CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io accomandatario e legale rappresentante pro tempore, SalvatoreUrgo, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA](deceduto il 7 settembre 2010), [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede diVincenzo Mita, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraspeciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studiodei difensori “[OSCURATO:PERSONA]”, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 66;- ricorrenti -Numero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cuiè domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-Nonché nei confronti diROSA MITA- intimata-per la cassazione della sentenza n.58/01/2016, della Commissionetributaria regionale della Basilicata depositata in data 9 febbraio 2016,non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera;1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, in punto di fatto, perquanto di interesse, si evince che: 1) in data 3 giugno 2008, [OSCURATO:PERSONA] delMobilio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto la notifica del p.v.c.dell’Ufficio locale di Pisticci dell’Agenzia delle entrate nel quale, rilevatauna differenza inventariale tra giacenze di magazzino all’accesso del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quelle risultanti dai dati contabili aggiornati al 31.12.2007,si ricalcolavano induttivamente le rimanenze iniziali e finali degli anniprecedenti in base ad un ricarico medio del 20% e si evidenziava per il2005 un’omessa contabilizzazione di ricavi pari alla differenza (euro1.316.401,00) tra le rimanenze finali ricostruite e quelle dichiarate; 2)dopo due contraddittori, in data 5 novembre 2008 e 5 dicembre 2008,non sfociati nella definizione in adesione dell’esito della suddetta verificaper il 2005, la Direzione provinciale di Matera aveva convocato il legalerappresentante della società per un ulteriore contraddittorio, in data 7dicembre 2010, nel corso del quale l’Ufficio aveva condiviso la richiestaNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026della società di “spalmare” le differenze inventariali riscontrate su piùanni (2005-2007), non richiedendo imposte per il 2006 in quantol’adeguamento da studi di settore dichiarato copriva il maggior redditoaccertabile; pertanto, veniva sottoscritto dalla società il verbale delcontraddittorio del 7 dicembre 2010 nel quale “la parte accettava laricostruzione dell’Ufficio come pure i valori a cui questa addiveniva pertutte e tre le annualità 2005, 2006 e 2007 e nel contempo non aderivaalla proposta dell’Ufficio per mancanza di liquidità”; 3) conformementeal contenuto del verbale di contraddittorio del 7.12.2010, l’Ufficio avevaemesso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso diaccertamento, per il 2007, con il quale veniva accertato, ai sensi dell’art.41-bis del DPR n. 600/73, un maggior reddito di impresa ai fini Irap eIva, oltre sanzioni nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali soci, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRosa Mita, quali eredi del socio [OSCURATO:PERSONA], cinque avvisi diaccertamento di maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef ai sensidell’art. 5 del TUIR; 4) avverso i suddetti avvisi la società, i soci e glieredi del socio [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto separati ricorsi dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Matera; in particolare, lasocietà aveva dedotto il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 41-bis cit., l’omessa verifica delle scritture contabili, la mancanza di unp.v.c. per il 2007 nonché l’infondatezza nel merito, non avendo la stessaaderito, in data 7.12.2010, alla proposta dell’Ufficio con conseguentemancata conclusione di un accordo “definitorio” della pretesa tributaria;i soci avevano, sostanzialmente, riprodotto le eccezioni del ricorsosocietario ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva eccepito, dopo il decessodel padre [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA], il subentroesclusivo nella società del fratello [OSCURATO:PERSONA]; 5) la CTP di Matera, consentenza n. 546/02/2014, previa riunione, aveva rigettato il ricorso; 6)con separati atti di appello, la società, i soci e gli eredi del socio VincenzoMita avevano impugnato la sentenza di prime cure dinanzi allaNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026Commissione tributaria regionale della Basilicata che, con sentenza n.58/1/2016, previa riunione, li aveva rigettati.2. Nella suddetta sentenza, in punto di diritto, per quanto di interesse,la CTR riteneva assorbente l’eccezione dell’Ufficio circa la valenzadell’accordo stipulato tra le parti, in maniera convenzionale in sede dicontraddittorio, il 7 dicembre 2010; eventuali argomentazioni avrebberodovuto essere spiegate dalla società in sede di contraddittorio ovveronon sottoscrivendo e dunque recependo in toto quanto prospettatodall’Ufficio; tale accordo che accoglieva anche le richieste di parteprevedeva che la somma da versarsi venisse “spalmata” su tre anninonché l’impegno della società a non impugnare l’avviso diaccertamento che sarebbe stato emesso a conferma dell’accordoraggiunto e quello dell’Ufficio di non richiedere imposte per il 2006 inquanto l’adeguamento allo studio di settore dichiarato copriva il redditoaccertabile; stante le reciproche concessioni stabilite con assolutacertezza e il relativo prospetto riepilogativo elaborato in forma chiara epuntuale, la contribuente non solo era stato edotta ma aveva condivisopienamente le condizioni contabili ivi riportate; tale atto era daconsiderarsi “inoppugnabile” per cui impegnava le parti sottoscrittrici alrispetto degli impegni ivi assunti anche nei confronti degli altri soci iquali (inclusi quelli subentranti per successione per i quali l’Ufficio avevadimostrato l’avvenuta accettazione dell’eredità) concorrevano, perquanto di loro competenza, rispetto all’accordo sottoscritto.3. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erededi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.4. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.5. E rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/20266. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento e, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c., 2,5,7,8 e 9 del d.lgs. n. 218del 1997 nonché degli artt. 18,19 e 20 del d.lgs. n. 546/92, per averela CTR rigettato gli appelli riuniti, ritenendo assorbente l’eccezionedell’Ufficio in ordine alla vincolatività dell’accordo stipulato tra le parti insede di contraddittorio in data 7 dicembre 2010, sebbene: 1) lerisultanze del contraddittorio del 7 dicembre 2010 racchiuse nelprocesso verbale redatto dall’Ufficio all’esito dello stesso, non recasseroalcun accordo tra l’Amministrazione e la società, non avendoquest’ultima espressamente aderito (per mancanza di liquidità) allaproposta di accertamento con adesione; 2) la sottoscrizione da partedella società del processo verbale del contraddittorio del 7 dicembre2010 non significasse la conclusione di un accordo “definitorio” dellapretesa impositiva con l’Ufficio ma soltanto la prova della consegna diuna copia al contribuente medesimo; 3) tale “accordo” non fossecomunque riconducibile ad un “accertamento con adesione” ai sensi deld.lgs. n. 218 del 1997, dovendo quest’ultimo essere redatto ex art. 7del medesimo d.lgs. non solo in forma solenne ma anche con uncontenuto minimo essenziale (motivazione su cui si fondava ladefinizione e la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e dellealtre somme eventualmente dovute anche in forma rateale); 4) lacircostanza che l’Ufficio avesse ritenuto fondate talune osservazioni dellacontribuente modificando la propria pretesa impositiva (emanifestandone una nuova relativa al periodo di imposta 2007) nonconcretasse un “accordo dispositivo” della situazione giuridico-tributariadi cui era titolare; 5) neppure l’impegno formale assunto dalla societàNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026contribuente a non impugnare l’avviso di accertamento che sarebbestato emesso a conferma dell’accordo raggiunto avrebbe potutoprodurre un effetto vincolante nei confronti della medesima potendosigiustificare un atto dispositivo di un diritto costituzionalmente garantito,quale quello di difesa, soltanto nei casi previsti ex lege. Peraltro, adavviso dei ricorrenti, un simile impegno, essendo stato assunto primache l’Ufficio notificasse formale atto impositivo, avrebbe configurato unasorta di “acquiescenza preventiva al suo contenuto”, all’epoca ancoraignoto, laddove “non si poteva validamente rinunziare o fareacquiescenza ad un potere di impugnazione futuro”.1.1. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezioned'inammissibilità che la controricorrente prospetta con riferimento alprimo motivo di ricorso in base alla considerazione che l'Agenziatenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, laricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata insentenza, ma la violazione delle norme in tema, da un lato, diconclusione dell’accordo negoziale (artt. 1321 e segg. c.c.) e, dall’altro,di accertamento per adesione.1.2.Il motivo è infondato.1.3. L'accertamento con adesione è, essenzialmente, un istitutodeflattivo del contenzioso, che mira, vuoi dal lato del contribuente, vuoida quello dell'Amministrazione, ad impedire lo stesso avvio del giudizioavverso le contestazioni dell'Erario e a definire, in tempi rapidi, lapretesa sostanziale avuto riguardo alle tipologie di tributi di cui all'art. 1d.lgs. n. 218 del 1997. Il vantaggio per l'Amministrazione, in particolare,si concretizza nella certezza del diritto a riscuotere le somme e nellariduzione del contenzioso tributario; in concreto ciò significa: rapidadefinizione dell'accertamento; garanzia di inoppugnabilità dell'attoconclusivo del procedimento (artt. 2 e 3); garanzia di effettività delladefinizione, essendo necessario (art. 8) che il contribuente compiaNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026tempestivamente i versamenti dovuti (per l'intero o, se rateizzato, perla prima rata) perché l'atto di accertamento per adesione diventidefinitivo (in mancanza l'originaria pretesa resta inalterata), mentre, incaso di omesso versamento delle successive rate, la norma prevede ladecadenza da ogni termine, l'immediata iscrizione a ruolo delle sommeresidue e un rilevante incremento delle sanzioni (già art. 8, comma 3bis, ora art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973). Per contro il vantaggio per ilcontribuente si risolve nella diminuzione dell'ammontare dell'impostarichiesta (con abbandono da parte dell'Ufficio di taluno dei rilievi ovverocon una loro riduzione quantitativa), in una secca riduzione dellesanzioni, nella non modificabilità od integrabilità dell'accertamento(seppure sia ancora possibile l'esercizio dell'ulteriore azione accertativain presenza di specifiche condizioni, come, ad es., la sopravvenutaconoscenza di nuovi elementi al di sopra di una certa soglia quantitativaovvero la natura di accertamento parziale del primo atto) ed in unabbattimento di alcune conseguenze di ordine penale (art. 2). Anche sulpiano extratributario si rivela la convenienza di questa procedura per ilcontribuente, il quale, in ispecie ove l'esito del possibile contenzioso siaincerto, si trova costretto (per le società) a costituire un fondo rischi inbilancio, posta che riduce il patrimonio netto disponibile.1.4.L'accertamento per adesione, in secondo luogo, è oggetto di unapuntuale regolamentazione procedurale. L'iniziativa può veniredall'ufficio (art. 5) ovvero dalla parte privata (art. 6). In quest'ultimaevenienza l'istanza non richiede che sia stato già emesso un avviso diaccertamento ma può essere inoltrata anche solo a seguito dellaredazione di un pvc («Il contribuente nei cui confronti sono statieffettuati accessi, ispezioni o verifiche»). Nel primo caso, l'Ufficio inviaun invito che contiene le indicazioni quantitative e qualitative dellapretesa che si viene a richiedere, fissando altresì la data per lacomparizione personale della parte. Nel secondo, invece, l'istanza delcontribuente è idonea - se e in quanto recepita - a generare unaNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026proposta da parte dell'Ufficio sulle somme e imposte per le quali èpossibile la definizione per adesione (l'art. 6, comma 1, afferma «puòchiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazionedella proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione»). Nellafase successiva, caratterizzata dalla convocazione del contribuente,questi, a fronte della proposta dell'Amministrazione, può limitarsi aprestare il proprio assenso alla proposta stessa ovvero può interloquire,anche producendo documentazione varia, nella prospettiva dimodificare, in melius, la determinazione dell'Ufficio. Va detto che,frequentemente, tra le parti hanno luogo uno o più incontri diretti aprecisare il contenuto della proposta. In ogni caso, questa fase siconclude con la redazione di un processo verbale, nel quale l'Ufficioindividua, con precisione, il contenuto della proposta, non ulteriormentediscutibile da parte del contribuente. La formulazione della proposta,dunque, è, in ogni caso, di competenza esclusiva dell'Ufficio, a cui èobbiettivi perseguiti dall'istituto, di rideterminare la pretesa impositivatenendo conto di quanto introdotto dalla parte. Il ruolo del contribuente,per contro, è limitato all'accettazione (o meno) della determinazionefinale dell'Amministrazione, non più suscettibile di ulteriore discussione.Il contribuente, infatti, può prestare il suo assenso, così da poterottenere i benefici ad esso correlati in cambio del pagamento immediato(o comunque certo e in tempi determinati) e rinunziando ad ogniimpugnazione, oppure può rifiutare, restando esposto alla primitivapretesa erariale.1.5.Le fasi successive sono caratterizzate in primo luogo dallapredisposizione ed emissione da parte dell'Ufficio di un (o più se plurimisono gli avvisi e/o gli anni di imposta) atto di accertamento conadesione, nel quale è fedelmente trasfusa la pretesa determinata con ilverbale (il cd. accordo). Tale atto, per essere efficace, deve esseresottoscritto dal capo dell'Ufficio (o un suo delegato) e dal contribuenteNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026(art. 7). La sottoscrizione, invero, costituisce un requisito indispensabileper la venuta ad esistenza dell'atto di adesione, in mancanza della qualetutta l'attività svolta resta meramente interna e non influisce sullaconsistenza dell'avviso originario o, comunque, sulla pretesadell'Amministrazione. Tale requisito, tuttavia, costituisce una condizionenecessaria ma non ancora sufficiente: perché in nuovo atto impositivosi perfezioni, infatti, è necessario che il contribuente provveda alpagamento integrale e tempestivo delle somme dovute (o, in caso dirateazione, della prima rata) (artt. 8 e 9, che, senza contare laprestazione della garanzia, abrogata dall'art. 23 d.l. n. 98 del 2011, e lacui previsione è irrilevante ai fini del presente giudizio, dispone «Ladefinizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall'articolo 8,comma 2»). Solo da tale momento, infatti, il pregresso avviso (o lapretesa) perde efficacia, sicché l'originario avviso non può più essereazionato e la pretesa (ove manchi un avviso) resta ridimensionata allamisura "concordata". Ne deriva che: se l'accertamento con adesione,pur sottoscritto, non è seguito dal pagamento dell'intero importo o dellaprima rata, l'atto non si perfeziona e, quindi, l'Amministrazione puòvalidamente ed utilmente riattivare l'originario avviso o coltivare lapretesa contenuta nel pregresso pvc che non hanno mai perso in viadefinitiva efficacia; se, invece, l'inadempimento del contribuenteriguarda l'omesso (o tardivo) pagamento delle rate successive allaprima, le conseguenze si riverberano sul nuovo atto impositivo(iscrizione a ruolo degli importi residui; incremento delle sanzioni; ...) enon più su quello originario che, oramai, è cessato e non è piùsuscettibile di reviviscenza. Emerge con chiarezza, dunque, che gli attidella procedura disciplinata dal d.lgs. n. 218 del 1997 sono tuttiespressione della medesima unitaria potestà impositiva, che è articolatasu una più ampia discrezionalità dell'Amministrazione in relazioneall'elemento, centrale, della presenza attiva e collaborativa delNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026contribuente. Espressioni di questa potestà sono l'inoltro dell'invito e/ola presa in considerazione della richiesta del contribuente; laformulazione della proposta originaria da parte dell'Amministrazione; lasuccessiva redazione della proposta "finale" contenuta nel processoverbale conclusivo degli incontri con il contribuente; la redazione eformazione dell'atto di adesione, in cui è trasfusa la proposta finaleaccettata dal contribuente. (Cass., sez. 5, n. 12453 del 2021).1.6.La questione, non nuova nella giurisprudenza di questa Corte edaffrontata con diversità di toni ed in maniera non sempre consonante(cfr. Cass., n. 4636/2024, n. 14533/2015, n. 10086/2009, n.20732/2010, n. 20577/2019; di contro, cfr. Cass. n. 13143/2018, n.13750/2013, n. 26681/2019, n. 8628/2012, n. 14953/2019), è quelladella efficacia e della natura dell’atto di accertamento con adesionesottoscritto sia dall’Ufficio che dal contribuente.1.7.Orbene, nonostante, come si diceva, la presenza di orientamentinomofilattici non sempre consonanti, ritiene il Collegio di dare continuitàa quello secondo il quale dopo la sottoscrizione dell’atto di accertamentocon adesione da parte del contribuente e dell’Ufficio non è più possibileimpugnare l’avviso di accertamento originariamente notificato. Dalcombinato disposto delle norme che disciplinano l’atto di accertamentocon adesione e il procedimento in esso destinato a sfociare, infatti, sievince che al contribuente, dopo la sottoscrizione dell’atto diaccertamento con adesione, non è attribuito alcuno ius poenitendi:scegliere di non versare il dovuto e impugnare l’atto impositivooriginario, infatti, equivarrebbe ad esercitare un diritto di recessodall’atto di accertamento con adesione o, comunque, a porre in essereun atto di revoca dell’adesione già manifestata e formalizzata, nonprevisto dal sistema. La sospensione del termine per impugnare dinovanta giorni (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, vigenteratione temporis) prevista nel caso in cui il contribuente presenti istanzaNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026di accertamento con adesione, unitamente alla previsione che“l’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza” (ultimo periododel citato comma dell’art. 6 del citato d.lgs., vigente ratione temporis),induce chiaramente a ritenere che la sottoscrizione dell’atto diaccertamento con adesione e l’impugnazione dell’avviso di accertamentosono alternativi e, dunque, incompatibili: la sospensione, infatti, èfunzionale proprio a consentire al contribuente di intavolare unatrattativa con l’Ufficio che possa sfociare nell’atto di accertamento conadesione senza rischiare che, nelle more, l’atto impositivo si consolidiper mancata impugnazione nell’originario e generale terminedecadenziale. Ne consegue che l’impugnazione dell’atto impositivo dopola presentazione dell’istanza di accertamento con adesione spazza via ilprocedimento in itinere volto alla sottoscrizione dell’atto di accertamentocon adesione (importa, cioè, rinuncia all’istanza); ma non potrebbecomportare rinuncia all’istanza quando il procedimento che da essaabbia avuto origine si sia concluso con la sottoscrizione dell’atto diaccertamento con adesione, sia perché dopo il raggiungimentodell’accordo con il fisco si perfeziona il negozio di diritto pubblico el’istanza originaria perde il suo rilievo giuridico, sia perché affermare unarinuncia all’istanza dopo la sottoscrizione dell’atto di accertamento conadesione equivarrebbe, in sostanza ed irragionevolmente, a svilire ilrilievo giuridico dell’accordo tra il contribuente e il fisco, facendo di fattoretrocedere il procedimento allo stadio anteriore alla conclusionedell’accordo e consentendo al contribuente di revocare un atto bilateralesenza che l’ordinamento preveda espressamente un tale potere. Ilversamento degli importi dovuti in base all’atto di accertamento conadesione, dunque, al di là delle espressioni letterali usate, rappresentauna condizione legale unilaterale di adempimento, posta nell’interessedella (sola) amministrazione: il rapporto d’imposta tra l’amministrazionee il contribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento conadesione, ma qualora il contribuente che l’abbia sottoscritto non versiNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026nei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivooriginario.1.8.Questa Corte ha statuito il seguente condivisibile principio di diritto:“Intervenuto l’atto di accertamento con adesione, l’originario attoimpositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazioneimplicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuentedell’accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentitadall’ordinamento. Il rapporto d’imposta tra l’amministrazione e ilcontribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento conadesione, ma qualora il contribuente che l’abbia sottoscritto non versinei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivooriginario” (Sez. 5, Ordinanza n. 26618 del 2024).1.9.Sul tema questa Corte ha altresì affermato (cfr. Cass. n.10086/2009 e, sostanzialmente, nello stesso senso, Cass. n.18962/2005; id n. 11982/2011) che quando l'istanza di adesione abbiaavuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso,l'accertamento così definito diventa intoccabile, tanto da parte delcontribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'Ufficio,che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive il D.Lgs. n. 218 del1997, art. 2, comma 3, (salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso dispecie, stabilite dal successivo comma 4); altra cosa è il"perfezionamento della definizione" concordata (art. 9), che si ottiene,come si è detto, mediante il versamento all'erario di quantoconcordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata, conprestazione di garanzia per quelle successive) e solo dopo il"perfezionamento", ossia dopo il pagamento del debito tributarioscaturente dall'accordo, l'atto impositivo perde efficacia (art. 6, comma4, ult.); Si è così, condivisibilmente, statuito che una volta definitol’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantumdebeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stessotermine della legge, "perfezionare") l’accordo, versando quanto da essoNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026risulta, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnaresimile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivooggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanziadel fisco, finchè non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non siastata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato (cfr.Cass. n. 14533/2015; Cass 2019 nr 2161; Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20577 del 2019). Nel caso in cuil'accertamento con adesione non si perfezioni, è onere del contribuenteimpugnare l'avviso di accertamento ed in quella sede far valere eventualivizi della procedura regolata dal D.Lgs. n. 218 del 1997(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15980 del 2020).1.10.Nella sentenza impugnata la CTR – a fronte del verbale dicontraddittorio del 7.12.2010 - accertamento con adesione (D.lgs. n.218 del 1997) (riprodotto in ricorso) che, dopo avere premessol’avvenuta notifica in data 12.9.08 da parte dell’Ufficio dell’invito allasocietà e ai soci al fine di definire con l’istituto dell’accertamento conadesione i rilievi contenuti nel p.v.c. notificato il 3.6.2008, le deduzionidi parte e la proposta dell’Ufficio era stato sottoscritto dall’Ufficio e dallegale rappresentante della società contribuente – ha ritenuto fondatal’assorbente l’eccezione dell’Ufficio in ordine all’inoppugnabilità di talestesso. In particolare, il giudice di appello, in ossequio ai suddettiprincipi, ha ritenuto, in sostanza, nella specie, definito l'accertamentocon adesione, atteso che “tale accordo che accoglieva anche le richiestedi parte prevedeva che la somma venisse spalmata sui tre anni (2005-2007) nonché l’impegno formale assunto dalla contribuente a nonimpugnare l’avviso di accertamento che sarebbe stato emesso aconferma dell’accordo raggiunto e quello dell’Ufficio a non richiedereimposte per il 2006 in quanto l’adeguamento allo studio di settoredichiarato copriva il reddito accertabile.” Ha quindi aggiunto che venendoin rilievo reciproche concessioni stabilite con assoluta certezza e unNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026prospetto riepilogativo elaborato in forma chiara e puntuale, si dovevaritenere che il contribuente non solo fosse stato completamente edottoal riguardo ma avesse condiviso completamente le relative condizionicontabili ivi riportate. Invero, il giudice di appello ha evidentementeritenuto - in un apprezzamento complessivo del contenuto del verbaledi contraddittorio del 7 dicembre 2010 – che a fronte “dell’accettazionedella parte della ricostruzione dell’Ufficio come pure dei valori a cuiquesto [era] addivenuto per tutte e tre le annualità 2005, 2006 e 2007”l’espressione per cui la parte “ nel contempo non aderiva alla propostadell’Ufficio per mancanza di liquidità” non intaccasse la definizionedell’accertamento per adesione significando in sostanza l’impossibilità diun pagamento immediato avuto riguardo al pure evidenziato nel verbaleperiodo di crisi che l’azienda stava attraversando (“l’azienda stadefinizione dell’anno 2005 e 2006 mentre per il 2007 si chiede la notificadi eventuali rettifiche nel 2011”, v. pag. 2 del verbale del 7.12.2010).2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che erastato oggetto di discussione tra le parti per avere la CTR omesso diconsiderare che la società non aveva mai aderito alla propostadell’Ufficio in ordine alla definizione del reddito di impresa per il periododi imposta 2007. Il che escludeva la configurabilità di un accordo tradette parti in ordine all’accertamento di maggiori ricavi per il periodo diimposta 2007 e, a fortiori , l’esistenza di una preventiva rinuncia daparte della società medesima alla possibilità di impugnare eventuali attiimpositivi emessi dall’Ufficio.2.1.Il motivo è inammissibile.2.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduceNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014;Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass.n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10648 del 2024).Questa Corte ha chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizioè necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto dicausalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzionegiuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014,n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). Né è inquadrabile, nelparadigma normativo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., come riformulato dall'art. 54 del decreto-legge n. 83/2021,convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, la censuraconcernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 18Numero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802). Si è inoltreaffermato che il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deveriguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza,senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singolerisultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo econvincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sullabase delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., n. 10525del 2022; Cass. sez. L. Ord. n. 8870 del 2023).2.3.Peraltro, la doglianza è inammissibile in quanto contravviene alprincipio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell'ipotesi, come quellache ci occupa, di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art.348 ter cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di legittimità inmateria tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014),il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cuial n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto postea base della decisione di primo grado e quelle poste a base dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Cass. 5528 del 2014); adempimento che i ricorrenti, nel casodi specie, non hanno svolto, emergendo comunque dal contenuto delricorso che identica è la quaestio facti esaminata dalle due commissioni.3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1304, 1309, 1321e 1326 c.c., 5 del DPR n. 917/86, 2,5,7,8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997,18, 19 e 20 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto che l’accordostipulato tra le parti in sede di contraddittorio il 7 dicembre 2008 fosseda considerarsi “inoppugnabile” non solo nei confronti delle partisottoscrittrici ma anche nei confronti di tutti gli altri soci i qualiNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026concorrevano, per quanto di competenza, rispetto all’accordomedesimo. Al riguardo, ad avviso dei ricorrenti, premesso che i soci nonavevano partecipato al contraddittorio del 7 dicembre 2010 nétantomeno aderito alla supposta definizione, detto “accordo” non potevaessere vincolante nei confronti degli stessi, potendo il socio di unasocietà di persone, allorquando gli fosse stato notificato l’avviso direttifica del proprio reddito, contestare sempre nel meritol’accertamento del reddito di partecipazione a nulla rilevandol’intervenuta definitività nel frattempo dell’accertamento societario.3.1.Il motivo è infondato.3.2.Ove la società di persone abbia provveduto a definire il proprioreddito annuale mediante «accertamento con adesione», ai socidev'essere attribuita, per la medesima annualità, la quota partedell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per ladefinizione della lite fiscale, costituendo l'imputazione al socio dellaquota parte del redito della società, corretta applicazione del dispostodell'art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. Cass., ord., 23novembre 2017, n. 28007; Cass. 30 marzo 2016, n. 6110; Cass. 27settembre 2013, n. 22188). La definizione dei redditi medianteaccertamento con adesione da parte della società di persone costituisce,dunque, titolo per effettuare un accertamento parziale nei confronti deisoci in ordine al maggior reddito da partecipazione (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 21834 del 07/09/2018 ).3.3.Infatti l'intervenuta definizione del reddito da parte della società dipersone costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle personefisiche in base al principio di trasparenza dettato dall'art. 5 T.U.I.R., percui il reddito della società di persone è imputato automaticamente edirettamente ai soci, in misura proporzionale alla rispettiva quota dipartecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettivapercezione. L'Erario deve procedere al recupero per trasparenza, ai sensiNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026dell’art. 5, comma 1, TUIR, nei confronti dei soggetti estranei alprocedimento di accertamento con adesione (nella specie, il socio) sullabase di questo e, quindi, nella misura concordata con la società dipersone.3.4.Come già rilevato da questa stessa Sezione, «in caso di adesionesoltanto da parte di alcuni soggetti, gli altri, che non hanno aderito oche non hanno partecipato al contraddittorio, benché ritualmenteconvocati, ricevono un "atto di accertamento" fondato sull'adesioneintervenuta nei confronti dei soggetti aderenti e, dunque, beneficianodella riduzione di imposta concessa agli stessi» (Cass., Sez. 5, Sentenzan. 12137 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in motivazione). Infatti, nell'accertamento neiconfronti dei soci che non hanno partecipato all'accertamento conadesione (che ha invece coinvolto la società), devono comunque trovareapplicazione il principio costituzionale della parità di trattamento e quellodella capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., sicché l'Agenzia,anche in base ai principi di razionalità e non contraddizione, non puòchiedere ai soci (il cui reddito coincide pro quota con quello della societàpartecipata) somme diverse da quelle concordate con la società dipersone (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9392 del 2021).3.5.Questa Corte ha anche precisato che, una volta divenutoincontestabile il reddito della società a seguito della definizione derivantedall'accertamento con adesione, nel giudizio di impugnazione promossodal socio avverso l'avviso di rettifica del proprio reddito dapartecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con lasocietà e gli altri soci, sia perché l'esigenza di unitarietàdell'accertamento viene meno con l'intervenuta definizione da partedella società — costituente titolo per l'accertamento nei confronti deisoci, sia perché non controvertendosi della qualità di socio, ovvero dellaquota a ciascuno spettante, ma , unicamente , degli effetti delladefinizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno diessi può opporre , ad una definizione che costituisce titolo perNumero registro generale 21022/2016Numero sezionale 4144/2026Numero di raccolta generale 15824/2026Data pubblicazione 22/05/2026l'accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativaspecifiche e quindi di carattere personale (Cass. 2827/2010; Cass.14926/2011, 2922 e 2923 del 2013; Cass. n. 6110/16; v. anche Cass.15 luglio 2016, n. 14490;Sez. 5 - , Ordinanza n. 21834 del 07/09/2018).3.6.Nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta ai suddetti principinel ritenere che l’atto di accertamento per adesione contenuto nelverbale del 7.12.2010 fosse inoppugnabile non soltanto nei confronti deisottoscrittori ma anche nei confronti dei soci, inclusi quelli subentrantiper successione avendo l’Ufficio comprovato con l’esibizione dell’attopubblico l’avvenuta accettazione dell’eredità (di [OSCURATO:PERSONA]).4.In conclusione, il ricorso va rigettato.5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo in favore della sola Agenzia costituita. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamentoin favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimitàche si liquidano in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il PresidenteLucio Luciotti