CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 1967
Cassazione n. 23542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1967 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cheinzozetnt ento Il PG conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. uditci il difensore L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni e nota spese; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento (all'esito di giudizio abbreviato) in data 8 luglio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA]Angelo era stato condannato alla pena di anni venti di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché riconosciuto colpevole degli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da lui commessi il giorno 31 marzo 2019 in Durazzano, mediante l'esplosione nei confronti delle vittime di tre colpi con un fucile da caccia illegalmente detenuto,e della relativa violazione della legge armi, reati uniti dal vincolo della continuazione. In particolare, le imputazioni a carico del D'Angelo erano le seguenti: a) reato di cui all'art.575 cod. pen., per avere cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con i quali erano in corso pregresse vicende giudiziarie, allorchè, avendoli incontrati sulla pubblica via, a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], scendeva dal furgone [OSCURATO:TARGA], alla cui guida a sua volta circolava, e, impugnato un fucile da caccia sovrapposto, cal.12, marca Franchi, matricola 4137354, esplodeva tre colpi nei loro confronti, attingendo il Romano in regione lombare ed il Morgillo all'avambraccio destro e all'emitorace sinistro (tutti colpi mortali); si dava quindi a precipitosa fuga, costituendosi successivamente ai Carabinieri intervenuti; b) del reato di cui agli artt. 10,12 e 14 1.494/74 e 61, n.2, cod. pen., perché deteneva illegalmente un fucile da caccia sovrapposto, cal. 12, marca Franchi, matricola 4137354 e lo portava illegalmente in luogo pubblico, al fine di commettere il reato sub a). [OSCURATO:PERSONA] il 31 marzo 2019. La pena era stata determinata dal primo giudice nel seguente modo: pena base, ritenuto più grave quello di omicidio, anni ventiquattro di reclusione, aumentata ex art.61 n.2 cod. pen. ad anni ventisei di reclusione, aumentata di tre anni per la continuazione interna relativa al secondo omicidio e di un anno per la violazione della legge armi, e così aumentata a trenta anni e poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato. 1.1. La Corte di appello ha respinto l'appello proposto dall'imputato ed ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dalle parti civili.1.2. I fatti sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini: tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] vi era un rapporto di astio sorto a seguito di un incidente stradale, verificatosi il giorno 21 aprile del 2018 in [OSCURATO:PERSONA] a Vico, nel quale era stato coinvolto il primo e [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Mario) alla guida delle rispettive autovetture; tre giorni dopo tale sinistro [OSCURATO:PERSONA]Angelo aveva sporto denuncia nei confronti del Morgillo sostenendo che quest'ultimo lo aveva minacciato, lo aveva costretto a sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole di incidente (c.i.d.) per assumersi in via esclusiva la responsabilità ed aveva chiamato in suo aiuto il padre ed altri familiari, che erano accorsi ed avevano percosso l'imputato provocandogli la frattura di una costola. Da ciò era nato un separato procedimento penale presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza, un mese dopo il fatto si era trasferito a Durazzano, dove [OSCURATO:PERSONA]Amico viveva con la propria famiglia. Una settimana prima del duplice omicidio (esattamente il giorno 24 marzo 2019) l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto una violenta colluttazione nel bar 'Amalio' di Durazzano e, anche in questo frangente, [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto in difesa del figlio; il giorno seguente tale colluttazione [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed il figlio Vincenzo avevano sporto denuncia nei confronti di Mario e [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Dalle relazioni di servizio redatte dai Carabinieri di Durazzano il giorno dei fatti (ed acquisite agli atti in ragione della scelta del rito) è risultato che l'imputato li aveva contattati diverse volte nel primo pomeriggio del 31 marzo 2019 riferendo loro che, mentre si trovava alla guida del proprio furgone, due uomini lo stavano inseguendo a bordo di un veicolo (ore 15:22); successivamente il D'Angelo, parlando con l'appuntato Ciardiello, aveva dichiarato di non avere più bisogno dell'intervento dei militari dell'Arma. Alle ore 16:25 l'imputato aveva poi contattato i Carabinieri di Montesarchio, dichiarando di avere sparato alle due vittime, che si trovavano a terra in piazza [OSCURATO:PERSONA] di Durazzano e che non sapeva se gli stessi fossero morti. Ai militari intervenuti sul posto, ai quali si era arreso dopo essersi inizialmente rifugiato presso la casa canonica della locale chiesta, l'imputato aveva consegnato (smontato) il fucile calibro 12 [OSCURATO:PERSONA] (che aveva precedentemente sottratto al fratello), da lui utilizzato per il duplice omicidio,ed aveva detto che egli era giunto al culmine della sopportazione e che era dispiaciuto per la propria famiglia, la quale ora avrebbe dovuto trasferirsi per ragioni di sicurezza. I Carabinieri avevano rinvenuto, in piazza [OSCURATO:PERSONA] in Durazzano, i corpi esanimi delle due vittime nel luogo indicato dal D'Angelo accanto ad una auto [OSCURATO:PERSONA] da loro usata, ferma nelle vicinanze del furgone di proprietà dell'imputato. Secondo il medico legale dott. [OSCURATO:PERSONA] (consulente del Pubblico ministero); il Morgillo era stato attinto da due colpi di arma da fuoco (all'avambraccio ed al torace), con lo sparatore posizionato alla sinistra della vittima ad una distanza maggiore di sessanta centimetri, ma comunque entro un metro/un metro e mezzo al massimo, mentre il Romano era stato raggiunto da un solo colpo mortale alla schiena nella regione lombare. Dai successivi accertamenti le lesioni inferte alle vittime erano risultate compatibili con il fucile sequestrato al D'Angelo allorquando egli si era consegnato alle forze dell'ordine; lo Stub effettuato sull'imputato, invece, era stato eseguito in modo non corretto a causa di un errore tecnico e, quindi, il relativo esito non era attendibile. 1.4. Le indagini, oltre alla acquisizione della confessione dell'imputato, si erano basate su una serie di testimonianze, tra cui quella di [OSCURATO:PERSONA] (presso il quale l'imputato si era recato prima del fatto, in quanto inseguito ed allo scopo di contattare nuovamente i Carabinieri), che aveva accompagnato il D'Angelo a costituirsi. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, aveva dichiarato di avere assistito al momento in cui l'imputato, armato del fucile, all'atto dell'arrivo nella piazza della vettura sulla quale viaggiavano le due vittime era sceso dal furgone; spaventato, il Posillico si era subito allontanato velocemente, ma aveva sentito prima l'esplosione di due colpi in rapida successione e poi, subito dopo, un terzo; [OSCURATO:PERSONA] (che abita proprio in piazza Galilei) aveva riferito che, mentre era in casa, aveva sentito i colpi di arma da fuoco e che, dal proprio appartamento, aveva scorto un uomo di circa settanta anni di età in ginocchio e con la mano destra appoggiata ad un furgone rosso,con il furgone del D'Angelo posto nelle vicinanze. Sceso nella piazza il Grasso aveva constatato che la persona, da lui prima vista in ginocchio, era stesa in terra con una vistosa macchia di sangue all'altezza del petto sul lato sinistro, mentre un'altra giaceva esanime; poco dopo erano sopraggiunti sul posto una giovane ed una donna che erano entrati nella autovettura delle vittime, ma il testimone non era stato in grado di riferire se avessero prelevato qualcosa dall'interno dell'auto. L'imputato, che aveva reso dichiarazioni in sede di interrogatorio e durante il giudizio abbreviato, aveva ammesso di avere rubato il fucile al fratello al solo scopo di tutelarsi perché il giorno dei fatti egli aveva intenzione di controllare alcune trappole per cinghiali che aveva in precedenza predisposto. Mentre si trovava alla guida del proprio furgone aveva visto [OSCURATO:PERSONA] che lo seguiva ed aveva avuto l'impressione che lo seguissero anche altre persone della stessa famiglia a bordo di altre automobili; preoccupato di ciò, aveva chiamato i Carabinieri, ma poi era riuscito a dileguarsi dagli inseguitori ed era giunto nella piazza dove poi sarebbe avvenuto il duplice omicidio; qui aveva incontrato il suo amico [OSCURATO:PERSONA] con il quale aveva iniziato a parlare. Nel mentre aveva visto sopraggiungere, contro mano, la [OSCURATO:PERSONA] con a bordo [OSCURATO:PERSONA] ed un'altra persona a lui sconosciuta ([OSCURATO:PERSONA]); l'auto si era fermata e si erano aperti gli sportelli e l'imputato aveva visto che il Morgillo impugnava una pistola mentre il Romano aveva in mano un non meglio identificato oggetto lungo. L'auto gli aveva impedito ogni via di uscita, anche per la presenza di un altro furgone che bloccava quello dell'imputato e, pertanto, intimorito aveva preso dal furgone il fucile ed aveva sparato dapprima al Morgillo e poi al suo accompagnatore. 1.5. La Corte territoriale ha respinto il gravame dell'imputato facendo proprie le conclusioni del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla sussistenza dei reati oggetto di contestazione; in particolare, è stata evidenziata la mancanza di riscontri circa il fatto che le vittime fossero armate al momento dell'omicidio, in considerazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nei confronti dei parenti delle stesse vittime, nelle quali veniva commentato che, se gli uccisi fossero stati armati, le cose sarebbero andate diversamente; inoltre, lo stesso imputato, nelle intercettazione dei colloqui in carcere con i suoi parenti, non aveva riferito con certezza che le due vittime fossero armate e, negli stessi termini, si era espresso anche nel corso delle operazioni di fotosegnalamento in caserma, subito dopo il suo fermo, allorquando aveva spontaneamente dichiarato di non ricordare se le vittime avevano una pistola (annotazione di servizio dell'appuntato Compagnone). Inoltre, neppure [OSCURATO:PERSONA] era stato in grado di confermare se i parenti delle vittime avessero effettivamente prelevato qualcosa dall'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha poi respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'esame dell' appuntato Dau dei Carabinieri di Sant'Agata dei Goti e del titolare del bar dove era avvenuta la colluttazione tra l'imputato ed il figlio del Morgillo una settimana prima dei fatti, ritenendo l'istruttoria completa ed esaustiva anche rispetto agli antefatti. Ha poi, escluso che le vittime fossero armate e di conseguenza ha ritenuto non configurabile l'ipotesi difensiva della legittima difesa (anche putativa) e neppure quella della provocazione c.d. 'per accumulo'; quanto poi all'elemento soggettivo del reato, ha escluso il dolo eventuale, confermando il giudizio del primo giudice in ordine al dolo diretto desumibile dalle modalità dell'azione, dalla circostanza che l'imputato si era procurato l'arma la mattina del giorno del fatto e che, dopo essere stato seguito dalle vittime, si era recato armato in piazza Galilei per attenderle. A conferma della volontà di uccidere del D'Angelo, poi, la Corte distrettuale ha dato risalto al fatto che, dopo avere esploso due colpì da una distanza non superiore ad un metro e mezzo ed accortosi che il Morgillo era ancora vivo, non aveva esitato a caricare ancora il fucile ed ad esplodere un terzo colpo per finire la vittima. Rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha confermato la valutazione espressa dal primo giudice facendola propria, convenendo sulla assenza di elementi di carattere positivo in forza dei quali riconoscere le circostanze previste dall'art.62-bis cod. pen. Infine, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili gii appelli proposti dalle parti civili in quanto relativi agli aspetti penalistici della vicenda e perché riguardanti la quantificazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno rimessa, dal Giudice per le indagini preliminari, al separato giudizio da svolgersi in sede civile.2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA]Angelo propone ricorso per cassazione, affidato a due separati atti, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. L'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico ed articolato motivo con il quale si denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt.62-bis e 133 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione manifestamente illogica, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio in genere, nonostante la sussistenza di tutti gli elementi di carattere positivo (elencati nell'impugnazione) che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello Ya ridurre la pena mediante il riconoscimento delle invocate generiche. 2.2. L'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi; con il primo si lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.575, 52, 47 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione illogica ed incompleta sulla sussistenza degli elementi di colpevolezza rispetto al delitto di omicidio volontario ed al mancato riconoscimento della legittima difesa (anche putativa) o, quanto meno, dell'eccesso colposo di legittima difesa. In particolare, secondo il ricorrente la Corte di assise di appello avrebbe acriticamente confermato la sentenza di primo grado,omettendo di considerare i numerosi elementi probatori (tra cui anche le intercettazioni telefoniche ed ambientali riguardanti i parenti delle vittime) dai quali era possibile ricavare la conferma della sussistenza della legittima difesa (anche putativa) o, almeno, dell'eccesso colposo di legittima difesa, visto' , in particolare, i precedenti comportamenti violenti posti in essere dai Margillo in danno dell'imputato e l'inseguimento del giorno del fatto. 2.3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione degli artt. 62, n.2, e 47 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, anche nella forma putativa, nonostante lo specifico motivo di appello e la sussistenza di tutti gli elementi a conferma della sussistenza di tale circostanza.2.4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art.62-bis cod. pen., perché la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche ed ha confermato il trattamento sanzionatorio fissato dal primo giudice. 2.5. Con l'ultimo motivo si lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art.81 cod. pen., poiché la Corte territoriale - nel confermare l'aumento di pena per la continuazione - non avrebbe tenuto conto della unicità della condotta mediante la rapida successione dei colpi di fucile, mentre avrebbe dovuto fissare per tale ragione l'aumento di pena nel minimo edittale. 3. Infine, nel corso della discussione le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. 2.1. Invero, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez. 5, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez. 2, 09/01/2018, L. e altro, Rv.272018). 2.2. Ciò posto, si rileva che il ricorrente, soprattutto con il primo dei motivi dell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sollecita questa Corte a realizzare, pur a fronte di motivazione specifica e non illogica contenuta nelle decisioni di merito, una non consentita rivalutazione della incidenza dei dati dimostrativi. Invero, con la sentenza impugnata è stato spiegato - in modo adeguato e non contraddittorio - che osta al riconoscimento della legittima difesa (anche putativa), così come dell'eccesso colposo e della provocazione, la circostanza che il D'Angelo (che ben avrebbe potuto recarsi a casa propria o presso i Carabinieri) aveva invece aspettato le vittime in piazza Galilei a bordo del proprio furgone già armato e, come riferito dal testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], appena aveva visto le vittime aveva imbracciato il fucile e fatto fuoco; pertanto, è stata coerentemente esclusa l'esistenza di una minaccia attuale per l'imputato, considerato anche che il Romano (nemmeno conosciuto dall'odierno ricorrente) è stato colpito alla schiena, così come anche la proporzionalità dell'azione omicidiaria rispetto al precedente inseguimento posto in essere dalle due vittime, le quali non risultano lo avessero minacciato prima di morire. Secondo consolidati principi, infatti, non è ingiusta, ai fini della configurabilità della legittima difesa, reale o putativa, soltanto la reazione di chi si stia a sua volta legittimamente difendendo, senza eccesso ex art. 55 cod. pen., contro l'originario offensore, circostanza esclusa in modo coerente dalla Corte di appello nel caso in esame. Quanto all'elemento psicologico del reato, la Corte territoriale - sempre con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha considerato esistente quello intenzionale o diretto desumendolo dalla circostanza che egli aveva sottratto il fucile al fratello sin dal mattino,-'aveva aspettato le vittime nella piazza - di Durazzano, che aveva diretto gli spari verso zone vitali e che aveva anche ricaricato l'arma per finire con il colpo mortale il Morgillo e, per tali motivi, ha quindi escluso la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale o la sussistenza del dolo eventuale. Rispetto alla tesi difensiva secondo cui le vittime erano armate, la Corte territoriale ha osservato, con motivazione non manifestamente illogica, che essa è rimasta priva di riscontro, non essendo stata confermata dal Posillico e nemmeno dal Grasso (il quale non ha confermato che i parenti delle vittime, intervenuti dopo il duplice omicidio, si erano impossessati di armi contenute nella [OSCURATO:PERSONA]) e che lo stesso imputato - in sede di foto segnalamento - non era stato in grado di confermare se gli antagonisti fossero effettivamente armati. Con riferimento proprio a tale ultima circostanza, si osserva che risulta inammissibile la differente valutazione delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra i parenti delle vittime dopo l'evento, come prospettata dal ricorrente; infatti, per costante orientamento interpretativo (ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, Rv. 263715), è iftitctti possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte SezA, n. 35181 del 22/05/2013 Rv. 257784; Sez. 6 n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190). Si tratta di ipotesi che nel caso in esame manifestamente non sussistono, nè i motivi evidenziano tale tipologìa di vizio, preferendo non confrontarsi con tale parte del ragionamento probatorio contenuta in sentenza. 3. Non censurabile, poi, risulta la decisione di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale,considerato che, per libera scelta dell'imputato, il procedimento si è svolto nelle forme del rito abbreviato e che la Corte territoriale ha ritenuto l'istruttoria completa sulla base dell'ampio materiale entrato a far parte del fascicolo dibattimentale; inoltre, il ricorrente non deduce in modo specifico perché l'eventuale nuovo esame del Dao e del Ruggiano (le cui dichiarazioni erano già state acquisite) avrebbero portato a differenti conclusioni.3.1. Manifestamente infondatE risultano, infine, le censure (contenute in entrambi gli atti di ricorso) riguardanti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio in genere. 3.2. Con riguardo alle censure riguardanti le circostanze generiche basti rilevare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, facendo proprio il giudizio espresso dal primo giudice, avendo negato il beneficio in relazione ad indici, tanto di natura oggettiva (la gravità della condotta) che soggettiva (la fredda lucidità di programmazione della condotta, secondo cui il D'Angelo era pronto ad uccidere chiunque fosse sceso dalla macchina e la circostanza che egli non aveva esitato a ricaricare l'arma per sparare il colpo fatale al Morgillo), non illogicamente valutati. 3.3. Inammissibili, perché manifestamente infondati, risultano i motivi riguardanti l'entità della pena considerato che la pena base è stata fissata nella misura di anni ventiquattro e, quindi, in misura non di molto superiore rispetto al minimo edittale di anni ventuno. Orbene, la censura oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, deo. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 3.4. La sentenza impugnata, nel richiamare (sia pure ai fini del diniego delle attenuanti generiche) elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali le modalità della condotta e la sua gravità, ha adempiuto in modo adeguato all'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. Nello stesso modo gli aumenti fissati a titolo di continuazione per il secondo omicidio e la violazione della legge armi sono stati fissati in misura particolarmente contenuta e, pertanto, essi non richiedevano un particolare onere motivazionale. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e