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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 01592/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K6XML) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 94 —29632-2022 -K [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, preso atto della rinunzia ai primi due motivi di appello, accoglieva il terzo e condannava l'appellante applicando l'aumento della pena in continuazione rispetto al precedente giudicato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge processuale in riferimento alla violazione del contraddittorio ed al diritto dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza di primo grado; II) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lettere e) cod. proc. pen., in riferimento alla misura dei disposti aumenti per la riconosciuta continuazione ed omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, stimate solo equivalenti.

2. I motivi sono inammissibili.

Il primo motivo di ricorso è stato oggetto di specifica rinunzia al corrispondente motivo di appello.

La rinuncia operata, ai sensi dell'art. 589, comma 2, del codic:e di rito, dal difensore e procuratore speciale, produce inammissibilità del relativo motivo di impugnazione, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

La intervenuta interruzione della catena devolutiva rende inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'aart. 606, comma 2, cod. proc. pen.

Le due residue doglianze, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono del pari inammissibili.

Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha correttamente applicato in misura proporzionata alla gravità dei fatti riconosciuti gli aumenti di pena disposti in continuazione rispetto al precedente giudicato pe fatti omogenei, contenendo la misura degli aumenti nei ampiamente nei limiti indicati dall'art. 81 del codice penale.

Anche con riguardo al terzo motivo non sussiste alcuno dei vizi lamentati, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la pena fosse congrua rispetto al numero delle gravi rapine commesse, sottolineando come, a seguito dei contenuti aumenti operati per la continuazione, la mitezza della pena finale irrogata non giustificasse la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis con giudizio di prevalenza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

X-29632-2022 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K6XML) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 94 —29632-2022 -K [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, preso atto della rinunzia ai primi due motivi di appello, accoglieva il terzo e condannava l'appellante applicando l'aumento della pena in continuazione rispetto al precedente giudicato. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge processuale in riferimento alla violazione del contraddittorio ed al diritto dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza di primo grado; II) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lettere e) cod. proc. pen., in riferimento alla misura dei disposti aumenti per la riconosciuta continuazione ed omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, stimate solo equivalenti. 2. I motivi sono inammissibili. Il primo motivo di ricorso è stato oggetto di specifica rinunzia al corrispondente motivo di appello. La rinuncia operata, ai sensi dell'art. 589, comma 2, del codic:e di rito, dal difensore e procuratore speciale, produce inammissibilità del relativo motivo di impugnazione, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. La intervenuta interruzione della catena devolutiva rende inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'aart. 606, comma 2, cod. proc. pen. Le due residue doglianze, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono del pari inammissibili. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha correttamente applicato in misura proporzionata alla gravità dei fatti riconosciuti gli aumenti di pena disposti in continuazione rispetto al precedente giudicato pe fatti omogenei, contenendo la misura degli aumenti nei ampiamente nei limiti indicati dall'art. 81 del codice penale. Anche con riguardo al terzo motivo non sussiste alcuno dei vizi lamentati, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la pena fosse congrua rispetto al numero delle gravi rapine commesse, sottolineando come, a seguito dei contenuti aumenti operati per la continuazione, la mitezza della pena finale irrogata non giustificasse la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis con giudizio di prevalenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. X-29632-2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.
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