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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 10102/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5267-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], I.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]° NUZZACI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1826/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 05267 sez.

M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che l'architetto [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio Sergio, Tiziano e [OSCURATO:PERSONA], le rispettive mogli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Mola s.r.I., chiedendo, per quanto ancora qui importa, la revocatoria delle donazioni stipulate dai Salviati in favore delle loro mogli e di un atto di compravendita tra le due società; esponeva che: - era stato evocato in lite, quale direttori di lavori di costruzione di immobili, da un Condominio e dai singoli condomini, unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA], società venditrice degli immobili stessi, alla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., quale costruttrice poi incorporata nella prima, e ai suoi soci illimitatamente responsabili, in un procedimento per accertamento tecnico preventivo; - il procedimento aveva accertato e quantificato i vizi, e all'esito era stata introdotta una causa di merito, che aveva accertato la responsabilità ex art. 1669, cod. civ., con conseguente condanna solidale al risarcimento dei danni, e a correlate manleve; - aveva pagato le spese del consulente, mentre nulla avevano pagato la s.r.l. e i fratelli Salviato, sicché i creditori avevano notificato atto di precetto per il pagamento dell'intero; - il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: il credito utile all'azione revocatoria poteva essere anche solo eventuale, sicché non ostava alla conclusione il mancato pagamento del deducente; la donazione del residuo patrimonio immobiliare del soggetto debitore costituiva evento di danno, non ostando la pretesa solvibilità di altri coobbligati; trattandosi di credito anteriore all'atto dispositivo era sufficiente la "scientia damni" in capo agli alienanti, da ritenere implicita con la dismissione immobiliare;- in ogni caso emergeva in via indiziaria la dolosa preordinazione, posto che gli atti dispositivi erano successivi al procedimento di accertamento tecnico preventivo, non ostando la contumacia dei disponenti che, come parti convenute, avevano accesso agli atti e tenuto conto del fatto che Costantino e [OSCURATO:PERSONA] erano soci della [OSCURATO:SOCIETA] costituita e incorporante la s.n.c.; -gli atti dispositivi, di spoglio del proprio patrimonio immobiliare da parte dei donanti in favore delle mogli, erano contestuali e di poco successivi alla richiesta di pagamento proveniente dal difensore del Condominio; - non era emersa alcuna attivazione per il pagamento del debito da parte dei coobbligati; -trattandosi di atti a titolo gratuito non era necessario provare l'elemento soggettivo in capo al terzo donatario; - nella regolazione delle spese di lite, queste erano state condivisibilmente compensate dal Tribunale tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l'attore deducente, quanto alla domanda di revoca dell'alienazione intercorsa tra la suddetta società e la Mola s.r.I., mentre erano state liquidate in favore della Mola a carico dell'attore medesimo, poiché in quest'ultima società era risultato assente l'elemento soggettivo; avverso questa decisione ricorrono per cassazione Tiziano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sulla base di quattro motivi; nessuno si è costituito per gli intimati; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, cod. proc. civ., e 2901, cod. civ.„ poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il credito dell'originario attore era solo futuro ed eventuale, oltre che dipendente da una condizione meramente potestativa, non avendo egli pagato, e comunque essendo affermato il regresso solo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e non dei soci Salviato deducenti; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non sussisteva il pregiudizio non solo perché l'originario attore aveva ottenuto la manleva assicurativa, ma anche perché all'atto delle donazioni sussisteva solvibilità, tenuto conto che rilevava anche quella dei coobbligati; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando la prova della dolosa preordinazione, necessaria perché gli atti dispositivi precedevano la statuizione di sussistenza del credito, atteso che i fratelli Salviato non erano stati parti del procedimento per accertamento tecnico preventivo, laddove le donazioni erano state perfezionate prima della stessa introduzione del giudizio di merito; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato confermando la differenziazione nella regolazione delle spese di lite tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Mola s.r.I., statuita dal Tribunale secondo quanto riassunto in parte narrativa, pur essendo identiche le relative posizioni, fermo che l'accoglimento delle precedenti censure avrebbe dovuto comunque imposto una revisione della pronuncia in parola; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo motivo è infondato; come noto, questa Corte ritiene che in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva dell'aspettativa, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, con la conseguenza che anche il credito eventuale, come quello litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr., ad esempio, Cass., 03/09/2020, n. 18291, Cass., 19/02/2020, n. 4212); nella fattispecie in scrutinio, la Corte territoriale ha accertato la sussistenza di una ragionevole aspettativa di credito derivante dal regresso inerente alla condanna risarcitoria di cui si è detto in parte narrativa, a fronte del riscontro dell'assenza di volontà di estinguere la propria quota di debito da parte dei condebitori solidali, tanto da indurre il creditore a notificare all'attore in revocatoria precetto per il pagamento dell'intera somma dovuta: tanto, dunque, basta; deve aggiungersi che, nella cornice di ammissibilità regolata dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., è riportata la statuizione del regresso tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 8 del ricorso) senza che ciò significhi, in difetto di altre specificazioni, che vi sia stato rigetto di un'eventuale domanda di regresso nei confronti dei fratelli Sa lviato: con la conseguenza che quest'ultimo, non regolato dalla menzionata statuizione, potrebbe legittimamente e ragionevolmente sorgere; il secondo motivo è infondato; in coerenza con la logica ricostruttiva appena riferita, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria nei suoi confronti qualora ne ricorrano i presupposti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati si mostrino, nel momento della pronuncia, singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8315): la diminuzione della garanzia patrimoniale di uno dei condebitori costituisce, infatti, un peggioramento di quella complessiva propria del creditore (conf.

Cass., 26/06/2020, n. 12901, a mentre della quale non assume rilievo ai fini dell'esclusione dell'evento di danno la presenza, all'interno dell'atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento); pertanto, inoltre, la ricordata manleva dell'attore in revocatoria non può ostare, perché non esclude la sua esposizione nei confronti del proprio creditore, e afferisce al distinto contratto assicurativo che lo stesso ha perfezionato, mirando alla sua salvaguardia; il terzo motivo è infondato; la Corte di appello ha accertato che la responsabilità in parola era nata da fatti costitutivi -titolo solidale ex art. 1669, cod. civ., e conseguente titolo e, in questa chiave, aspettativa di regresso nei rapporti interni- antecedenti agli atti dispositivi oggetto di revocatoria, bastando dunque la consapevolezza del pregiudizio (arg. ex Cass., 10/06/2020, n. 11121: nel caso di credito litigioso, idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito); ha inoltre accertato che: il trasferimento degli immobili in favore delle proprie mogli, ad opera dei condebitori solidali, integrava oggettivamente, per altro verso, i presupposti dell'aziona pauliana; e che, comunque, come anticipato, sussisteva dolosa preordinazione, evidenziando che gli atti dispositivi liberali erano stati posti in essere a pochi mesi dalla richiesta di pagamento del Condominio creditore ed erano successivi al procedimento di accertamento tecnico preventivo che aveva verificato e quantificati i danni, non ostando, al riguardo, la contumacia dei disponenti che come parti convenute avevano accesso agli atti e tenuto conto del fatto che Costantino e [OSCURATO:PERSONA] erano soci della [OSCURATO:SOCIETA] costituita e incorporante la s.n.c.; è del tutto evidente, pertanto, l'irrilevanza del successivo giudizio di pieno merito (sulla responsabilità solidale in parola), a fronte di tali complessivi accertamenti in fatto effettuati dal giudice di merito nell'ambito del suo proprio sindacato; il quarto motivo è inammissibile; si è detto che la Corte territoriale, nella regolazione delle spese di lite, ha statuito che le stesse erano state correttamente compensate dal Tribunale tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l'attore in revocatoria, quanto alla domanda di revoca dell'alienazione intercorsa tra la suddetta società e la Mola s.r.I., mentre erano state liquidate in favore della Mola a carico dell'attore medesimo, poiché in questa seconda società era risultato assente l'elemento soggettivo; il ricorso non si misura con questa specifica ragione decisoria; non deve disporsi sulle spese/stanti le mancate difese degli intimati; La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5267-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], I.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]° NUZZACI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1826/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05267 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che l'architetto [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio Sergio, Tiziano e [OSCURATO:PERSONA], le rispettive mogli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Mola s.r.I., chiedendo, per quanto ancora qui importa, la revocatoria delle donazioni stipulate dai Salviati in favore delle loro mogli e di un atto di compravendita tra le due società; esponeva che: - era stato evocato in lite, quale direttori di lavori di costruzione di immobili, da un Condominio e dai singoli condomini, unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA], società venditrice degli immobili stessi, alla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., quale costruttrice poi incorporata nella prima, e ai suoi soci illimitatamente responsabili, in un procedimento per accertamento tecnico preventivo; - il procedimento aveva accertato e quantificato i vizi, e all'esito era stata introdotta una causa di merito, che aveva accertato la responsabilità ex art. 1669, cod. civ., con conseguente condanna solidale al risarcimento dei danni, e a correlate manleve; - aveva pagato le spese del consulente, mentre nulla avevano pagato la s.r.l. e i fratelli Salviato, sicché i creditori avevano notificato atto di precetto per il pagamento dell'intero; - il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: il credito utile all'azione revocatoria poteva essere anche solo eventuale, sicché non ostava alla conclusione il mancato pagamento del deducente; la donazione del residuo patrimonio immobiliare del soggetto debitore costituiva evento di danno, non ostando la pretesa solvibilità di altri coobbligati; trattandosi di credito anteriore all'atto dispositivo era sufficiente la "scientia damni" in capo agli alienanti, da ritenere implicita con la dismissione immobiliare;- in ogni caso emergeva in via indiziaria la dolosa preordinazione, posto che gli atti dispositivi erano successivi al procedimento di accertamento tecnico preventivo, non ostando la contumacia dei disponenti che, come parti convenute, avevano accesso agli atti e tenuto conto del fatto che Costantino e [OSCURATO:PERSONA] erano soci della [OSCURATO:SOCIETA] costituita e incorporante la s.n.c.; -gli atti dispositivi, di spoglio del proprio patrimonio immobiliare da parte dei donanti in favore delle mogli, erano contestuali e di poco successivi alla richiesta di pagamento proveniente dal difensore del Condominio; - non era emersa alcuna attivazione per il pagamento del debito da parte dei coobbligati; -trattandosi di atti a titolo gratuito non era necessario provare l'elemento soggettivo in capo al terzo donatario; - nella regolazione delle spese di lite, queste erano state condivisibilmente compensate dal Tribunale tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l'attore deducente, quanto alla domanda di revoca dell'alienazione intercorsa tra la suddetta società e la Mola s.r.I., mentre erano state liquidate in favore della Mola a carico dell'attore medesimo, poiché in quest'ultima società era risultato assente l'elemento soggettivo; avverso questa decisione ricorrono per cassazione Tiziano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sulla base di quattro motivi; nessuno si è costituito per gli intimati; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, cod. proc. civ., e 2901, cod. civ.„ poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il credito dell'originario attore era solo futuro ed eventuale, oltre che dipendente da una condizione meramente potestativa, non avendo egli pagato, e comunque essendo affermato il regresso solo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e non dei soci Salviato deducenti; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non sussisteva il pregiudizio non solo perché l'originario attore aveva ottenuto la manleva assicurativa, ma anche perché all'atto delle donazioni sussisteva solvibilità, tenuto conto che rilevava anche quella dei coobbligati; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando la prova della dolosa preordinazione, necessaria perché gli atti dispositivi precedevano la statuizione di sussistenza del credito, atteso che i fratelli Salviato non erano stati parti del procedimento per accertamento tecnico preventivo, laddove le donazioni erano state perfezionate prima della stessa introduzione del giudizio di merito; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato confermando la differenziazione nella regolazione delle spese di lite tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Mola s.r.I., statuita dal Tribunale secondo quanto riassunto in parte narrativa, pur essendo identiche le relative posizioni, fermo che l'accoglimento delle precedenti censure avrebbe dovuto comunque imposto una revisione della pronuncia in parola; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo motivo è infondato; come noto, questa Corte ritiene che in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva dell'aspettativa, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, con la conseguenza che anche il credito eventuale, come quello litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr., ad esempio, Cass., 03/09/2020, n. 18291, Cass., 19/02/2020, n. 4212); nella fattispecie in scrutinio, la Corte territoriale ha accertato la sussistenza di una ragionevole aspettativa di credito derivante dal regresso inerente alla condanna risarcitoria di cui si è detto in parte narrativa, a fronte del riscontro dell'assenza di volontà di estinguere la propria quota di debito da parte dei condebitori solidali, tanto da indurre il creditore a notificare all'attore in revocatoria precetto per il pagamento dell'intera somma dovuta: tanto, dunque, basta; deve aggiungersi che, nella cornice di ammissibilità regolata dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., è riportata la statuizione del regresso tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 8 del ricorso) senza che ciò significhi, in difetto di altre specificazioni, che vi sia stato rigetto di un'eventuale domanda di regresso nei confronti dei fratelli Sa lviato: con la conseguenza che quest'ultimo, non regolato dalla menzionata statuizione, potrebbe legittimamente e ragionevolmente sorgere; il secondo motivo è infondato; in coerenza con la logica ricostruttiva appena riferita, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria nei suoi confronti qualora ne ricorrano i presupposti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati si mostrino, nel momento della pronuncia, singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8315): la diminuzione della garanzia patrimoniale di uno dei condebitori costituisce, infatti, un peggioramento di quella complessiva propria del creditore (conf. Cass., 26/06/2020, n. 12901, a mentre della quale non assume rilievo ai fini dell'esclusione dell'evento di danno la presenza, all'interno dell'atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento); pertanto, inoltre, la ricordata manleva dell'attore in revocatoria non può ostare, perché non esclude la sua esposizione nei confronti del proprio creditore, e afferisce al distinto contratto assicurativo che lo stesso ha perfezionato, mirando alla sua salvaguardia; il terzo motivo è infondato; la Corte di appello ha accertato che la responsabilità in parola era nata da fatti costitutivi -titolo solidale ex art. 1669, cod. civ., e conseguente titolo e, in questa chiave, aspettativa di regresso nei rapporti interni- antecedenti agli atti dispositivi oggetto di revocatoria, bastando dunque la consapevolezza del pregiudizio (arg. ex Cass., 10/06/2020, n. 11121: nel caso di credito litigioso, idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito); ha inoltre accertato che: il trasferimento degli immobili in favore delle proprie mogli, ad opera dei condebitori solidali, integrava oggettivamente, per altro verso, i presupposti dell'aziona pauliana; e che, comunque, come anticipato, sussisteva dolosa preordinazione, evidenziando che gli atti dispositivi liberali erano stati posti in essere a pochi mesi dalla richiesta di pagamento del Condominio creditore ed erano successivi al procedimento di accertamento tecnico preventivo che aveva verificato e quantificati i danni, non ostando, al riguardo, la contumacia dei disponenti che come parti convenute avevano accesso agli atti e tenuto conto del fatto che Costantino e [OSCURATO:PERSONA] erano soci della [OSCURATO:SOCIETA] costituita e incorporante la s.n.c.; è del tutto evidente, pertanto, l'irrilevanza del successivo giudizio di pieno merito (sulla responsabilità solidale in parola), a fronte di tali complessivi accertamenti in fatto effettuati dal giudice di merito nell'ambito del suo proprio sindacato; il quarto motivo è inammissibile; si è detto che la Corte territoriale, nella regolazione delle spese di lite, ha statuito che le stesse erano state correttamente compensate dal Tribunale tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l'attore in revocatoria, quanto alla domanda di revoca dell'alienazione intercorsa tra la suddetta società e la Mola s.r.I., mentre erano state liquidate in favore della Mola a carico dell'attore medesimo, poiché in questa seconda società era risultato assente l'elemento soggettivo; il ricorso non si misura con questa specifica ragione decisoria; non deve disporsi sulle spese/stanti le mancate difese degli intimati; La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
Sentenza Cassazione n. 10102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris