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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 1967

Cassazione n. 07793/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per I 'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 16 aprile 2021, ha confermato l'ordina. nza del Gip del medesimo Tribunale, dell' 8 febbraio 2021, con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione alla provvisoria imputazione di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso di tipo ‘ndranghetistico (capo A: artt. 61, n. 11 quater, 99, 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6 e 8 c.p., 71 D.Lgs. n. 159/2011) riconducibile alla `ndrina "Ficara-Latella", attiva nel territorio di Sarcinello, Ravagnese, [OSCURATO:PERSONA], Pellaro ed altre aree limitrofe e di estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo B: artt. 81, 99, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, 416 bis.1 c.p.) in danno dei titolari ([OSCURATO:PERSONA] e Pietro) di un supermercato a marchio Conad sito in Pellaro.

2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Leuzzo, deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 416 bis c.p. e 273 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) circa l'imputazione provvisoria di cui al capo A della rubrica, per avere il Tribunale del riesame fondato la dichiarazione gravità indiziaria in capo al ricorrente sulla base una serie di conversazioni oggetto di captazione intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e altri sodali che attribuivano al Leuzzo il ruolo di partecipe nella cosa Ficara-Latella, senza provvedere a rinvenire riscontri esterni di credibilità a tali dichiarazioni etero-accusatorie, come imposto, invece, dalla costante giurisprudenza di legittimità; invero, tali dichiarazioni, di per sé generiche, in assenza di riscontri fattuali di veridicità, non possono assumere valenza neppure di elemento indiziario; per quanto concerne in particolare la conversazione con [OSCURATO:PERSONA], per ovviare a tale inconveniente, il Tribunale del riesame ha del tutto illogicamente ravvisato la credibilità delle dichiarazioni dell'Egposito nel fatto che lo stesso, nel corso delle medesime conversazioni intercettate, si sarebbe autoincriminato, così violando ancora una volta i principi della giurisprudenza di legittimità;

2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 629, comma 2, c.p. e 273 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) circa la condotta estorsiva ascritta all'indagato al capo B1 della rubrica per avere il Tribunale del riesame fondato il quadro di gravità indiziaria sulla base di due principali elementi, quali il contenuto di una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto manifestamente equivoco, e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale però riportava fatti conosciuti doppiamente de relato, la cui fonte originaria di conoscenza era proprio il Barreca, anch'esse inidonee a corroborare il contenuto della captazione predetta; ciò nondimeno il Tribunale non ha provveduto a rispondere alle corrispondenti censure della difesa svolte all'udienza del riesame, rendendo una motivazione gravemente carente, non dando atto del rinvenimento di riscontri di indagine ed alla luce dell'argomentazione logica, secondo cui non risulta credibile che il Leuzzo avrebbe potuto opporsi alla intimazione rivoltagli da parte del capo provinciale, [OSCURATO:PERSONA], affinché desistesse dal riscuotere il pizzo dai Canale in favore della 'cosca del Barreca (capo della locale di Peliaro); inoltre, dalla lettura della conversazione suddetta non risulta evidente che a quella data (17.2.2018) Calabrò e Barreca fossero certi del fatto che effettivamente il Leuzzo stesse percependo la mazzetta dai Canale; infine, con riguardo alle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], si riscontra un'ulteriore carenza motivazionale, laddove il Tribunale lo indica come fonte diretta di conoscenza, perché lo stesso avrebbe asserito di aver parlato con le vittime dell'estorsione, senza però indicare specificamente in che passaggio dell'interrogatorio il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivelato tale circostanza e, comunque, senza riportare le dichiarazioni di riscontro delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. Va premesso che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

In definitiva la Corte di Cassazione è tenuta a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi, ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

2. Alla stregua di tali principi devono ritenersi manifestamente infondate nel loro complesso le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione del provvedimento impugnato, che - dopo aver svolto innanzitutto un'articolata disamina del contesto nel quale si sono svolte le indagini (in relazione al rientro di [OSCURATO:PERSONA] nel suo territorio all'esito di una lunga detenzione ed all'avvio da parte dello stesso delle relazioni con gli altri vertici delle 'ndrine della provincia reggina con l'obiettivo di riappropriarsi dell'antico potere di 'ndrangheta)- ha analizzato compiutamente gli indizi a carico del Leuzzo, in ordine ad entrambe le imputazioni provvisoriamente ascrittegli, indizi fondatisi eminentemente sull'attività di intercettazione, oltre che sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

Nel suddetto contesto con riguardo specifico al reato associativo di cui al capo a) il Tribunale, dopo aver evidenziato che l'esistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] e la sua operatività nell'area reggina meridionale sono state riconosciute da plurime sentenze emesse nel corso degli ultimi anni come da sentenze passate in giudicato (cfr. pg. 9 ord.), ha evidenziato come ad inquadrare l'indagato nella cosca in questione operante sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] depongano le numerose conversazioni oggetto di captazione anche presso l'abitazione del Barreca, luogo della sua detenzione domiciliare per motivi di salute, dalle quali si evince il ruolo di referente della consorteria suddetta nella veste di garante dei confini territoriali tra le varie cosche.

Tra le conversazioni rilevanti - oltre a qùelle specificamente àttinenti al fatto estoisivo di cui al capo B1) ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], titolare del supermercato Conad in Pellaro, sul quale durante il periodo di detenzione del Barreca il boss pellarese [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato un progetto estorsivo che aveva visto quali protagonisti tanto i destafaniani che gli appartenenti alla cosca [OSCURATO:PERSONA] e che il Barreca era intenzionato a riprendere in mano quale unico destinatario delle illecite attività perpetrate sul suo territorio di sua competenza - rilevano, tra le altre, quelle: 1) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente quella del 21 febbraio 2018, nel corso della quale l'Esposito, anch'egli appartenente alla cosca [OSCURATO:PERSONA], come il Leuzzo, nel riferire degli attriti insorti con il Leuzzo dopo l'impegno assunto nella vicenda estorsiva Canale, oltre a riscontrare il coinvolgimento del ricorrente nella perpetrazione dell'azione delittuosa in danno dell'imprenditore, rassicurava il Barreca circa l'affidabilità criminale dell'indagato, sottolineando come la serietà dell'impegno da quest'ultimo assunto nella gestione della "successione criminosa" derivasse dal vincolo stesso di affinità- familiare e criminale -con [OSCURATO:PERSONA], uno e esponenti più in vista del sodalizio mafioso; 2) quelle del 2.3.2018 e dell'ottobre 2018, testimonianti la caratura criminale del Leuzzo e la sua capacità intimidatoria e specificamente in quella dell'ottobre 2018 in cui il Barreca manifestava forte disappunto nei confronti del Leuzzo, che, in virtù della sua caratura mafiosa si era accaparrato una serie di lavori fortemente remunerativi, senza (nemmeno) condividerne i profitti con pellaresi, i quali, in ragione della dislocazione territoriale delle opere, si aspettavano che- nel pieno rispetto delle regole d del "costume ‘ndranghetistico - la cosca Ficara-Latella corrispondesse ai "padroni di casa" una quota parte dei cospicui ricavi ottenuto, prassi che non era, invece, stata onorata dal Leuzzo, destando le ire del Barreca; 3) nella conversazione del 13 agosto 2018, in cui il Barreca si lamentava del comportamento assunto da tale [OSCURATO:PERSONA] vicino alla cosca [OSCURATO:PERSONA] e della indifferibilità di un confronto tra i referenti delle ‘ndrine tra cui [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Da tali conversazioni, per certi aspetti corroborata anche dalle dichiarazioni, come si vedrà, di [OSCURATO:PERSONA], specie con riguardo al capo b1 il Tribunale, senza illogicità, ha ricavato che la condotta estorsiva sub bl trovi adeguata collocazione nell'ambito di una più ampia appartenenza dell'Indagato alla cosca di ‘ndrangheta Ficara-Latella, per conto ed in rappresentanza della quale il ricorrente spadroneggiava imponendo quale referente della consorteria, nelle more della detenzione di [OSCURATO:PERSONA], estorsioni ed esercitando un costante controllo territoriale, allo scopo di assicurare che sulla porzione cittadina vigesse- e fosse percepito - il costante metus dell'articolazione 'ndranghetistica e che la stessa, grazie al suo attivo contributo, potesse consolidare il proprio predominio ed affermare la propria autonomia criminale rispetto alle altre organizzazioni insistenti sulle zone metropolitane limitrofe.

2.2. In tale contesto, il primo motivo di ricorso si limita a censurare la valutazione del Tribunale che ha ricavato eminentemente dalle suddette conversazioni il compendio indiziario a carico dell'indagato in assenza di riscontri esterni di credibilità a tali dichiarazioni etero-accusatorie esaurienti.

Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergono 'elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414; Sez. 5, n. 2753 del 12/11/2021).

3. Manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso con il quale l'indagato censura genericamente l'ampio compendio indiziario a suo carico in merito alla condotta estorsiva a lui provvisoriamente ascritta al capo bl.

In particolare, il Tribunale ha messo in risalto come dalle conversazioni oggetto di captazione emerga chiaramente il ruolo del Leuzzo nell'attività estorsiva, come ad es. nella conv. del 17.2.2018, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] nel colloquiare con Domenico (Mico) Calabrò rivelava il disappunto per la perseveranza della cosca di [OSCURATO:PERSONA], nella persona di [OSCURATO:PERSONA], del tutto incurante del ritorno dell'anziano reggente ad accampare consistenti pretese economiche sull'imprenditore Canale ("[OSCURATO:PERSONA]" non lo vuole mandare a Canale...)

3.1. Il tenore delle conversazioni ed il ruolo del Leuzzo hanno, secondo il Tribunale trovato riscontro peraltro, nelle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso del suo primo interrogatorio, evidenziava come si fosse svolto il passaggio di testimone tra un riscossore e l'altro.

Spiegava il collaborante come l'operazione si fosse perfezionata sotto la "guida" di [OSCURATO:PERSONA], il quale, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], aveva invitato il dichiarante stesso a riferire all'imprenditore a corrispondere il dovuto al Barreca e non più a [OSCURATO:PERSONA], il quale, fino a quel momento approfittando della reclusione del pellarese— aveva invece riscosso per conto della cosca Ficara-Latella

3.1.1. [OSCURATO:PERSONA], poi, riferiva che a distanza di qualche giorno, però, non essendosi sbloccata la situazione, aveva ricevuto mandato di recarsi nuovamente presso l'ufficio dei Canale per fare in modo che gli stessi prendessero contatti con tale [OSCURATO:PERSONA] individuato come soggetto che avrebbe dovuto mediare nella controversia tra le due consorterie; inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] spiegava, tra l'altro, la ragione per cui un rappresentante dei Ficara, quale per l'appunto era il Leuzzo, avésse sino a quel momento gestito l'estorsione ai danni di un'impresa a Pellaro e ciò in base ad un accordo di spartizione territoriale fino al ritorno del Barreca con l'avallo degli arcoti.

Ancora poi il [OSCURATO:PERSONA] durante il successivo interrogatorio del 22.9.2020 ribadiva, con ulteriori dettagli, i concetti espressi: ossia che prima della rimessione in libertà del Barreca il provento estorsivo dell'imprenditore Canale andava da [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto della cosca [OSCURATO:PERSONA], per espressi accordi raggiunti al riguardo tra i [OSCURATO:PERSONA] e i Ficara; a seguito della scarcerazione del Barreca venivano rivisitati e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilito che da quel momento in avanti il pizzo avrebbe dovuto essere pagato al Barreca, in quanto insistente sul territorio ove si trovava il supermercato Conad oggetto di estorsione; il [OSCURATO:PERSONA], pur non ricordando quale fosse l'ammontare preciso della somma estorta, rammentava di aver percepito che la somma fosse di circa 2000,00 euro mensili.

3.1.2. Dal contenuto delle ainversazioni captate è dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha rilevato senza incorrere in vizi un grave quadro indiziario a carico dell'indagato in merito al reato B1, laddove le censure sviluppate in ricorso, oltre a tradursi in censure in fatto e perciò inammissibili, si presentano del tutto generiche, non confrontandosi compiutamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per I 'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 16 aprile 2021, ha confermato l'ordina. nza del Gip del medesimo Tribunale, dell' 8 febbraio 2021, con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione alla provvisoria imputazione di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso di tipo ‘ndranghetistico (capo A: artt. 61, n. 11 quater, 99, 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6 e 8 c.p., 71 D.Lgs. n. 159/2011) riconducibile alla `ndrina "Ficara-Latella", attiva nel territorio di Sarcinello, Ravagnese, [OSCURATO:PERSONA], Pellaro ed altre aree limitrofe e di estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo B: artt. 81, 99, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, 416 bis.1 c.p.) in danno dei titolari ([OSCURATO:PERSONA] e Pietro) di un supermercato a marchio Conad sito in Pellaro. 2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Leuzzo, deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 416 bis c.p. e 273 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) circa l'imputazione provvisoria di cui al capo A della rubrica, per avere il Tribunale del riesame fondato la dichiarazione gravità indiziaria in capo al ricorrente sulla base una serie di conversazioni oggetto di captazione intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e altri sodali che attribuivano al Leuzzo il ruolo di partecipe nella cosa Ficara-Latella, senza provvedere a rinvenire riscontri esterni di credibilità a tali dichiarazioni etero-accusatorie, come imposto, invece, dalla costante giurisprudenza di legittimità; invero, tali dichiarazioni, di per sé generiche, in assenza di riscontri fattuali di veridicità, non possono assumere valenza neppure di elemento indiziario; per quanto concerne in particolare la conversazione con [OSCURATO:PERSONA], per ovviare a tale inconveniente, il Tribunale del riesame ha del tutto illogicamente ravvisato la credibilità delle dichiarazioni dell'Egposito nel fatto che lo stesso, nel corso delle medesime conversazioni intercettate, si sarebbe autoincriminato, così violando ancora una volta i principi della giurisprudenza di legittimità; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 629, comma 2, c.p. e 273 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) circa la condotta estorsiva ascritta all'indagato al capo B1 della rubrica per avere il Tribunale del riesame fondato il quadro di gravità indiziaria sulla base di due principali elementi, quali il contenuto di una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto manifestamente equivoco, e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale però riportava fatti conosciuti doppiamente de relato, la cui fonte originaria di conoscenza era proprio il Barreca, anch'esse inidonee a corroborare il contenuto della captazione predetta; ciò nondimeno il Tribunale non ha provveduto a rispondere alle corrispondenti censure della difesa svolte all'udienza del riesame, rendendo una motivazione gravemente carente, non dando atto del rinvenimento di riscontri di indagine ed alla luce dell'argomentazione logica, secondo cui non risulta credibile che il Leuzzo avrebbe potuto opporsi alla intimazione rivoltagli da parte del capo provinciale, [OSCURATO:PERSONA], affinché desistesse dal riscuotere il pizzo dai Canale in favore della 'cosca del Barreca (capo della locale di Peliaro); inoltre, dalla lettura della conversazione suddetta non risulta evidente che a quella data (17.2.2018) Calabrò e Barreca fossero certi del fatto che effettivamente il Leuzzo stesse percependo la mazzetta dai Canale; infine, con riguardo alle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], si riscontra un'ulteriore carenza motivazionale, laddove il Tribunale lo indica come fonte diretta di conoscenza, perché lo stesso avrebbe asserito di aver parlato con le vittime dell'estorsione, senza però indicare specificamente in che passaggio dell'interrogatorio il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivelato tale circostanza e, comunque, senza riportare le dichiarazioni di riscontro delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Va premesso che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. In definitiva la Corte di Cassazione è tenuta a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi, ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. 2. Alla stregua di tali principi devono ritenersi manifestamente infondate nel loro complesso le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione del provvedimento impugnato, che - dopo aver svolto innanzitutto un'articolata disamina del contesto nel quale si sono svolte le indagini (in relazione al rientro di [OSCURATO:PERSONA] nel suo territorio all'esito di una lunga detenzione ed all'avvio da parte dello stesso delle relazioni con gli altri vertici delle 'ndrine della provincia reggina con l'obiettivo di riappropriarsi dell'antico potere di 'ndrangheta)- ha analizzato compiutamente gli indizi a carico del Leuzzo, in ordine ad entrambe le imputazioni provvisoriamente ascrittegli, indizi fondatisi eminentemente sull'attività di intercettazione, oltre che sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Nel suddetto contesto con riguardo specifico al reato associativo di cui al capo a) il Tribunale, dopo aver evidenziato che l'esistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] e la sua operatività nell'area reggina meridionale sono state riconosciute da plurime sentenze emesse nel corso degli ultimi anni come da sentenze passate in giudicato (cfr. pg. 9 ord.), ha evidenziato come ad inquadrare l'indagato nella cosca in questione operante sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] depongano le numerose conversazioni oggetto di captazione anche presso l'abitazione del Barreca, luogo della sua detenzione domiciliare per motivi di salute, dalle quali si evince il ruolo di referente della consorteria suddetta nella veste di garante dei confini territoriali tra le varie cosche. Tra le conversazioni rilevanti - oltre a qùelle specificamente àttinenti al fatto estoisivo di cui al capo B1) ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], titolare del supermercato Conad in Pellaro, sul quale durante il periodo di detenzione del Barreca il boss pellarese [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato un progetto estorsivo che aveva visto quali protagonisti tanto i destafaniani che gli appartenenti alla cosca [OSCURATO:PERSONA] e che il Barreca era intenzionato a riprendere in mano quale unico destinatario delle illecite attività perpetrate sul suo territorio di sua competenza - rilevano, tra le altre, quelle: 1) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente quella del 21 febbraio 2018, nel corso della quale l'Esposito, anch'egli appartenente alla cosca [OSCURATO:PERSONA], come il Leuzzo, nel riferire degli attriti insorti con il Leuzzo dopo l'impegno assunto nella vicenda estorsiva Canale, oltre a riscontrare il coinvolgimento del ricorrente nella perpetrazione dell'azione delittuosa in danno dell'imprenditore, rassicurava il Barreca circa l'affidabilità criminale dell'indagato, sottolineando come la serietà dell'impegno da quest'ultimo assunto nella gestione della "successione criminosa" derivasse dal vincolo stesso di affinità- familiare e criminale -con [OSCURATO:PERSONA], uno e esponenti più in vista del sodalizio mafioso; 2) quelle del 2.3.2018 e dell'ottobre 2018, testimonianti la caratura criminale del Leuzzo e la sua capacità intimidatoria e specificamente in quella dell'ottobre 2018 in cui il Barreca manifestava forte disappunto nei confronti del Leuzzo, che, in virtù della sua caratura mafiosa si era accaparrato una serie di lavori fortemente remunerativi, senza (nemmeno) condividerne i profitti con pellaresi, i quali, in ragione della dislocazione territoriale delle opere, si aspettavano che- nel pieno rispetto delle regole d del "costume ‘ndranghetistico - la cosca Ficara-Latella corrispondesse ai "padroni di casa" una quota parte dei cospicui ricavi ottenuto, prassi che non era, invece, stata onorata dal Leuzzo, destando le ire del Barreca; 3) nella conversazione del 13 agosto 2018, in cui il Barreca si lamentava del comportamento assunto da tale [OSCURATO:PERSONA] vicino alla cosca [OSCURATO:PERSONA] e della indifferibilità di un confronto tra i referenti delle ‘ndrine tra cui [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Da tali conversazioni, per certi aspetti corroborata anche dalle dichiarazioni, come si vedrà, di [OSCURATO:PERSONA], specie con riguardo al capo b1 il Tribunale, senza illogicità, ha ricavato che la condotta estorsiva sub bl trovi adeguata collocazione nell'ambito di una più ampia appartenenza dell'Indagato alla cosca di ‘ndrangheta Ficara-Latella, per conto ed in rappresentanza della quale il ricorrente spadroneggiava imponendo quale referente della consorteria, nelle more della detenzione di [OSCURATO:PERSONA], estorsioni ed esercitando un costante controllo territoriale, allo scopo di assicurare che sulla porzione cittadina vigesse- e fosse percepito - il costante metus dell'articolazione 'ndranghetistica e che la stessa, grazie al suo attivo contributo, potesse consolidare il proprio predominio ed affermare la propria autonomia criminale rispetto alle altre organizzazioni insistenti sulle zone metropolitane limitrofe. 2.2. In tale contesto, il primo motivo di ricorso si limita a censurare la valutazione del Tribunale che ha ricavato eminentemente dalle suddette conversazioni il compendio indiziario a carico dell'indagato in assenza di riscontri esterni di credibilità a tali dichiarazioni etero-accusatorie esaurienti. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergono 'elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414; Sez. 5, n. 2753 del 12/11/2021). 3. Manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso con il quale l'indagato censura genericamente l'ampio compendio indiziario a suo carico in merito alla condotta estorsiva a lui provvisoriamente ascritta al capo bl. In particolare, il Tribunale ha messo in risalto come dalle conversazioni oggetto di captazione emerga chiaramente il ruolo del Leuzzo nell'attività estorsiva, come ad es. nella conv. del 17.2.2018, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] nel colloquiare con Domenico (Mico) Calabrò rivelava il disappunto per la perseveranza della cosca di [OSCURATO:PERSONA], nella persona di [OSCURATO:PERSONA], del tutto incurante del ritorno dell'anziano reggente ad accampare consistenti pretese economiche sull'imprenditore Canale ("[OSCURATO:PERSONA]" non lo vuole mandare a Canale...) 3.1. Il tenore delle conversazioni ed il ruolo del Leuzzo hanno, secondo il Tribunale trovato riscontro peraltro, nelle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso del suo primo interrogatorio, evidenziava come si fosse svolto il passaggio di testimone tra un riscossore e l'altro. Spiegava il collaborante come l'operazione si fosse perfezionata sotto la "guida" di [OSCURATO:PERSONA], il quale, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], aveva invitato il dichiarante stesso a riferire all'imprenditore a corrispondere il dovuto al Barreca e non più a [OSCURATO:PERSONA], il quale, fino a quel momento approfittando della reclusione del pellarese— aveva invece riscosso per conto della cosca Ficara-Latella 3.1.1. [OSCURATO:PERSONA], poi, riferiva che a distanza di qualche giorno, però, non essendosi sbloccata la situazione, aveva ricevuto mandato di recarsi nuovamente presso l'ufficio dei Canale per fare in modo che gli stessi prendessero contatti con tale [OSCURATO:PERSONA] individuato come soggetto che avrebbe dovuto mediare nella controversia tra le due consorterie; inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] spiegava, tra l'altro, la ragione per cui un rappresentante dei Ficara, quale per l'appunto era il Leuzzo, avésse sino a quel momento gestito l'estorsione ai danni di un'impresa a Pellaro e ciò in base ad un accordo di spartizione territoriale fino al ritorno del Barreca con l'avallo degli arcoti. Ancora poi il [OSCURATO:PERSONA] durante il successivo interrogatorio del 22.9.2020 ribadiva, con ulteriori dettagli, i concetti espressi: ossia che prima della rimessione in libertà del Barreca il provento estorsivo dell'imprenditore Canale andava da [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto della cosca [OSCURATO:PERSONA], per espressi accordi raggiunti al riguardo tra i [OSCURATO:PERSONA] e i Ficara; a seguito della scarcerazione del Barreca venivano rivisitati e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilito che da quel momento in avanti il pizzo avrebbe dovuto essere pagato al Barreca, in quanto insistente sul territorio ove si trovava il supermercato Conad oggetto di estorsione; il [OSCURATO:PERSONA], pur non ricordando quale fosse l'ammontare preciso della somma estorta, rammentava di aver percepito che la somma fosse di circa 2000,00 euro mensili. 3.1.2. Dal contenuto delle ainversazioni captate è dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha rilevato senza incorrere in vizi un grave quadro indiziario a carico dell'indagato in merito al reato B1, laddove le censure sviluppate in ricorso, oltre a tradursi in censure in fatto e perciò inammissibili, si presentano del tutto generiche, non confrontandosi compiutamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c
Sentenza Cassazione n. 07793/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris