Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2580/2007
ECLI:EU:T:2007:207
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003TJ0047_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] un verso, una domanda di parziale annullamento della decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE che attua l’art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337, pag. 85) e, per altro verso, una domanda di risarcimento
[OSCURATO:PERSONA]
1) La decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE è annullata per la parte riguardante il ricorrente.
2) La domanda di risarcimento è respinta.
3) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese del ricorrente, ivi comprese quelle relative al procedimento d’urgenza, nonché le spese del [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] of the Philippines, dei sigg. Luis G. Jalandoni e Fidel V. Agcaoili e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] K. Ledesma.
4) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d’Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.