CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2/3/2021 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], mentre ha chiesto la rideterminazione della durata dell'interdizione dai pubblici uffici nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, a seguito di concordato sui motivi, rideterminava le pene inflitte agli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, tutti concernenti violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza impugnata. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] veniva formulato un motivo di ricorso, con il quale si censurava l'accoglimento del concordato sui motivi di appello senza procedere alla preventiva verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.. 3. [OSCURATO:PERSONA] formulava un motivo di ricorso, contestando la quantificazione della pena operata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che a differenza degli altri imputati non ha definito il giudizio con il concordato sui motivi di appello, sono stati proposti tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione, essendo state erroneamente valutate le prove a carico dell'imputato, al punto che il giudice di appello incorreva in un vero e proprio errore di persona, lì dove richiamava due episodi di spaccio di stupefacenti attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] e non già ad Alfredo. Inoltre, si contesta l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche. 4.1. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, sostenendo che sarebbe stato erroneamente individuato il numero di cessioni illecite. 4.2. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la condotta collaborativa. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, formulavano un identico motivo, con il quale deducevano che, nonostante la pena concordata fosse stata rideterminata in misura inferiore al limite di cinque anni di reclusione, la Corte di appello non aveva sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea. 6. [OSCURATO:PERSONA]Angelo formulava un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto l'erronea quantificazione della pena applicata, evidenziando come la pena pecuniaria era rimasta invariata ed il trattamento sanzionatorio era nel suo complesso eccessivo. 7. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati, ad eccezione di quelli proposti da Kristian ed [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA]. 2. I motivi proposti da D'Angelo e Tabacchino propongono motivi analoghi, essenzialmente concernenti il trattamento sanzionatorio. I motivi sono infondati, posto che entrambi gli imputati hanno definitivo il procedimento con il concordato sui motivi di appello e conseguente determinazione della pena. Ne consegue che, al di fuori del caso di illegalità della pena non sussistente nel caso di specie, il soggetto che ha concordato la pena non può proporre ricorso per cassazione deducendo vizi relativi alla sua determinazione. Per consolidata giurisprudenza, infatti, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n.19983 del 9/06/2020, Coppola, Rv. 279504 ). 3. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale deduce la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Anche a tal riguardo, la giurisprudenza che si era occupata dell'analogo istituto originariamente previsto dall'art. 599, connma 4, cod. proc. pen. aveva avuto modo di chiarire che il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta avanzata di concordato, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707). Analogo principio va ribadito anche a seguito della reintroduzione del concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dovendo altresì evidenziarsi come la diversa disciplina dettata dall'art. 444 cod. proc. pen. si giustifica in ragione del fatto che il patteggiamento interviene in primo grado, quando non vi è ancora stata una sentenza di condanna. Viceversa, nel caso del concordato in appello, l'adozione della sentenza di condanna in primo grado consente di ritenere già assorbita e definitivamente preclusa la verifica sull'insussistenza di cause di proscioglimento, ove l'impugnante intenda definire il procedimento con la rinuncia ai motivi e l'accordo sulla pena. 4. I ricorsi proposti da Kristian e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] sono fondati. Gli imputati hanno dedotto che, a seguito del concordato in appello, le pene loro rispettivamente irrogate sono scese al di sotto del limite di cinque anni di reclusione, sicchè la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici andava eliminata. Occorre precisare che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva è stata rideterminata in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione, sicchè alcun dubbio sussiste in ordine alla illegalità della pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Va, pertanto, rilevato l'errore in cui è incorso il giudice di appello che, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti (Sez.5, n.11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806). 4.1. Analoga conclusione va accolta anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante la pena complessivamente determinata nei loro confronti sia superiore a cinque anni di reclusione. A tale quantificazione, tuttavia, si è giunti solo per effetto degli aumenti inflitti a titolo di continuazione, mentre la pena base è stata, per entrambi, stabilita in misura inferiore al limite di cinque anni. Va ribadito il principio secondo cui ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (Sez.5, n.28584 del 14/03/2017, Corrado, Rv. 270240). 5. Passando all'esame dei motivi di impugnazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], occorre rammentare che quest'ultimo non ha definito il procedimento con il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicchè i dedotti vizi di motivazione potevano essere proposti, pur risultando in concreto manifestamente infondati. 5.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, posto che il ricorrente deduce presunte carenze che renderebbero la motivazione illogica e contraddittoria. Le doglianze si risolvono in una parziale enucleazione di singoli passaggi argomentativi, senza che il ricorrente si confronti con la motivazione nel suo complesso. In particolare, l'attività di cessione a terzi addebitata a [OSCURATO:PERSONA] è stata desunta dall'esame e dall'interpretazione delle intercettazioni telefoniche, con riguardo alle quali si è dato atto di come il linguaggio criptico utilizzato assuma un senso logico esclusivamente se riferito all'attività illecita contestata all'imputato. Si tratta di un percorso argomentativo insuscettibile di essere rivalutato in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ne consegue che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Peraltro, la sintetica motivazione della sentenza di appello si integra con quella, ben più ampia, di primo grado, il che consente di affermare che dalla congiunta lettura delle pronunce di merito emerge una ricostruzione del quadro probatorio immune da censure. 5.2. Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'esclusione della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte di appello (si veda pg.17) ha congruamente argomentato le ragioni dell'esclusione dell'ipotesi lieve, applicando consolidati principi giurisprudenziali e non incorrendo nel lamentato vizio di motivazione. 5.3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Per consolidata giurisprudenza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. Nel caso di specie, la Corte di appello ha anche tenuto conto della condotta processuale dell'imputato, il quale, pur riconoscendo in parte gli acquisti di stupefacente, ha dedotto che lo stesso fosse destinato all'uso personale. Tale atteggiamento processuale risulta dettato da finalità meramente difensive e non consente di configurare un'effettiva collaborazione. Del tutto irrilevante è, infine, il fatto che la Corte di appello abbia negato che l'imputato avesse stabili entrate di denaro, posto che tale circostanza - pur potendo rilevare ai fini di stabilire la destinazione dello stupefacente all'uso personale - non influisce sul riconoscimento delle generiche. 6. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno accolti con annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, statuizione che può essere rideterminata nella corrispondente pena accessoria temporanea. I restanti ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla interdizione perpetua dai pubblici uffici applicata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ridetermina la predetta misura in anni cinque. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d