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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27963/2026

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ssibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 20 gennaio 2026 la Corte di appello di Bari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interessediXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavente ad oggetto il riconoscimento del vincolodella continuazione ex art. 671 cod proc. pen. tra le seguenti sentenze delTribunale di Bari:20 ottobre 2022, confermata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del23 giugno 2023, definitiva il 9 ottobre 2024 per i reati di cui agli artt. 612 biscod. pen. 56, 628, 582, 585 cod. pen. commessi in danno diXXXXXXXXXXXXXXX;15 maggio 2023, definitiva il 22 luglio 2023 per il reato di cui all’art. 612 biscod. pen. commesso in danno di XXXXXXXXXXXX;6 marzo 2023, riformata in appello con sentenza del 15 ottobre 2024,definitiva il 28 febbraio 2025, per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen.commesso in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX.2.

Avverso il provvedimento XXXXXXXXha proposto ricorso per cassazione, amezzo del proprio difensore, articolando due motivi.2.1.

Con il primo ha eccepito la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art.665, commi 2 e 4, cod. proc. pen. per essere stato emesso il provvedimento dagiudice incompetente.Invero, in pari data rispetto all’ordinanza impugnata, la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Bologna ha emesso un provvedimento diunificazione di pene concorrenti includendo, oltre alle sentenze delle autoritàgiudiziarie baresi, anche altra del Tribunale emiliano, riformata dalla locale Cortedi appello con sentenza irrevocabile il 2 luglio 2025.Ne consegue che la competenza a decidere apparteneva al Tribunale diBologna, dovendosi avere riguardo alla «data della trasmissione degli atti allaCorte di appello di Bari in data 02.10.25».2.2.

Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge per non esserestata ritenuta configurabile la continuazione a ragione di una incompletadisamina delle questioni sottoposte al giudice dell’esecuzione, con particolareriferimento alla condizione di tossicodipendenza di XXXXXXXXXPeraltro, le condotte integranti i delitti di cui all’art. 612 bis cod. pen.contestate al ricorrente come commesse in danno di persone di sesso femminiletutte già legate allo stesso da relazioni sentimentali, sono state caratterizzate damodalità sovrapponibili e sono state consumate nel territorio dello stessoComune.L’identità del disegno criminoso non richiede, contrariamente a quantoritenuto dal giudice dell’esecuzione, una programmazione analitica delle singoleviolazioni, sin dalla commissione della prima, essendo sufficiente una ideazione,anche solo di massima, delle condotte devianti.Il giudice adito, inoltre, ha omesso di considerare la condizione ditossicodipendenza del ricorrente, dedotta nell’istanza.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.La stessa prospettazione contenuta nel ricorso è priva di qualsiasifondamento.L’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione è stata presentataal giudice dell’esecuzione il 7 maggio 2025 e, secondo quanto incontestatamenteriportato nel provvedimento impugnato, all’epoca, l’ultima sentenza divenutairrevocabile era quella della Corte di appello di Bari definitiva il 28.2.2025.Ai fini della determinazione della competenza non rilevano le eventualipronunce divenute irrevocabili in epoca successiva.Invero, va ribadito che «la competenza funzionale del giudice dell'esecuzionea provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica almomento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti pereffetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, inossequio al principio della "perpetuatio jurisdictionis"» (fra le molte, Sez. 1, n.51271 del 30/09/2019, Trib., Rv. 277733 – 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014,Santaniello, Rv. 259171 – 01; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Chiarello, Rv.247648 - 01).In termini sostanzialmente conformi è stato condivisibilmente affermato che«la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimentiemessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento almomento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risultiancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per lasopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (Sez. 1, n. 16127 del01/04/2021, Tribunale, Rv. 281065 - 01).Ne consegue che il primo motivo di ricorso è manifestamente privo difondamento, non assumendo rilievo alcuno l’eventuale irrevocabilità di altrasentenza sopravvenuta rispetto al momento del deposito dell’istanza ex art. 671cod. proc. pen.3.

Il secondo motivo è infondato.3.1.

L'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamenterappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose enon si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime,invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero nonpredeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alladevianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni edopportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv.284420).E’ stato affermato dal massimo organo nomofilattico che «il riconoscimentodella continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamenteche nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita.

Per detto riconoscimento èrichiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori,potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto disoltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra letante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice dimerito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento delgiudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamento dei fatti.Nel caso di specie, inoltre, si lamenta la violazione dell’art. 671, comma 1,ultimo periodo, cod. proc. pen., ove si stabilisce che «fra gli elementi cheincidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è laconsumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che «lostato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano adesso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuatedalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81,comma secondo, cod. pen.» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,Avanzini, Rv, 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).3.2.

Il provvedimento impugnato ha escluso la continuazione tenendo conto,in sostanza, della specificità dei reati commessi dal ricorrente e dalla loro natura:si tratta di plurimi reati di stalking commessi ai danni delle diverse compagneche XXXXXXXX ha avuto nel corso degli anni.I delitti sono stati commessi in tempi diversi e ai danni di persone offesediverse e rispetto a tale considerazione svolta nel provvedimento impugnato, ilricorrente ha opposto una critica che poggia sulle omogenee modalità dicommissione dei diversi reati che, da sole, non sono idonee a scalfire laricostruzione del giudice dell’esecuzione il quale, in termini congrui ed esenti davizi motivazionali evidenti, ha messo in evidenza la connotazione particolare deireati.A fronte di tale circostanza, appare inconsistente l’allegazione di una volontàdi dominio e di possesso delle persone di sesso femminile che avrebbe ispirato lecondotte delittuose del ricorrente siccome espressive non già di un programmacriminoso unitario, bensì, piuttosto, di una inclinazione personale o caratterialeche nulla ha a che vedere con la nozione di reato continuato.Del tutto generica, infine, si palesa la censura riferita alla mancataconsiderazione della condizione di tossicodipendenza, stante la carenza totale diallegazione in merito al rapporto che si dovrebbe individuare tra la dedottaassunzione di cocaina e la commissione dei delitti per i quali è stata avanzatal’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.4.

Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Il riferimento alle condizioni personali del ricorrente impone che siano omessele generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026 la Corte di appello di Bari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interessediXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavente ad oggetto il riconoscimento del vincolodella continuazione ex art. 671 cod proc. pen. tra le seguenti sentenze delTribunale di Bari:20 ottobre 2022, confermata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del23 giugno 2023, definitiva il 9 ottobre 2024 per i reati di cui agli artt. 612 biscod. pen. 56, 628, 582, 585 cod. pen. commessi in danno diXXXXXXXXXXXXXXX;15 maggio 2023, definitiva il 22 luglio 2023 per il reato di cui all’art. 612 biscod. pen. commesso in danno di XXXXXXXXXXXX;6 marzo 2023, riformata in appello con sentenza del 15 ottobre 2024,definitiva il 28 febbraio 2025, per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen.commesso in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX.2. Avverso il provvedimento XXXXXXXXha proposto ricorso per cassazione, amezzo del proprio difensore, articolando due motivi.2.1. Con il primo ha eccepito la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art.665, commi 2 e 4, cod. proc. pen. per essere stato emesso il provvedimento dagiudice incompetente.Invero, in pari data rispetto all’ordinanza impugnata, la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Bologna ha emesso un provvedimento diunificazione di pene concorrenti includendo, oltre alle sentenze delle autoritàgiudiziarie baresi, anche altra del Tribunale emiliano, riformata dalla locale Cortedi appello con sentenza irrevocabile il 2 luglio 2025.Ne consegue che la competenza a decidere apparteneva al Tribunale diBologna, dovendosi avere riguardo alla «data della trasmissione degli atti allaCorte di appello di Bari in data 02.10.25».2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge per non esserestata ritenuta configurabile la continuazione a ragione di una incompletadisamina delle questioni sottoposte al giudice dell’esecuzione, con particolareriferimento alla condizione di tossicodipendenza di XXXXXXXXXPeraltro, le condotte integranti i delitti di cui all’art. 612 bis cod. pen.contestate al ricorrente come commesse in danno di persone di sesso femminiletutte già legate allo stesso da relazioni sentimentali, sono state caratterizzate damodalità sovrapponibili e sono state consumate nel territorio dello stessoComune.L’identità del disegno criminoso non richiede, contrariamente a quantoritenuto dal giudice dell’esecuzione, una programmazione analitica delle singoleviolazioni, sin dalla commissione della prima, essendo sufficiente una ideazione,anche solo di massima, delle condotte devianti.Il giudice adito, inoltre, ha omesso di considerare la condizione ditossicodipendenza del ricorrente, dedotta nell’istanza.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.La stessa prospettazione contenuta nel ricorso è priva di qualsiasifondamento.L’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione è stata presentataal giudice dell’esecuzione il 7 maggio 2025 e, secondo quanto incontestatamenteriportato nel provvedimento impugnato, all’epoca, l’ultima sentenza divenutairrevocabile era quella della Corte di appello di Bari definitiva il 28.2.2025.Ai fini della determinazione della competenza non rilevano le eventualipronunce divenute irrevocabili in epoca successiva.Invero, va ribadito che «la competenza funzionale del giudice dell'esecuzionea provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica almomento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti pereffetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, inossequio al principio della "perpetuatio jurisdictionis"» (fra le molte, Sez. 1, n.51271 del 30/09/2019, Trib., Rv. 277733 – 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014,Santaniello, Rv. 259171 – 01; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Chiarello, Rv.247648 - 01).In termini sostanzialmente conformi è stato condivisibilmente affermato che«la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimentiemessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento almomento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risultiancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per lasopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (Sez. 1, n. 16127 del01/04/2021, Tribunale, Rv. 281065 - 01).Ne consegue che il primo motivo di ricorso è manifestamente privo difondamento, non assumendo rilievo alcuno l’eventuale irrevocabilità di altrasentenza sopravvenuta rispetto al momento del deposito dell’istanza ex art. 671cod. proc. pen.3. Il secondo motivo è infondato.3.1. L'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamenterappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose enon si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime,invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero nonpredeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alladevianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni edopportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv.284420).E’ stato affermato dal massimo organo nomofilattico che «il riconoscimentodella continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamenteche nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento èrichiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori,potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto disoltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra letante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice dimerito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento delgiudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamento dei fatti.Nel caso di specie, inoltre, si lamenta la violazione dell’art. 671, comma 1,ultimo periodo, cod. proc. pen., ove si stabilisce che «fra gli elementi cheincidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è laconsumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che «lostato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano adesso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuatedalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81,comma secondo, cod. pen.» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,Avanzini, Rv, 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).3.2. Il provvedimento impugnato ha escluso la continuazione tenendo conto,in sostanza, della specificità dei reati commessi dal ricorrente e dalla loro natura:si tratta di plurimi reati di stalking commessi ai danni delle diverse compagneche XXXXXXXX ha avuto nel corso degli anni.I delitti sono stati commessi in tempi diversi e ai danni di persone offesediverse e rispetto a tale considerazione svolta nel provvedimento impugnato, ilricorrente ha opposto una critica che poggia sulle omogenee modalità dicommissione dei diversi reati che, da sole, non sono idonee a scalfire laricostruzione del giudice dell’esecuzione il quale, in termini congrui ed esenti davizi motivazionali evidenti, ha messo in evidenza la connotazione particolare deireati.A fronte di tale circostanza, appare inconsistente l’allegazione di una volontàdi dominio e di possesso delle persone di sesso femminile che avrebbe ispirato lecondotte delittuose del ricorrente siccome espressive non già di un programmacriminoso unitario, bensì, piuttosto, di una inclinazione personale o caratterialeche nulla ha a che vedere con la nozione di reato continuato.Del tutto generica, infine, si palesa la censura riferita alla mancataconsiderazione della condizione di tossicodipendenza, stante la carenza totale diallegazione in merito al rapporto che si dovrebbe individuare tra la dedottaassunzione di cocaina e la commissione dei delitti per i quali è stata avanzatal’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Il riferimento alle condizioni personali del ricorrente impone che siano omessele generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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