CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 50570/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha riformato la condanna resa nei confronti dell'odierna ricorrente, riqualificando i reati ascritti in quello di cui all'art. 660 cod. pen., riconosciuto il vincolo della continuazione, con condanna alla pena di mesi uno giorni dieci di arresto, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e con la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. M. [OSCURATO:PERSONA] (vizio di motivazione e violazione degli artt. 192, 546, 533 comma 1, cod. proc. pen. - primo motivo; vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del biasimevole motivo o di petulanza, trattandosi di condotte reciproche - secondo motivo; violazione degli artt. 131-bis, 62-bis, 62 n. 1, 2, 5, 133 cod. pen.- terzo motivo) sono inammissibili in quanto si devolvono censure non consentite in sede di legittimità (primo e secondo motivo, in parte) perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica (terzo motivo, in parte : cfr. p. 8 e 9 della sentenza) e, comunque, manifestamente infondate, perché inerenti ad asserito difetto o contraddittorietà della motivazione, non emergenti dal provvedimento impugnato (primo e secondo motivo, in parte), nonché relative al trattamento sanzionatorio (terzo motivo, in parte), benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Considerato, in ogni caso, in relazione al primo motivo, che in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01 Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, sicché è precluso, nella presente sede, il rilievo dell'eventuale prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata (tra le altre, Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere este