CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo solo la detenzione domiciliare, rigettate le altre richieste per la ritenuta assenza di proposte di lavoro, anche di pubblica utilità. 2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, [OSCURATO:PERSONA] denunciando la violazione di legge rispetto all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)e il vizio della motivazione rispetto alla mancata considerazione del deposito tramite Pec, giorni prima dell’udienza, di una proposta lavorativa (allegata con la ricevuta di avvenuta consegna) a favore del ricorrente, non esaminata affatto dal Tribunale. Prima dell’udienza è stata depositata una memoria con cui si sono ribadite le ragioni del ricorso. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 26/5/2025 è errato, come denunciato in ricorso, per l’assorbente ragione che, rispetto alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, è stato ritenuto, con laconica motivazione, che non vi fossero “lavori o attività di pubblica utilità proposti e concretamente sussistenti”, mentre risulta dalla produzione documentale del ricorrente che in dara 23/5/2025 era stata inoltrata dal difensore via Pec al Tribunale (da [OSCURATO:EMAIL] a [OSCURATO:EMAIL]) una proposta lavorativa a favore del ricorrente con il seguente oggetto “Istanza di affidamento al lavoro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - SIUS 21-21 udienza 26.05.2025 - II Sezione dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”. 3. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così è deciso,