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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23913/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 12/02/2016 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari il 12/02/2016, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi ad Andria nelle date del 14/04/2014, del 24/04/2014 e del 12/05/2014.

2. Con sentenza emessa il 24/11/202D la Corte di appello di Bari, pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato, in riforma della decisione appellata, esclusa la continuazione tra i reati contestati e le circostanze attenuanti generiche concesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in otto mesi di reclusione.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cl.lgs. n. 159 del 2011, che doveva essere escluso dall'insussistenza dei caratteri di stabilità e di abitualità indispensabili alla configurazione della fattispecie di reato contestata all'imputato.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento della recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], sulle quali la Corte di appello di Bari, a fronte delle specifiche censure difensive, si soffermava in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.

Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Bari, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, aveva provveduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], escludendo le circostanze attenuanti generiche, che erano state riconosciute all'imputato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

L'atto di impugnazione in esame, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Deve, innanzitutto, ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso,3i deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che doveva essere esclusa dall'insussistenza dei caratteri di stabilità e di abitualità indispensabili alla configurazione della fattispecie di reato contestata all'imputato.

Osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Bari, il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto degli accertamenti svolti dalle Forze dell'Ordine - che consentivano di accertare l'abitualità delle violazioni delle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno emessa dal Tribunale di Trani il 09/07/2012, commesse da [OSCURATO:PERSONA] ad Andria nelle date del 14/04/2014, del 24/04/2014 e del 12/05/2014 -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato che gli veniva contestata ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Più precisamente, il 14/04/2014, i Carabinieri della Stazione di Barletta controllavano il ricorrente mentre si trovava in compagnia del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:DATA_NASCITA], gli agenti del Commissariato di Andria controllavano il ricorrente mentre si trovava in compagnia dei pregiudicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; infine, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], gli agenti del Commissariato di Andria controllavano il ricorrente mentre si trovava in compagnia dei pregiudicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita dell'imputato e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative dalle quali traeva origine il presente procedimento, che consentivano di accertare la natura seriale delle violazioni delle prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno imposte al ricorrente dal Tribunale cLciair-T:rittunalei-di Trani il 09/07/2012.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01; su veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43858 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valentino, Rv. 257806-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

3. Dall'inammissibilità del primo motivo discende l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento della recidiva contestata all'imputato, sulle quali la Corte di appello di Bari, a fronte delle specifiche censure difensive, si soffermava in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.

Non può, in proposito, non rilevarsi che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dalla Corte di appello di Bari, tenuto conto delle connotazioni di serialità delle condotte illecite contestate all'imputato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che imponevano il riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale oggetto di contestazione, alla luce dell'elevata pericolosità sociale dell'imputato, attestata dai precedenti penali specifici da cui era gravato, che, nella decisione censurata, venivano richiamati nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 6558 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656-01; Sez. 3, n. 31293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], M., Rv. 276291-01).

L'ineccepibile riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale oggetto di contestazione, al contempo, impedisce di ritenere decorsi i termini di prescrizione relativi all'ipotesi di reato contestata all'imputato, dovendosi osservarsi che la recidiva reiterata infraquinquennale, analoga a quella contestata ad [OSCURATO:PERSONA], incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo, in ragione della proroga espressamente prevista dall'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015-01).

Ne discende che, considerato il titolo del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della prescrizione delle ipotesi delittuose oggetto di contestazione non risulta interamente spirato alla data del 24/11/2021, nella quale veniva emessa la sentenza impugnata.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

4. Deve, infine, ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Bari, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, aveva provveduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in otto mesi di reclusione, escludendo le circostanze attenuanti generiche, che erano state riconosciute all'imputato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari.

Osserva il Collegio che, nel giudizio di primo grado, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commessi ad Andria nelle date del 14/04/2014, del 22/04/2014 e del 12/05/2014.

Nel giudizio di secondo grado, a seguito dell'impugnazione proposta dal solo imputato, con sentenza emessa il 24/11/2021, la Corte di appello di Bari, esclus& la continuazione tra i reati contestati e l'applicazione delle attenuanti generiche, che erano state concesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in otto mesi di reclusione, in palese violazione del disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello di Bari, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, affermava che non era possibile concedere «le "generiche" attesi i numerosi e gravi precedenti penali anche specifici da cui il prevenuto risulta attinto [...]».

Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso.

5. Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Nel resto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12/02/2016 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari il 12/02/2016, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi ad Andria nelle date del 14/04/2014, del 24/04/2014 e del 12/05/2014. 2. Con sentenza emessa il 24/11/202D la Corte di appello di Bari, pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato, in riforma della decisione appellata, esclusa la continuazione tra i reati contestati e le circostanze attenuanti generiche concesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in otto mesi di reclusione. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cl.lgs. n. 159 del 2011, che doveva essere escluso dall'insussistenza dei caratteri di stabilità e di abitualità indispensabili alla configurazione della fattispecie di reato contestata all'imputato. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento della recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], sulle quali la Corte di appello di Bari, a fronte delle specifiche censure difensive, si soffermava in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Bari, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, aveva provveduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], escludendo le circostanze attenuanti generiche, che erano state riconosciute all'imputato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'atto di impugnazione in esame, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Deve, innanzitutto, ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso,3i deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che doveva essere esclusa dall'insussistenza dei caratteri di stabilità e di abitualità indispensabili alla configurazione della fattispecie di reato contestata all'imputato. Osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Bari, il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto degli accertamenti svolti dalle Forze dell'Ordine - che consentivano di accertare l'abitualità delle violazioni delle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno emessa dal Tribunale di Trani il 09/07/2012, commesse da [OSCURATO:PERSONA] ad Andria nelle date del 14/04/2014, del 24/04/2014 e del 12/05/2014 -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato che gli veniva contestata ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Più precisamente, il 14/04/2014, i Carabinieri della Stazione di Barletta controllavano il ricorrente mentre si trovava in compagnia del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:DATA_NASCITA], gli agenti del Commissariato di Andria controllavano il ricorrente mentre si trovava in compagnia dei pregiudicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; infine, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], gli agenti del Commissariato di Andria controllavano il ricorrente mentre si trovava in compagnia dei pregiudicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita dell'imputato e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative dalle quali traeva origine il presente procedimento, che consentivano di accertare la natura seriale delle violazioni delle prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno imposte al ricorrente dal Tribunale cLciair-T:rittunalei-di Trani il 09/07/2012. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01; su veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43858 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valentino, Rv. 257806-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Dall'inammissibilità del primo motivo discende l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento della recidiva contestata all'imputato, sulle quali la Corte di appello di Bari, a fronte delle specifiche censure difensive, si soffermava in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Non può, in proposito, non rilevarsi che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dalla Corte di appello di Bari, tenuto conto delle connotazioni di serialità delle condotte illecite contestate all'imputato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che imponevano il riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale oggetto di contestazione, alla luce dell'elevata pericolosità sociale dell'imputato, attestata dai precedenti penali specifici da cui era gravato, che, nella decisione censurata, venivano richiamati nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 6558 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656-01; Sez. 3, n. 31293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], M., Rv. 276291-01). L'ineccepibile riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale oggetto di contestazione, al contempo, impedisce di ritenere decorsi i termini di prescrizione relativi all'ipotesi di reato contestata all'imputato, dovendosi osservarsi che la recidiva reiterata infraquinquennale, analoga a quella contestata ad [OSCURATO:PERSONA], incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo, in ragione della proroga espressamente prevista dall'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015-01). Ne discende che, considerato il titolo del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della prescrizione delle ipotesi delittuose oggetto di contestazione non risulta interamente spirato alla data del 24/11/2021, nella quale veniva emessa la sentenza impugnata. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Deve, infine, ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Bari, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, aveva provveduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in otto mesi di reclusione, escludendo le circostanze attenuanti generiche, che erano state riconosciute all'imputato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari. Osserva il Collegio che, nel giudizio di primo grado, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commessi ad Andria nelle date del 14/04/2014, del 22/04/2014 e del 12/05/2014. Nel giudizio di secondo grado, a seguito dell'impugnazione proposta dal solo imputato, con sentenza emessa il 24/11/2021, la Corte di appello di Bari, esclus& la continuazione tra i reati contestati e l'applicazione delle attenuanti generiche, che erano state concesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in otto mesi di reclusione, in palese violazione del disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello di Bari, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, affermava che non era possibile concedere «le "generiche" attesi i numerosi e gravi precedenti penali anche specifici da cui il prevenuto risulta attinto [...]». Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso. 5. Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Nel resto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuo
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