ricorrenti e ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che non solo sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ovvero di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ma anche “di mancanza assoluta di motivazione […] degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020). 5.4. Anche la pretesa violazione del canone di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non tiene conto che la denuncia di ogni error in procedendo deve osservare le regole di prospettazione imposte dal n. 4 dell’art. 360 c.p.c., con l’indicazione specifica del contenuto degli atti processuali dai quali risulti come la domanda di merito sia stata introdotta nel giudizio, come la stessa sia stata decisa in primo grado, come, di conseguenza, sia stata devoluta in appello e come, infine, si sia concretata la violazione dell’art. 112 c.p.c. nella sentenza impugnata, senza che sia neanche ipotizzabile un rigetto implicito; oneri nella specie del tutto trascurati; 6. Complessivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 8. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'
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